Tribunale, Sentenza T-296/20
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 18 maggio 2022 (Estratti). — Amer Foz contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Siria – Congelamento dei capitali – Errore di valutazione – Proporzionalità – Diritto di proprietà – Diritto di esercitare un’attività economica – Sviamento di potere – Obbligo di motivazione – Diritti della difesa – Diritto a un processo equo – Determinazione dei criteri d’inserimento. — Causa T-296/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Amer Foz contro le misure restrittive dell’Unione nei confronti della Siria. Ha ritenuto fondato il suo inserimento e mantenimento negli elenchi, soprattutto per il legame d’affari con il fratello Samer Foz, già sanzionato, e per il concreto rischio di elusione delle misure. Non ha accolto le censure relative a errore di valutazione, motivazione e violazione dei diritti invocati.
Misure restrittive UE nei confronti della Siria: legittimità dell’inserimento e mantenimento di Amer Foz negli elenchi per il suo legame con una persona già sanzionata e per il rischio di elusione.
La questione giuridica
Se il Consiglio abbia commesso un errore di valutazione nel qualificare il ricorrente come imprenditore di spicco che opera in Siria, come persona associata al regime siriano o come soggetto legato a una persona destinataria di misure restrittive; se gli atti impugnati siano sufficientemente motivati; se risultino violati proporzionalità, diritto di proprietà, libertà di esercizio di un’attività economica, diritti della difesa e diritto a un processo equo; e se il mantenimento negli elenchi fosse giustificato dal rischio concreto di elusione.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, ai fini delle misure restrittive contro la Siria, il Consiglio può inserire e mantenere negli elenchi una persona sulla base del suo legame con un soggetto già sanzionato quando dagli elementi di prova emerga un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti di legami d’affari e di un concreto rischio di elusione; nel caso di specie, i rapporti economici tra Amer Foz e il fratello Samer Foz, unitamente alla posizione privilegiata di quest’ultimo nell’economia siriana e alla concertazione nella gestione/cessione delle partecipazioni societarie, giustificavano l’inserimento e il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi. Il ricorso è pertanto respinto.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Decisione 2013/255/PESC
- Decisione 2015/1836/PESC
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regolamento 2015/1828
- Decisione di esecuzione (PESC) 2020/212
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/211
- Decisione (PESC) 2020/719
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716
- Decisione (PESC) 2021/855
- Regolamento di esecuzione (UE) 2021/848
- Articolo 27, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione 2013/255/PESC
- Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3, della decisione 2013/255/PESC
- Articolo 15, paragrafi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 36/2012
Misure restrittive UE nei confronti della Siria: inserimento e mantenimento di Amer Foz negli elenchi
La sentenza riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE proposto da Amer Foz contro diversi atti del Consiglio relativi alle misure restrittive adottate dall’Unione in considerazione della situazione in Siria. Il Tribunale, quarta sezione, è stato chiamato a valutare la legittimità dell’inserimento iniziale e del successivo mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone soggette a congelamento dei capitali.
Fatti e atti impugnati
Con la decisione di esecuzione 2020/212 e il regolamento di esecuzione 2020/211, il nome del ricorrente è stato inserito negli elenchi allegati alla decisione 2013/255/PESC e al regolamento (UE) n. 36/2012. In seguito, con la decisione 2020/719 e il regolamento di esecuzione 2020/716, il Consiglio ha mantenuto tale iscrizione con motivi sostanzialmente identici a quelli iniziali. Con la decisione 2021/855 e il regolamento di esecuzione 2021/848, il Consiglio ha nuovamente mantenuto il nome del ricorrente negli elenchi, questa volta sulla base di motivi in parte diversi.
Gli atti iniziali descrivevano Amer Foz come imprenditore di spicco con interessi commerciali in vari settori dell’economia siriana, beneficiario di opportunità commerciali e sostenitore del regime, anche tramite la partecipazione a Marota City, nonché direttore generale di ASM International General Trading LLC e associato al fratello Samer Foz e ad altre entità. Gli atti del 2021 richiamavano invece, oltre all’attività imprenditoriale, i suoi legami commerciali con il fratello e la partecipazione con quest’ultimo a progetti commerciali e ad attività con l’ISIL per conto del regime siriano.
Conclusioni delle parti
Il ricorrente chiedeva l’annullamento degli atti iniziali e degli atti di mantenimento del 2020 e del 2021 nella parte in cui lo riguardano, oltre alla condanna del Consiglio alle spese. Il Consiglio chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti delle decisioni 2020/719 e 2021/855 fino all’efficacia dell’annullamento parziale dei regolamenti di esecuzione, qualora il Tribunale avesse annullato gli atti impugnati.
