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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-577/20

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione ampliata) del 18 maggio 2022. — Ryanair DAC contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Prestito concesso dalla Germania alla Condor Flugdienst – Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno – Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE – Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Rischio di interruzione di un importante servizio. — Causa T-577/20

Giurisprudenza europea62020TJ0577

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Ryanair contro la decisione con cui la Commissione ha autorizzato un prestito di salvataggio alla Condor Flugdienst. I giudici ritengono che non vi fossero dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento formale e che la Commissione abbia applicato correttamente gli orientamenti sugli aiuti al salvataggio. La decisione è inoltre ritenuta sufficientemente motivata e non lesiva dei diritti procedurali della concorrente.

Aiuti di Stato al salvataggio: compatibilità di un prestito ponte alla Condor Flugdienst con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e con gli orientamenti sugli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione.

La questione giuridica

Se la Commissione, nel dichiarare compatibile con il mercato interno un prestito di salvataggio concesso dalla Germania a Condor, avesse violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e gli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione, in particolare i punti 22, 44, lettera b), e 74, e se la decisione fosse viziata da difetto di motivazione o da violazione dei diritti procedurali della ricorrente per mancato avvio del procedimento formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che la Commissione può dichiarare compatibile un aiuto di salvataggio senza avviare il procedimento formale quando, all’esito dell’esame preliminare, non emergano dubbi oggettivi sulla compatibilità della misura. Nel caso di una società appartenente a un gruppo, il punto 22 degli orientamenti va inteso nel senso che le difficoltà sono "intrinseche" se non derivano da una ripartizione arbitraria dei costi nel gruppo; inoltre, se il gruppo è in liquidazione e non può risolvere le difficoltà della controllata, la relativa condizione è soddisfatta. La Commissione ha potuto ritenere, senza dubbi, che il servizio di trasporto/rimpatrio dei passeggeri fosse un servizio importante difficile da riprodurre da parte dei concorrenti e che la condizione dell’aiuto "una tantum" fosse rispettata. Ne deriva il rigetto del ricorso e la conferma della decisione impugnata.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 2, TFUE
  • Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 296 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/1589
  • Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01)

Aiuti di Stato al salvataggio della Condor Flugdienst

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Ryanair DAC contro la decisione della Commissione che ha dichiarato compatibile con il mercato interno un aiuto di salvataggio concesso dalla Germania alla Condor Flugdienst GmbH sotto forma di prestito di EUR 380 milioni. Il Tribunale esamina la corretta applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Fatti e procedimento amministrativo

Condor, compagnia aerea charter controllata al 100% dal gruppo Thomas Cook, ha chiesto l’apertura di una procedura di insolvenza dopo la liquidazione della capogruppo. La Germania ha notificato alla Commissione una misura di aiuto per il salvataggio consistente in un prestito con garanzia pubblica, limitato a sei mesi, volto a consentire la prosecuzione temporanea dell’attività e a evitare conseguenze negative per passeggeri e personale. La Commissione ha adottato la decisione impugnata senza avviare il procedimento d’indagine formale ex articolo 108, paragrafo 2, TFUE, qualificando la misura come aiuto di Stato compatibile ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli orientamenti del 2014.

Ricevibilità e tutela dei diritti procedurali

Il Tribunale afferma che Ryanair, in quanto concorrente della beneficiaria, è una parte interessata ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589. Poiché la decisione è stata adottata senza apertura del procedimento formale, Ryanair può far valere la violazione dei propri diritti procedurali e può anche invocare argomenti di merito per dimostrare l’esistenza di dubbi che avrebbero imposto alla Commissione di avviare tale procedimento.

Esame del punto 22 degli orientamenti: impresa appartenente a un gruppo

Il primo nucleo del ricorso riguardava l’interpretazione del punto 22 degli orientamenti, secondo cui un’impresa appartenente a un gruppo non può, in linea di principio, ottenere un aiuto di salvataggio salvo che le sue difficoltà siano intrinseche, non derivino da una ripartizione arbitraria dei costi nel gruppo e siano troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso. Il Tribunale respinge l’interpretazione proposta dalla ricorrente, chiarendo che la formula del punto 22 contempla, quanto alla prima parte, un’unica condizione: le difficoltà devono essere considerate intrinseche se non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo. L’interpretazione è ricavata dal tenore letterale multilingue, dal contesto e dalla finalità della norma, che è quella di evitare elusioni delle regole sugli aiuti di Stato mediante trasferimenti artificiosi di costi o passività all’interno dei gruppi.

Applicazione al caso concreto: difficoltà intrinseche e ripartizione dei costi

Quanto all’applicazione del punto 22, il Tribunale osserva che le difficoltà di Condor derivavano principalmente dalla liquidazione del gruppo Thomas Cook, dalla cancellazione di crediti infragruppo, dalla cessazione del finanziamento interno e dalla perdita del principale cliente rappresentato dagli operatori turistici del gruppo. L’accentramento di tesoreria (cash-pool) è considerato una pratica corrente nei gruppi societari e non è stato dimostrato che fosse stato creato o utilizzato in modo artificioso per trasferire costi a danno di Condor. Il Tribunale sottolinea inoltre che il sistema di accentramento dei fondi era operativo da anni e preesisteva alle difficoltà del gruppo, e che la ricorrente non aveva fornito elementi concreti per dimostrarne la natura coercitiva o iniqua. Di conseguenza, non emergevano dubbi sulla conclusione della Commissione secondo cui le difficoltà di Condor non derivavano da una ripartizione arbitraria dei costi nel gruppo.

