Cassazione Penale, Sentenza n. 20182/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in due motivi: 1) censura per manifesta illogicità della motivazione nella parte relativa alla valutazione critica e analitica dei mezzi di prova, con implicito riferimento alla mancata verifica di cause di proscioglimento; 2) censura della confisca del denaro sequestrato (€ 8.140,00), deducendo assenza di motivazione specifica e mancata prova del nesso tra il denaro e l'illecita commercializzazione di sostanze stupefacenti, sostenendo che somme derivanti da precedenti cessioni o destinate ad acquisti non possono qualificarsi come "strumento", "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata e, in ogni caso, inammissibile alla luce del regime speciale di impugnabilità delle sentenze di patteggiamento (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.). Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e comunque ha ritenuto sufficiente la motivazione del giudice di merito sulla confisca: il giudice di prime cure aveva richiamato l'art. 240‑bis c.p. (richiamato dall'art. 85‑bis del T.U. stupefacenti) ritenendo che l'ingente somma trovata fosse priva di plausibile giustificazione e sproporzionata rispetto ai possibili incassi dell'attività commerciale degli imputati, giustificando così la confisca. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art.444 e ss. cod. proc. pen.
Normativa di riferimento per il rito abbreviato e il patteggiamento: la sentenza applicativa della pena è stata adottata ai sensi di queste disposizioni.
art.73, comma 1 e art.80, lett. g) D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309
Norme sostanziali che disciplinano le fattispecie di reato in materia di stupefacenti contestate all'imputata.
art.448, comma 2‑bis, cod. proc. pen.
Limita l'impugnabilità in Cassazione delle sentenze di patteggiamento alle sole ipotesi tassativamente indicate, restringendo la possibilità di dedurre vizi relativi alla valutazione delle prove o alla mancata verifica di cause di proscioglimento.
art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Regola i motivi e i criteri di ammissibilità del ricorso per cassazione; richiede specificità e contestazione rilevante di norme o motivazione.
art.240 cod. pen.
Norma generale sulla confisca che, secondo la giurisprudenza citata, non consente la confisca del denaro quando manca il nesso con un reato di mera detenzione di stupefacenti salvo diverse condizioni che giustifichino l'ablazione.
art.240‑bis cod. pen.
del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito
Consente la confisca di beni o somme di cui il condannato non giustifica la provenienza e che risultino sproporzionati rispetto al reddito, anche nell'ambito di sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti.
art.85‑bis T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990)
Richiama l'applicazione dell'art.240‑bis c.p. alle condotte sanzionate dall'art.73, consentendo l'ablazione di utilità ingiustificate in casi di condanna o patteggiamento.
D.lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (modifica art.444 c.p.p.)
Modifica la disciplina del patteggiamento con riguardo alla formazione dell'accordo tra le parti su aspetti quali la confisca; rilevante per stabilire se la confisca sia stata oggetto o meno dell'accordo.
Legge 23 giugno 2017, n.103
Ha introdotto l'art.448, comma 2‑bis c.p.p., restringendo le possibilità di impugnazione delle sentenze di patteggiamento in Cassazione.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n.186
Richiamata in relazione al principio secondo cui la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende può essere applicata salvo che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto non sussistere colpa eppure ha comunque imposto una somma equitativamente determinata.
Massime di principio
- Avverso una sentenza di patteggiamento le possibilità di ricorso in Cassazione sono limitate: molte censure sulla motivazione o sulla valutazione probatoria risultano inammissibili per il regime speciale di impugnazione (art. 448, comma 2‑bis c.p.p.).
- Se la confisca non era parte dell'accordo di patteggiamento, essa può essere oggetto di controllo sulla motivazione; il giudice deve spiegare il nesso o la giustificazione (es. sproporzione e mancata giustificazione dell'origine del denaro) per applicare l'art. 240‑bis c.p.
- Per ottenere la confisca ai sensi dell'art.240‑bis non occorre provare che la somma sia il "prodotto" o il "prezzo" di una specifica cessione: può essere sufficiente la dimostrazione che la provenienza non è giustificata e che l'ammontare è sproporzionato rispetto al reddito/attività del titolare.
- In caso di mera detenzione di stupefacenti, la confisca del denaro trova limiti se non emerge un collegamento con l'attività di spaccio; il difensore deve quindi documentare l'origine lecita delle somme o contestare concretamente la sproporzione indicata dal giudice.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e circostanziati (art. 606 c.p.p.); motivi aspecifici o generici saranno dichiarati inammissibili.
- In sede difensiva, per contrastare una confisca fondata su sproporzione e mancanza di giustificazione, è utile produrre documentazione contabile, estratti bancari, ricevute o ogni elemento che dimostri la legittima provenienza delle somme e argomentare sul calcolo della presunta sproporzione.
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