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Ordinanza

Ordinanza n. 1738/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio di non ammissione della studentessa alla classe terza, connessi atti scolastici e criteri di ammissione o non ammissione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I genitori della studentessa minorenne hanno impugnato il giudizio di non ammissione alla classe successiva, deliberato dal consiglio della classe seconda nello scrutinio finale dell’11 giugno 2026, nonché la pagella, la comunicazione dei voti, il verbale dello scrutinio del primo quadrimestre, i criteri di ammissione o non ammissione recepiti nel PTOF, la delibera del Collegio dei docenti recante la cosiddetta regola degli scarti e i Progetti Formativi Individuali. Il testo dell’ordinanza non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti, poiché il TAR si limita a disporre un incombente istruttorio nell’ambito della domanda cautelare. Ai fini della decisione cautelare, il Collegio ha ritenuto decisivo acquisire informazioni sull’effettivo svolgimento e sull’esito delle prove di recupero sostenute dalla studentessa nel mese di agosto 2026 in esecuzione di un precedente decreto monocratico.

La decisione

Il TAR non ha definito la domanda di annullamento né ha deciso allo stato la domanda cautelare. Ha disposto un incombente istruttorio a carico sia della parte ricorrente sia dell’amministrazione resistente, imponendo l’acquisizione e il deposito di una relazione e della documentazione relative allo svolgimento e all’esito delle prove di recupero sostenute dalla studentessa in esecuzione del decreto monocratico. Il Collegio ha ritenuto tale elemento potenzialmente decisivo per valutare l’attualità dell’interesse cautelare, la consistenza del pregiudizio allegato e la posizione sostanziale dedotta. La trattazione della domanda cautelare è stata quindi rinviata alla camera di consiglio del 17 settembre 2026, con termine per l’espletamento dell’incombente fissato all’11 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato quale fondamento dei presupposti per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della minore, dei genitori e degli altri interessati.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    eventuale quote, SOLO SE PRESENTE

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi in caso di riproduzione e diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando, nell’ambito di una domanda cautelare, l’esito di prove o attività svolte successivamente al provvedimento impugnato può incidere sull’attualità dell’interesse cautelare, sulla consistenza del pregiudizio o sulla posizione sostanziale dedotta, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio prima di decidere la cautela.
  • Il giudice amministrativo può porre l’incombente istruttorio a carico sia della parte privata sia dell’amministrazione, richiedendo relazioni e documentazione necessarie alla compiuta delibazione della domanda cautelare.
  • La disposizione di un incombente istruttorio e il rinvio della camera di consiglio non implicano una decisione sull’illegittimità dell’atto impugnato né sull’accoglimento o rigetto della domanda cautelare.

Come è indicizzato

MaterieScuolaTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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