Tribunale, Sentenza T-409/21
Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024. — Repubblica federale di Germania contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Aiuti concessi da talune disposizioni della legge tedesca modificata relativa alla cogenerazione di calore e di elettricità – Riforma del regime di sostegno alla cogenerazione – Decisione che dichiara gli aiuti compatibili con il mercato interno – Nozione di “aiuto di Stato” – Risorse statali. — Causa T-409/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale accoglie il ricorso della Germania contro la decisione della Commissione sul regime tedesco di sostegno alla cogenerazione. Ritiene che la Commissione abbia erroneamente qualificato le misure come aiuti di Stato finanziati mediante risorse statali. In particolare, non è stato dimostrato che il meccanismo del KWKG 2020 comportasse un prelievo obbligatorio o un controllo pubblico tale da trasformare i fondi in risorse statali. La decisione della Commissione è quindi annullata e la Commissione è condannata alle spese.
Aiuti di Stato nel regime tedesco di sostegno alla cogenerazione: il Tribunale annulla la decisione della Commissione per errore nell’affermare che le misure fossero finanziate mediante risorse statali
La questione giuridica
Se le misure di sostegno previste dal KWKG 2020 per la cogenerazione, per gli impianti di stoccaggio di calore e freddo, per le reti urbane di riscaldamento e raffreddamento e per la riduzione del prelievo a favore dei produttori di idrogeno costituiscano aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, in particolare sotto il profilo della sussistenza del requisito delle risorse statali; se la Commissione abbia correttamente applicato i criteri relativi ai contributi obbligatori e al controllo pubblico costante delle risorse, nonché la giurisprudenza PreussenElektra.
Principio di diritto
Le somme imposte dal KWKG 2020 ai gestori di rete e versate ai beneficiari non integrano, nel caso di specie, risorse statali ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché la Commissione non ha dimostrato né l’esistenza di un prelievo obbligatorio ex lege idoneo a caratterizzare il finanziamento delle misure, né il controllo pubblico costante sui fondi; inoltre, l’obbligo dei gestori di rete di pagare il sostegno, finanziato con risorse private e senza un prelievo obbligatorio a monte o a valle della catena, ricade nella logica di PreussenElektra. Di conseguenza, la decisione che qualificava tali misure come aiuti di Stato è annullata.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
Aiuti di Stato nel regime tedesco di sostegno alla cogenerazione
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania contro la decisione della Commissione del 3 giugno 2021 relativa al regime tedesco di sostegno alla cogenerazione di calore ed elettricità (KWKG 2020). Il Tribunale esamina in particolare se le misure contestate costituiscano aiuti di Stato per il requisito delle "risorse statali".
Fatti e procedimento amministrativo
Le autorità tedesche avevano notificato alla Commissione varie modifiche del KWKG del 2016, poi confluite nel KWKG del 2020. Il regime prevedeva diverse misure di sostegno: premi per la produzione di elettricità da impianti CHP ad alto rendimento, aiuti per reti urbane di riscaldamento e raffreddamento efficienti, sostegno per impianti di stoccaggio di calore e freddo, nonché un tetto massimo per il prelievo applicabile ai produttori di idrogeno.
La Commissione, con decisione C(2021) 3918 final, ha ritenuto che tali misure costituissero aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, perché finanziate mediante risorse statali, ma compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Questione giuridica sottoposta al Tribunale
La Repubblica federale di Germania non contestava l’imputabilità delle misure allo Stato, ma sosteneva che mancasse il requisito delle risorse statali. Il nodo centrale era quindi stabilire se i pagamenti effettuati dai gestori di rete ai beneficiari del regime derivassero da un vero e proprio prelievo obbligatorio o da fondi sottoposti a controllo pubblico costante, oppure se fossero semplicemente flussi finanziari tra soggetti privati.
