Ordinanza n. 628/2026 - Genova, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 17 aprile 2024 n. 92.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro, 17 aprile 2024 n. 92
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza nei confronti del Ministero dell'Istruzione e del Merito per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Imperia, Sezione lavoro. Il TAR ha rilevato che le procure alle liti, rilasciate il 10 gennaio 2025, erano viziate da genericità perché non contenevano alcun riferimento alla sentenza da eseguire. La procura speciale alle liti è stata considerata requisito di ammissibilità del giudizio ai sensi dell'art. 40 c.p.a. Il Collegio ha inoltre richiamato il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui la disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa e non consente di applicare, quale principio generale, l'art. 182, comma 2, c.p.c. sulla sanatoria della procura nulla. Tuttavia, in ragione dell'anteriorità delle procure rispetto alla pronuncia dell'Adunanza plenaria e dell'incertezza normativa esistente sulla disciplina e sulla sanabilità del vizio, il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell'errore scusabile e della rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza nel merito. Ha ordinato alle ricorrenti di depositare procure speciali valide entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata rinviata alla camera di consiglio del 23 giugno 2026. Il Collegio ha quindi consentito la regolarizzazione mediante una nuova procura, non in applicazione diretta dell'art. 182, comma 2, c.p.c., ma attraverso la rimessione in termini per errore scusabile, giustificata dall'incertezza normativa esistente al momento del rilascio delle procure originarie.
Norme richiamate
art. 40 c.p.a.
requisito di ammissibilità del giudizio
La procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità del giudizio amministrativo.
art. 37 c.p.a.
rimessione in termini per errore scusabile
La rimessione in termini è stata ritenuta applicabile in presenza di incertezza normativa sulla disciplina e sulla possibilità di sanatoria della procura alle liti.
art. 182, comma 2, c.p.c.
possibilità di sanare la procura nulla
La disposizione non è stata ritenuta espressione di un principio generale applicabile al giudizio amministrativo, poiché la disciplina della procura speciale nel c.p.a. è completa.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo la procura speciale alle liti costituisce requisito di ammissibilità e deve presentare un contenuto idoneo a individuare lo specifico giudizio, non essendo sufficiente una procura generica priva di riferimento alla pronuncia di cui si chiede l'esecuzione.
- La disciplina della nullità della procura speciale contenuta nel codice del processo amministrativo è completa; pertanto, la possibilità di sanatoria prevista dall'art. 182, comma 2, c.p.c. non è applicabile al giudizio amministrativo quale principio generale.
- Quando la procura viziata sia stata rilasciata anteriormente a un intervento nomofilattico che abbia chiarito l'inapplicabilità della sanatoria civilistica e sussista una rilevante incertezza normativa, il giudice amministrativo può disporre la rimessione in termini per errore scusabile, assegnando un termine perentorio per il deposito di una valida procura speciale.
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