Censure del ricorrente
Amer Foz contestava, in particolare:
- di non essere un imprenditore che opera in Siria;
- di non poter essere qualificato come imprenditore di spicco;
- di non essere associato al regime di Bashar Al-Assad né di costituire un rischio di elusione;
- di non essere più coinvolto nella ASM International General Trading, ormai liquidata;
- di non avere rapporti commerciali con Samer Foz o con società siriane rilevanti;
- di non partecipare al progetto Marota City e di non aver beneficiato di terre espropriate;
- di non essere, in sostanza, destinatario legittimo delle misure in base al criterio del legame con una persona sanzionata.
Quadro normativo rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la decisione 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione 2015/1836;
- il regolamento (UE) n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828;
- gli articoli 27 e 28 della decisione 2013/255, in particolare i paragrafi 1, 2 e 3;
- l’articolo 15 del regolamento n. 36/2012, in particolare i paragrafi 1 bis e 1 ter.
Il Tribunale ricorda inoltre che le persone rientranti nelle categorie previste da tali disposizioni non sono inserite o mantenute negli elenchi se vi sono informazioni sufficienti per ritenere, segnatamente, che non presentano un concreto rischio di elusione.
Ragionamento del Tribunale: criteri di inserimento
Il Tribunale chiarisce preliminarmente che i diversi criteri di inserimento possono sovrapporsi solo in parte, ma restano distinti. In particolare:
- la qualità di imprenditore di spicco che opera in Siria;
- il sostegno o l’associazione con il regime siriano;
- il legame con una persona o entità oggetto di misure restrittive.
Se il Consiglio menziona nei motivi sia l’attività imprenditoriale sia il vantaggio dal regime o il sostegno allo stesso, ciò indica che intende applicare più criteri distinti. Analogamente, il legame con una persona sanzionata può coesistere con la qualifica di imprenditore di spicco.
Esame del legame con una persona oggetto di misure restrittive
Il punto centrale della decisione è il rapporto tra il ricorrente e il fratello Samer Foz, già sanzionato. Il Tribunale afferma che il proprio sindacato riguarda solo la fondatezza dell’inserimento di Amer Foz e non può rimettere in discussione la legittimità degli atti relativi a Samer Foz.
Il Tribunale osserva che:
- i motivi del 2020 e del 2021 non si fondano solo sul rapporto familiare, ma anche su legami d’affari;
- il rapporto di fratellanza, pur non essendo un criterio autonomo, può essere considerato come elemento di fatto nell’ambito del criterio del collegamento con una persona sanzionata;
- il Consiglio ha prodotto un complesso di indizi idoneo a dimostrare legami economici tra i due fratelli.
Tra gli elementi valorizzati figurano:
- la comune partecipazione e successiva cessione delle quote nella Aman Holding;
- il ruolo nella ASM International General Trading e la decisione di liquidarla;
- la prossimità temporale tra le cessioni di quote;
- l’assenza di prova che il ricorrente si fosse effettivamente distanziato dal fratello.
Per gli atti del 2021, il Tribunale considera inoltre i riferimenti a ulteriori attività congiunte e alle attività con l’ISIL per conto del regime, che rafforzano il legame d’affari tra i due soggetti.
Rischio concreto di elusione
Il Tribunale richiama il criterio previsto dall’articolo 27, paragrafo 3, e dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255, nonché dall’articolo 15, paragrafo 1 ter, del regolamento n. 36/2012: anche quando una persona rientra in una categoria sanzionabile, non può essere mantenuta negli elenchi se vi sono informazioni sufficienti per escludere un rischio concreto di elusione.
Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che tale rischio sussista perché:
- Samer Foz occupa una posizione privilegiata nell’economia siriana ed è descritto come uno degli uomini d’affari più potenti del Paese;
- i rapporti d’affari tra i fratelli erano presenti o comunque significativi;
- le operazioni di cessione delle quote e di liquidazione societaria lasciano ipotizzare una concertazione;
- alla luce della posizione e dell’influenza di Samer Foz, è ragionevole ritenere che il ricorrente possa essere esposto a pressioni o ad azioni dirette ad aggirare le misure.
Esito delle censure e decisione finale
Alla luce di tali elementi, il Tribunale conclude che il motivo di inserimento basato sul legame con una persona oggetto di misure restrittive è sufficientemente giustificato. Di conseguenza, non accoglie le censure del ricorrente relative all’errore di valutazione e respinge il ricorso nel suo complesso.
Dispositivo
Il Tribunale:
- respinge il ricorso;
- condanna Amer Foz alle spese.
Principio affermato
La sentenza conferma che, nelle misure restrittive contro la Siria, il Consiglio può fondare l’iscrizione e il mantenimento negli elenchi sul legame con una persona già sanzionata quando gli elementi disponibili mostrano legami d’affari concreti e un rischio non trascurabile di elusione; il controllo del Tribunale si limita alla verifica della fondatezza degli elementi addotti contro il ricorrente, senza poter rimettere in discussione la legittimità della posizione del soggetto già designato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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