Tribunale, Sentenza T-479/20
Judgment of the General Court (Ninth Chamber) of 18 May 2022. — Eurobolt BV and Others v European Commission. — Dumping – Extension of the anti-dumping duty imposed on imports of certain iron or steel fasteners originating in China to imports consigned from Malaysia – Compliance with a judgment of the Court of Justice – Article 266 TFEU – Re-imposition of a definitive anti-dumping duty – Non-retroactivity – Effective judicial protection – Principle of good administration – Competence of the author of the act. — Case T-479/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di importatori olandesi contro il regolamento con cui la Commissione ha reimposto dazi antidumping su importazioni di fasteners consigned from Malaysia. Secondo il Tribunale, la Commissione ha legittimamente corretto un vizio procedurale essenziale individuato dalla sentenza Eurobolt, riaprendo il procedimento e riadottando la misura per il periodo originario, senza violare non-retroattività o tutela effettiva. È stata inoltre ritenuta valida la previsione che esclude il rimborso dei dazi e impone il recupero dei rimborsi già eseguiti.
Annullamento respinto: il Tribunale ha confermato la validità del regolamento con cui la Commissione ha reimposto retroattivamente dazi antidumping su importazioni di elementi di fissaggio consigned from Malaysia, per dare esecuzione alla sentenza Eurobolt e sanare un vizio procedurale senza violare non-retroattività, tutela giurisdizionale ed attribuzione di competenze.
La questione giuridica
Se la Commissione, per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia che aveva dichiarato invalido il precedente regolamento antidumping per un vizio procedurale essenziale, potesse riaprire il procedimento, reimporre i dazi antidumping per il periodo originario di applicazione, negare il rimborso dei dazi già versati e ordinare il recupero dei rimborsi effettuati, senza violare gli articoli 264 e 266 TFUE, il principio di non-retroattività, la tutela giurisdizionale effettiva, il principio di buona amministrazione e il principio di attribuzione delle competenze.
Principio di diritto
La Commissione, in esecuzione di una sentenza che ha dichiarato invalido un regolamento antidumping per un vizio procedurale essenziale che non incideva sul merito della constatazione di elusione, può riaprire il procedimento dalla fase in cui l’irregolarità è intervenuta, rispettare la procedura applicabile ratione temporis e reimporre i dazi per il solo periodo originario di applicazione; ciò non viola l’articolo 266 TFUE, né il divieto di retroattività dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base, né la tutela giurisdizionale effettiva. In tale contesto, la Commissione può anche disporre che i dazi già versati non siano rimborsati e che i rimborsi effettuati siano recuperati, senza usurpare le competenze degli organi doganali.
Norme richiamate
- articolo 263 TFUE
- articolo 264 TFUE
- articolo 266 TFUE
- articolo 5 TUE
- articolo 13 TFUE
- articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Regolamento (CE) n. 91/2009
- Regolamento (CE) n. 384/96
- Regolamento (CE) n. 1225/2009
- Regolamento (UE) 2016/1036
- Regolamento (UE) n. 182/2011
- Regolamento (UE) n. 966/2010
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 723/2011
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/519
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/278
- Regolamento di esecuzione (UE) 2020/611
- articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 14, paragrafi 1 e 5, del Regolamento (UE) 2016/1036
- articolo 15, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1225/2009
- articolo 5 del Regolamento (UE) n. 182/2011
- articolo 243 del Codice doganale comunitario (Regolamento (CEE) n. 2913/92)
Reimposizione retroattiva di dazi antidumping e conformazione alla sentenza Eurobolt
La pronuncia riguarda un ricorso diretto di annullamento proposto da quattro società importatrici di elementi di fissaggio contro il regolamento di esecuzione (UE) 2020/611 della Commissione. Il Tribunale è stato chiamato a verificare se la Commissione potesse, dopo la sentenza della Corte di giustizia nel caso Eurobolt, riaprire il procedimento e reimporre i dazi antidumping per il periodo in cui il precedente regolamento di estensione era stato applicato.
Contesto fattuale e procedurale
La controversia si inserisce nella lunga vicenda dei dazi antidumping sugli elementi di fissaggio originari della Cina e consigned from Malaysia. Dopo il regolamento n. 91/2009, la Commissione aveva avviato un’indagine antielusione con il regolamento n. 966/2010 e il Consiglio aveva esteso i dazi al materiale proveniente dalla Malaysia con il regolamento di esecuzione n. 723/2011. Nel 2019, nella causa Eurobolt, la Corte di giustizia ha dichiarato invalido tale regolamento per violazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, in ragione dell’omessa trasmissione tempestiva di informazioni rilevanti al comitato consultivo.
La reazione della Commissione alla sentenza Eurobolt
Per conformarsi alla sentenza, la Commissione ha riaperto l’indagine con il regolamento di esecuzione 2019/1374, questa volta seguendo la procedura del comitato d’esame di cui al regolamento n. 182/2011. All’esito della riapertura, ha adottato il regolamento impugnato 2020/611, con il quale ha reimposto i dazi per il periodo di applicazione del regolamento annullato, precisando inoltre che i dazi già versati non dovevano essere rimborsati e che i rimborsi effettuati dopo la sentenza Eurobolt dovevano essere recuperati.
