Tribunale, Sentenza T-601/20
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 18 maggio 2022. — Tirrenia di navigazione SpA contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Trasporto marittimo – Servizio di interesse economico generale – Aiuto concesso all’Adriatica per il periodo dal gennaio 1992 al luglio 1994 in relazione al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso – Decisione che dichiara l’aiuto illegittimo – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ne ordina il recupero – Interessi maturati – Termine di prescrizione – Aiuto nuovo – Incompatibilità con il mercato interno – Effetti di un’intesa sul mercato – Durata eccessiva del procedimento – Legittimo affidamento – Certezza del diritto – Principio di buon andamento dell’amministrazione. — Causa T-601/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto integralmente il ricorso di Tirrenia contro la decisione della Commissione sugli aiuti di Stato al gruppo Tirrenia. Ha confermato il recupero degli interessi residui sugli aiuti concessi all’Adriatica, la qualificazione del regime come aiuto nuovo e l’incompatibilità dell’aiuto relativo al collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso. Sono state inoltre respinte le censure di difetto di motivazione, prescrizione, durata eccessiva del procedimento, legittimo affidamento e proporzionalità.
Aiuti di Stato nel trasporto marittimo: legittimità del recupero degli interessi su un aiuto illegittimo, qualificazione del regime come aiuto nuovo e incompatibilità per il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso in presenza di un’intesa sui prezzi
La questione giuridica
Se la Commissione potesse: 1) ordinare il recupero degli interessi residui su un aiuto già parzialmente recuperato, senza incorrere nella prescrizione decennale; 2) qualificare come aiuto nuovo il regime di compensazione per le linee internazionali dell’Adriatica; 3) dichiarare incompatibile con il mercato interno la compensazione SIEG concessa per il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso perché il beneficiario aveva partecipato a un’intesa sui prezzi; 4) respingere le censure di difetto di motivazione, proporzionalità, durata eccessiva del procedimento, legittimo affidamento e certezza del diritto.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che la Commissione poteva ordinare il recupero degli interessi ancora dovuti sugli aiuti incompatibili concessi all’Adriatica, poiché il potere di recupero non era prescritto: le azioni istruttorie compiute dopo la riapertura del procedimento avevano interrotto il termine decennale e il recupero degli interessi deriva automaticamente dall’articolo 16 del regolamento 2015/1589. Ha inoltre confermato che il regime di compensazione per le linee internazionali non era un aiuto esistente ma un aiuto nuovo, in quanto la base normativa originaria era stata abrogata e le successive modifiche avevano inciso su elementi essenziali del regime. Infine, ha ritenuto legittima la dichiarazione di incompatibilità della compensazione per il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso, perché la partecipazione dell’Adriatica a un’intesa sui prezzi era in diretto contrasto con la finalità del SIEG e amplificava gli effetti distorsivi dell’aiuto, senza integrare una doppia sanzione né una violazione di proporzionalità o del legittimo affidamento.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 101 TFUE
- Articolo 106, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 296 TFUE
- Articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CEE) n. 3577/92
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (CE) n. 794/2004
- Regolamento (CE) n. 271/2008
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
- Decisione (UE) 2020/1411
- Decisione 2005/163/CE
- Decisione 2001/851/CE
- Comunicazione della Commissione 2012 sulla disciplina SIEG
Aiuti di Stato nel trasporto marittimo: Adriatica e collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Tirrenia di navigazione SpA contro la decisione (UE) 2020/1411 della Commissione in materia di aiuti di Stato concessi al gruppo Tirrenia. La controversia, per la parte qui rilevante, concerne l’Adriatica e il collegamento Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso nel periodo gennaio 1992-luglio 1994.
Contesto fattuale e amministrativo
La Commissione aveva avviato un’indagine formale nel 1999 su sovvenzioni versate a varie società del gruppo Tirrenia in attuazione di convenzioni di servizio pubblico del 1991. In una prima fase aveva adottato la decisione 2005/163/CE, poi annullata dal Tribunale nel 2009 per insufficiente motivazione, in particolare sulla qualificazione del regime come aiuto nuovo e sulla base normativa originaria invocata dall’Italia.
Dopo l’annullamento, la Commissione ha riaperto e approfondito l’istruttoria, chiedendo ripetutamente informazioni alle autorità italiane e a partire dal 2018 anche chiarimenti sul recupero già eseguito. La decisione controversa del 2 marzo 2020 ha infine dichiarato, per la linea in questione, l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ha ordinato il recupero del capitale residuo e degli interessi.
Normativa rilevante richiamata
Il Tribunale richiama, tra le altre, le seguenti fonti:
- articolo 263 TFUE, base del ricorso;
- articoli 101, 106, paragrafo 2, e 108, paragrafi 2 e 3, TFUE;
- articolo 296 TFUE, in tema di motivazione;
- articoli 16 e 17 del regolamento (UE) 2015/1589, su recupero e prescrizione;
- regolamento (CE) n. 659/1999, in particolare la distinzione tra aiuti esistenti e nuovi;
- regolamenti (CE) n. 794/2004 e n. 271/2008, per il calcolo degli interessi;
- regolamento (CEE) n. 3577/92 sul cabotaggio marittimo;
- Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, richiamata dalla ricorrente;
- la disciplina della Commissione del 2012 sugli aiuti SIEG.