Normativa e giurisprudenza rilevante
Il Tribunale richiama la nozione di aiuto di Stato dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e il potere di annullamento ex articolo 263 TFUE. Centrale è la giurisprudenza sulle risorse statali e sui prelievi obbligatori, in particolare:
- Achema;
- DOBELES HES;
- PreussenElektra;
- Germania/Commissione;
- Association Vent De Colère!;
- Eco TLC;
- Essent Netwerk Noord;
- FVE Holýšov I.
Ragionamento del Tribunale: le misure di sostegno alla CHP
Il Tribunale osserva che il KWKG 2020 prevede un obbligo per i gestori di rete di versare un sostegno finanziario ai beneficiari idonei, mentre la possibilità di ribaltare i costi sui clienti tramite il prelievo KWKG è solo facoltativa. Ne consegue che il prelievo KWKG, da solo, non è un contributo obbligatorio ex lege per i clienti della rete.
La Commissione aveva cercato di valorizzare gli obblighi gravanti sui gestori di rete al "primo livello" della catena di approvvigionamento. Il Tribunale respinge tale impostazione: gli obblighi di pagamento dei gestori di rete descrivono soltanto la destinazione legale dei fondi, ma non la loro provenienza. Per configurare risorse statali occorre invece che i fondi provengano da contributi obbligatori imposti dalla legge e gestiti conformemente a tale legge.
Il Tribunale distingue inoltre il caso di specie dalle cause in cui un prelievo obbligatorio gravava a valle sui consumatori per compensare un obbligo imposto a monte agli operatori di rete. Qui manca un prelievo obbligatorio equivalente, sia a monte sia a valle. Pertanto, non è dimostrato che le misure di sostegno alla CHP fossero finanziate mediante risorse statali.
Ragionamento del Tribunale: il controllo pubblico costante
Quanto al secondo criterio della nozione di risorse statali, il Tribunale rileva che la Commissione non lo ha esaminato chiaramente ed espressamente. Anche volendo interpretare la decisione nel senso che il controllo pubblico derivasse dalla dettagliata disciplina legislativa e dai poteri del BAFA, ciò non basta: una destinazione legale esclusiva dei fondi e una disciplina minuziosa del meccanismo di sostegno attestano l’imputabilità della misura allo Stato, ma non il potere dello Stato di disporre dei fondi.
Di conseguenza, neppure il criterio del controllo pubblico costante sulle risorse risulta soddisfatto.
Rapporto con la giurisprudenza PreussenElektra
Il Tribunale chiarisce che la giurisprudenza PreussenElektra non si limita ai casi di "regolamentazione dei prezzi" in senso stretto. Il punto decisivo è che, quando il vantaggio è concesso da entità private mediante risorse proprie, senza che esse siano incaricate di gestire una risorsa statale, manca il requisito delle risorse statali.
Nel caso del KWKG 2020, i gestori di rete sono soggetti privati che, in assenza di un prelievo obbligatorio idoneo a caratterizzare il finanziamento, utilizzano risorse proprie per eseguire l’obbligo legale di pagamento. I flussi finanziari restano quindi privati lungo tutto il loro percorso.
Misura sul tetto massimo del prelievo per i produttori di idrogeno
Il Tribunale estende la stessa logica alla misura che limita il prelievo KWKG per i produttori di idrogeno. Poiché il prelievo KWKG non è stato dimostrato come risorsa statale, la riduzione di tale prelievo non può essere qualificata come rinuncia a risorse statali.
Anche su questo punto, dunque, la Commissione ha errato nel ritenere integrato l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale accoglie il ricorso della Repubblica federale di Germania e annulla integralmente la decisione della Commissione del 3 giugno 2021. La Commissione è condannata alle spese.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che:
- per configurare un aiuto di Stato non basta l’imputabilità allo Stato della misura;
- occorre dimostrare che il vantaggio sia concesso mediante risorse statali;
- un obbligo legale di pagamento a carico di operatori privati non equivale, di per sé, a un prelievo obbligatorio che trasformi i fondi in risorse statali;
- la destinazione legale dei fondi non coincide con la loro origine;
- senza un vero prelievo obbligatorio o un controllo pubblico effettivo sulle risorse, il meccanismo resta fuori dall’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
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