Ordinanza n. 274/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, previa sospensiva dell'ordinanza di sgombero ex art. 2-decies, comma 2, della legge n. 575/1965 (oggi art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011) dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata sede di Reggio Calabria, Prot. N. 0068500 del 17.09.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di sgombero adottata ai sensi dell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011, relativa a terreno e fabbricato sovrastante oggetto di confisca definitiva
Esito
Favorevole al resistente (agenzia pubblica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, l’ordinanza di sgombero emessa dall’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata. Dal testo emerge che la contestazione riguardava, in sostanza, la riconducibilità e la sufficiente individuazione del fabbricato da rilasciare, nonché la sua occupazione da parte dei ricorrenti. L’Amministrazione ha fondato l’ordine su un provvedimento definitivo di confisca avente a oggetto il terreno e il fabbricato sovrastante identificati catastalmente negli atti; l’occupazione del fabbricato da parte dei ricorrenti era stata accertata dal Comando dei Carabinieri – Stazione di Briatico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto di prospettica fondatezza del ricorso. Ha ritenuto che l’ordinanza di sgombero fosse fondata su una confisca definitiva riguardante il terreno e il fabbricato sovrastante e che il fabbricato occupato dai ricorrenti fosse stato accertato dall’autorità di pubblica sicurezza. Ha inoltre giudicato sufficientemente descritto nell’ordinanza il bene da rilasciare. Il giudice ha aggiunto che, qualora il fabbricato indicato nell’ordine fosse realmente diverso da quello abitato dai ricorrenti, questi ultimi avrebbero comunque difettato di interesse a impugnare l’atto nella parte non lesiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’ordinanza di sgombero dei beni oggetto di confisca definitiva.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare esaminata dal TAR.
art. 2-decies, comma 2, l. 575/1965
Richiamato quale precedente riferimento normativo della disciplina oggi contenuta nell’art. 47, comma 2, d.lgs. 159/2011.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere respinta quando, sulla base degli atti disponibili, il ricorso non presenta una prospettiva concreta di fondatezza.
- Un ordine di sgombero relativo a beni oggetto di confisca definitiva è assistito da adeguato fondamento quando individua il terreno e il fabbricato da rilasciare mediante gli elementi catastali e ulteriori accertamenti sull’occupazione del bene.
- La sufficiente descrizione del bene nell’ordine di sgombero esclude, in sede cautelare, la censura di indeterminatezza dell’oggetto dell’atto.
- Se il bene indicato nell’ordine di sgombero fosse diverso da quello concretamente occupato dal ricorrente, viene meno l’interesse a impugnare l’atto nella parte non lesiva della sua posizione.
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