Primo motivo: prescrizione e recupero degli interessi
La ricorrente sosteneva che il recupero degli interessi residui relativi al periodo 1° gennaio-26 marzo 2007 fosse prescritto, perché non vi sarebbero state contestazioni idonee a interrompere il termine decennale dopo la sentenza del 2009. Il Tribunale ha respinto la censura.
Ha chiarito che:
- il recupero di un aiuto illegittimo include necessariamente gli interessi fino al recupero effettivo, ai sensi dell’articolo 16 del regolamento 2015/1589;
- la data rilevante di recupero, nel caso concreto, era il 26 marzo 2007, data del rimborso del capitale e degli interessi già pagati fino al 31 dicembre 2006;
- dopo l’annullamento della decisione 2005/163, la Commissione ha compiuto numerose azioni istruttorie e richieste di informazioni che hanno interrotto il termine di prescrizione ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2;
- alla data della decisione del 2020, il potere di recupero non era quindi prescritto.
Il Tribunale ha inoltre dichiarato inammissibile, in capo alla ricorrente, la censura relativa alla presunta violazione dei diritti della difesa dello Stato italiano, trattandosi di un vizio che spetta far valere allo Stato membro interessato.
Secondo motivo: qualificazione dell’aiuto come nuovo e compatibilità
La ricorrente contestava che il regime di compensazione per le linee internazionali fosse un aiuto nuovo. Il Tribunale ha invece confermato la tesi della Commissione, osservando che:
- la base giuridica originaria dei decreti-legge del 1936 era stata abrogata dopo l’entrata in vigore del Trattato CE;
- la linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso non risultava dimostrata come già esistente nel regime originario;
- le modifiche successive avevano riguardato elementi essenziali del regime, come il meccanismo di calcolo della compensazione, il periodo di erogazione e le risorse di bilancio;
- tali modifiche non erano meri elementi separabili, ma trasformavano la natura stessa del regime.
Il Tribunale ha anche respinto la censura di difetto di motivazione: la decisione controversa, letta nel suo contesto, spiegava in modo sufficiente perché il regime fosse nuovo e non esistente.
Incompatibilità per la partecipazione a un’intesa sui prezzi
Il profilo più delicato della causa riguardava la scelta della Commissione di dichiarare incompatibile l’aiuto relativo alla linea Brindisi/Corfù/Igoumenitsa/Patrasso perché l’Adriatica aveva partecipato, tra il 1990 e il 1994, a un cartello per la fissazione dei prezzi dei veicoli commerciali su quella stessa rotta.
Il Tribunale ha precisato che non basta, in astratto, la mera violazione dell’articolo 101 TFUE per rendere incompatibile un aiuto; tuttavia, nel caso concreto, vi era un nesso sostanziale tra l’aiuto e l’intesa, perché:
- l’aiuto SIEG mirava a garantire servizi pubblici accessibili e regolari sulla linea;
- il cartello aveva l’obiettivo opposto, cioè aumentare i prezzi a danno dei consumatori;
- la partecipazione al cartello amplificava gli effetti distorsivi dell’aiuto e risultava in contrasto diretto con la sua finalità;
- in assenza dell’aiuto, l’impresa potrebbe non aver avuto la stessa forza economica per partecipare al cartello.
In questa prospettiva, la Commissione poteva concludere che la misura fosse incompatibile con il mercato interno, senza commettere errore manifesto di valutazione.
Motivazione, proporzionalità e assenza di doppia sanzione
Il Tribunale ha escluso anche il vizio di motivazione rispetto alla connessione fra aiuto e intesa, osservando che i punti 276-283 della decisione descrivevano in modo sufficientemente dettagliato il ragionamento seguito dalla Commissione.
Quanto alla proporzionalità, ha respinto l’argomento della ricorrente secondo cui vi sarebbe stata una doppia sanzione: il recupero dell’aiuto non è una pena, ma la conseguenza automatica della sua incompatibilità, mentre la sanzione antitrust per l’intesa è distinta e già stata oggetto di un autonomo procedimento confermato in giurisprudenza. Non vi è quindi violazione del principio di proporzionalità.
Durata del procedimento, certezza del diritto e legittimo affidamento
La ricorrente lamentava la durata eccessiva dell’istruttoria e invocava certezza del diritto, buon andamento e legittimo affidamento. Il Tribunale ha riconosciuto che il procedimento si è protratto a lungo, ma ha ritenuto che ciò fosse giustificato dalla complessità del caso e, soprattutto, dalle difficoltà create dalla mancata cooperazione completa delle autorità italiane.
In tema di legittimo affidamento, il Tribunale ha ribadito che un aiuto non notificato non può, di regola, fondare affidamento legittimo sulla sua regolarità, salvo circostanze eccezionali. Tali circostanze non sono state dimostrate dalla ricorrente. Il richiamo alla decisione della Commissione in un altro caso, in cui il recupero era stato escluso per la durata anormalmente lunga del procedimento, non è stato ritenuto sufficiente a fondare un affidamento nella presente controversia.
Decisione finale
Il Tribunale ha respinto il ricorso nella sua integralità e ha condannato Tirrenia alle spese. La pronuncia conferma un approccio rigoroso in materia di recupero degli aiuti illegittimi, soprattutto quando il beneficiario non abbia notificato la misura e quando il regime di aiuti presenti modifiche sostanziali rispetto al quadro originario.
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