Applicazione al caso concreto: incapacità del gruppo di risolvere le difficoltà

Sulla seconda componente del punto 22, il Tribunale ritiene che il gruppo Thomas Cook non fosse in grado di risolvere le difficoltà della controllata, poiché era esso stesso cessato e posto in liquidazione giudiziaria. La Commissione aveva inoltre preso in considerazione l’eventualità di una vendita di Condor, ma tale soluzione era ancora incerta al momento della decisione e non poteva essere considerata come rimedio disponibile. Né rilevava l’ipotesi, prospettata dalla ricorrente, di una diversa gestione del cash-pool, poiché Condor aveva già smesso di contribuire al sistema prima della decisione. Anche sotto questo profilo, dunque, non sussistevano dubbi tali da imporre l’apertura del procedimento formale.

Punto 44, lettera b), degli orientamenti: servizio importante e difficoltà di riproduzione

Il Tribunale affronta poi la censura relativa al punto 44, lettera b), degli orientamenti, che richiede la dimostrazione del rischio di interruzione di un importante servizio difficile da riprodurre da parte di un concorrente. La Corte osserva che gli orientamenti non definiscono la nozione di “importante servizio”, ma il loro contesto mostra che non è necessario che il servizio sia essenziale per l’intera economia nazionale né che coincida con un servizio di interesse economico generale. Nel caso di Condor, la Commissione aveva valorizzato, da un lato, la necessità di organizzare il rimpatrio di un numero molto elevato di passeggeri bloccati all’estero e, dall’altro, l’impossibilità pratica per altre compagnie di replicare rapidamente tale servizio, anche a causa di fattori eccezionali concomitanti: l’immobilizzazione di numerosi Boeing 737 MAX e il gigantesco rimpatrio dei passeggeri Thomas Cook. Il Tribunale ritiene plausibile che, in tali circostanze, l’uscita dal mercato di Condor avrebbe comportato un rischio di grave fallimento del mercato e che la Commissione potesse concludere, senza dubbi, per la sussistenza della condizione di cui al punto 44, lettera b).

Censura relativa alla regola dell’aiuto una tantum

Quanto al punto 74 degli orientamenti, il Tribunale respinge la doglianza secondo cui la Commissione avrebbe dovuto verificare se il gruppo Thomas Cook avesse già ricevuto aiuti per il salvataggio, per la ristrutturazione o un sostegno temporaneo alla ristrutturazione nei dieci anni precedenti. In assenza di qualsiasi indizio o prova in tal senso, e poiché la ricorrente non aveva fornito elementi concreti, la Commissione non era tenuta a un’indagine più approfondita. Ne segue che anche questa censura non era idonea a rivelare dubbi sulla compatibilità della misura.

Obbligo di motivazione

Il quinto motivo, fondato sulla violazione dell’articolo 296 TFUE, viene respinto. Il Tribunale rileva che la decisione impugnata esponeva in modo chiaro e comprensibile il ragionamento della Commissione: in particolare, spiegava perché l’accentramento dei fondi non integrasse una ripartizione arbitraria dei costi, perché il gruppo non fosse in grado di risolvere le difficoltà di Condor, perché il servizio fosse importante e difficilmente riproducibile e perché fosse rispettata la regola dell’aiuto una tantum. La motivazione, letta nel suo contesto, è quindi ritenuta sufficiente.

Decisione e portata pratica

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Ryanair è condannata alle spese della Commissione, mentre Condor sopporta le proprie spese come interveniente. La sentenza conferma l’ampio margine di valutazione della Commissione nel controllo preliminare degli aiuti di salvataggio, ma ribadisce anche che tale margine è limitato dall’obbligo di avviare il procedimento formale quando emergano dubbi oggettivi: nel caso di specie, però, tali dubbi non sono stati provati.

Principi affermati

  • Il punto 22 degli orientamenti va letto nel senso che le difficoltà di un’impresa appartenente a un gruppo sono "intrinseche" se non derivano da una ripartizione arbitraria dei costi all’interno del gruppo.
  • La Commissione non deve ricercare d’ufficio ogni informazione astrattamente pertinente in assenza di indizi concreti.
  • Ai fini del punto 44, lettera b), degli orientamenti, un servizio può essere qualificato come importante anche se non è essenziale per l’intera economia nazionale; è sufficiente che la sua interruzione possa generare un grave fallimento del mercato e che sia difficile riprodurlo nel breve termine.
  • In assenza di elementi contrari, la Commissione non è tenuta a indagini ulteriori sulla regola dell’aiuto una tantum del punto 74 degli orientamenti.

Come è indicizzato

Materieaiuti di statotrasporto aereoprocedimento di controllo degli aiuti di statodiritti procedurali degli interessatimotivazione degli atti dell'unione

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