Le questioni giuridiche sollevate
I ricorrenti hanno articolato tre motivi principali:
- violazione degli articoli 266 e 264 TFUE, del principio di non-retroattività e della tutela giurisdizionale effettiva, per avere la Commissione sanato retroattivamente un vizio procedurale essenziale;
- mancanza di base giuridica valida e violazione del principio di buona amministrazione, poiché il nuovo regolamento si fonderebbe su un regolamento originario ormai illegittimo e revocato;
- incompetenza della Commissione a vietare il rimborso e a ordinare il recupero delle somme rimborsate, che spetterebbe alle autorità doganali nazionali.
Ragionamento del Tribunale sul primo motivo
Il Tribunale richiama innanzitutto l’articolo 266 TFUE, che obbliga l’istituzione autora dell’atto annullato o invalido ad adottare le misure necessarie per conformarsi alla sentenza. La declaratoria di invalidità del regolamento n. 723/2011, però, aveva riguardato solo il difetto procedurale connesso all’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 1225/2009, non la sostanza della constatazione di elusione.
Secondo il Tribunale, ciò consentiva di riaprire il procedimento dal punto in cui l’irregolarità si era verificata, senza dover ripetere integralmente l’intera indagine. La Commissione ha quindi potuto regolarizzare la procedura applicando le regole allora vigenti, ossia quelle del regolamento n. 182/2011, e confermare le conclusioni originarie sulla sussistenza dell’elusione.
Quanto alla non-retroattività, il Tribunale osserva che la reimposizione riguarda soltanto importazioni effettuate durante il periodo di vigenza del regolamento poi dichiarato invalido e che, secondo la giurisprudenza citata, ciò non costituisce retroattività vietata. Non essendo la misura applicata a situazioni definitivamente consolidate prima della sua entrata in vigore, non risultano violati neppure il principio di certezza del diritto e la regola di cui all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento di base.
Tutela giurisdizionale effettiva e articolo 264 TFUE
Il Tribunale esclude anche la violazione dell’articolo 47 della Carta. La sentenza Eurobolt non garantiva ai ricorrenti un esito necessariamente favorevole sul piano del rimborso, ma solo la rimozione di un vizio procedurale specifico. Una volta sanato quel vizio, la Commissione poteva nuovamente adottare la misura, senza svuotare di contenuto la protezione giurisdizionale.
Analogamente, non vi è stata usurpazione dei poteri della Corte ai sensi dell’articolo 264 TFUE. La Commissione non ha limitato temporalmente gli effetti della sentenza, ma ha esercitato il proprio margine di discrezionalità nell’adozione delle misure necessarie a eseguire la pronuncia, nel rispetto del suo contenuto e delle sue motivazioni.
Base giuridica e principio di buona amministrazione
Sul secondo motivo, il Tribunale afferma che il regolamento impugnato è correttamente fondato sugli articoli 13 e 14, paragrafo 1, del regolamento di base n. 2016/1036, che consentono l’estensione e l’imposizione dei dazi antidumping in caso di elusione. La circostanza che il regolamento n. 91/2009 sia stato poi revocato in esecuzione di decisioni dell’OMC non ne elimina la validità nell’ordinamento dell’Unione per il periodo rilevante.
Il Tribunale ribadisce inoltre che la legittimità di un atto dell’Unione non può, in linea di principio, essere sindacata alla luce degli accordi WTO, salvo eccezioni non ricorrenti nel caso di specie. Ne consegue che la Commissione non ha violato il principio di buona amministrazione nel considerare il regolamento originario come base del nuovo intervento per il periodo anteriore alla sua revoca.
Competenza a negare il rimborso e a recuperare gli importi già rimborsati
Quanto al terzo motivo, il Tribunale ritiene che la previsione dell’articolo 2 del regolamento impugnato costituisca una conseguenza logica della reimposizione dei dazi per il medesimo periodo originario. La Commissione non ha usurpato la competenza delle autorità doganali, poiché la disciplina dell’antielusione e la giurisprudenza richiamata le attribuiscono il potere di impartire istruzioni idonee a garantire la riscossione dei dazi.
La decisione di non rimborsare i dazi già pagati e di recuperare gli importi rimborsati dopo la sentenza Eurobolt viene quindi considerata coerente con la riapertura del procedimento e con la nuova reimposizione dei dazi identici a quelli già dovuti nel periodo interessato.
Dispositivo e portata della pronuncia
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato le ricorrenti alle spese. La pronuncia conferma che, in materia antidumping e antielusione, un vizio procedurale essenziale può essere corretto riaprendo il procedimento dal punto in cui l’irregolarità è avvenuta, purché la misura finale resti ancorata al periodo originario di applicazione e rispetti le regole sostanziali e procedurali applicabili ratione temporis.
Principio affermato
In caso di invalidità di un regolamento antidumping per un vizio procedurale essenziale che non incide sulle conclusioni di merito dell’indagine, la Commissione può conformarsi alla sentenza riaprendo il procedimento, correggendo l’irregolarità e reimponendo i dazi per il solo periodo originario di applicazione; tale operazione non viola né l’articolo 266 TFUE né il principio di non-retroattività, e può legittimare il divieto di rimborso e il recupero degli importi già restituiti.
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