Cassazione Penale, Sentenza n. 8584/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Caldarelli denunciava illogicità e travisamento dei dati processuali, contestando la carenza di elementi a dimostrare una partecipazione stabile dal 2017 in poi, la limitatezza temporale delle intercettazioni utili (giugno-ottobre 2019), la non univoca indicazione da parte dei collaboratori di giustizia e la mancata individuazione di atti diretti di comando che comprovassero il ruolo di vertice. Tarascio contestava la mancanza di gravi indizi colleganti la sua persona al clan Mazzarella (sostenendo al più rapporti con il clan Caldarelli o con altri gruppi) e, con distinto motivo, la carenza delle esigenze cautelari concrete e attuali, lamentando che il Tribunale avesse valutato soltanto la gravità indiziaria senza esaminare la personalità e il comportamento post delictum.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi come inammissibili nella parte in cui miravano a una nuova valutazione del materiale probatorio e infondati sulle censure di diritto. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse adeguatamente motivato la sussistenza della grave indiziarietà sulla base di numerose dichiarazioni di collaboratori e di una prolungata attività di intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché delle conversazioni che documentavano la gestione e la ripartizione di proventi illeciti. La Corte ha confermato la legittimità della valutazione circa il ruolo apicale attribuito a Caldarelli Gennaro e la sussistenza delle esigenze cautelari, richiamando il principio per cui per i reati di stampo mafioso opera una presunzione relativa di necessità della custodia carceraria. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e disposto l'invio di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario secondo le norme applicabili.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma fondante dell'imputazione: la Corte conferma che la prova dell'appartenenza al sodalizio mafioso può desumersi da dichiarazioni di collaboratori e da riscontri intercettivi e di contesto che mostrino una partecipazione stabile e una messa a disposizione per fini criminosi.
art. 292 cod. proc. pen.
Riferimento alla figura dell'indagato nel procedimento cautelare: la gravità del quadro indiziario va valutata rispetto ai canoni indicati dall'articolo e al principio di probabilità qualificata di colpevolezza.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nelle censure relative alla motivazione e alla valutazione degli elementi indiziari; la Corte ritiene inammissibili le richieste di riesame del merito nella sede di legittimità.
art. 274 cod. proc. pen.
Rinvio alle norme sulle esigenze cautelari: la Corte ricorda che il giudice di merito deve motivare sulle esigenze cautelari ma che la sua valutazione non è sindacabile in Cassazione salvo vizi logici o contraddittorietà evidenti.
art. 275 cod. proc. pen., comma 3
La Corte sottolinea la rilevanza della presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per i delitti di associazione di tipo mafioso e la considerazione della misura carceraria come spesso adeguata per contenerle.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Riguarda i riscontri alla chiamata in correità: la Corte conferma che i riscontri esterni individualizzanti (intercettazioni, frequenti contatti, gestione proventi) possono attribuire valore probatorio alle dichiarazioni dei collaboratori.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulla condanna alle spese in caso di rigetto del ricorso: la Corte dispone la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen. (comma 1-bis e 1-ter)
Richiesta di trasmissione della copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, applicabile poiché la decisione non comporta la rimessione in libertà dei detenuti.
Massime di principio
- In Cassazione non è ammesso un sindacato di merito sui fatti: il controllo si limita a verificare la presenza di vizi logici, contraddittorietà o carenze motivazionali nella decisione di merito.
- Per i reati associativi, la prova di partecipazione stabile non richiede necessariamente l'attribuzione di singoli atti delittuosi all'imputato: contano frequenti contatti, gestione/prospettazione di proventi e disponibilità concreta a perseguire finalità comuni.
- Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, se ritenute credibili e riscontrate da elementi esterni (intercettazioni, conversazioni tra terzi, provvedimenti giudiziari precedenti), possono fondare la gravità indiziaria richiesta per le misure cautelari.
- Nelle ipotesi di associazione di stampo mafioso esiste una presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e una tendenza alla necessità della misura carceraria, ma il giudice deve comunque motivare in concreto la pericolosità e l'adeguatezza della misura.
- Intercettazioni e conversazioni tra terzi, interpretate logicamente e inserite in un quadro di riscontri, possono avere valore diretto di prova e contribuire in modo decisivo alla valutazione delle misure cautelari.
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