Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Sentenza T-405/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024 (Estratti). — Dexia Crédit Local contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Parità di trattamento – Principio di proporzionalità – Margine di discrezionalità del SRB – Eccezione di illegittimità – Base giuridica del regolamento (UE) n. 806/2014 – Margine di discrezionalità della Commissione. — Causa T-405/21

Giurisprudenza europea62021TJ0405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto le eccezioni di illegittimità del quadro normativo dell’unione bancaria, confermando che il regolamento n. 806/2014 poteva essere adottato sull’articolo 114 TFUE e che i contributi ex ante non sono tributi. Tuttavia ha annullato la decisione del SRB sul calcolo del contributo 2021 per Dexia Crédit Local, poiché la motivazione relativa al livello-obiettivo annuale non corrispondeva al metodo di calcolo effettivamente usato. Gli effetti della decisione sono stati mantenuti provvisoriamente per evitare vuoti nella riscossione.

Annullamento, per difetto di motivazione sul metodo di calcolo, della decisione del SRB sui contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico, limitatamente a Dexia Crédit Local.

La questione giuridica

La causa verteva, da un lato, su eccezioni di illegittimità di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 806/2014 (articoli 5, 69 e 70) rispetto agli articoli 114 e 352 TFUE e, dall’altro, sulla legittimità della decisione del SRB del 14 aprile 2021 quanto alla determinazione e motivazione del livello-obiettivo annuale e, per riflesso, del contributo ex ante dovuto dalla ricorrente per il 2021.

Principio di diritto

Gli articoli 5, 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 sono validamente fondati sull’articolo 114 TFUE e i contributi ex ante al SRF non hanno natura fiscale ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE; tuttavia, la decisione del SRB sul contributo 2021 va annullata nella parte relativa a Dexia Crédit Local perché la motivazione sul metodo di determinazione del livello-obiettivo annuale è incoerente e non consente di comprendere le reali operazioni di calcolo effettivamente applicate. La Corte mantiene gli effetti della decisione annullata per un massimo di sei mesi, in attesa di una nuova decisione del SRB.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 114 TFUE
  • Articolo 352 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2015/63
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • Direttiva 2014/59/UE

Annullamento parziale della decisione del SRB sui contributi ex ante 2021

La pronuncia riguarda un ricorso di annullamento proposto da Dexia Crédit Local avverso la decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021, con la quale il Comitato di risoluzione unico ha determinato i contributi ex ante dovuti per il 2021 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale dell’Unione si è pronunciato sia su eccezioni di illegittimità del quadro normativo dell’unione bancaria sia sulla legittimità della motivazione della decisione impugnata.

Parti e contesto procedurale

Dexia Crédit Local è la ricorrente. Il convenuto è il SRB. Hanno partecipato al procedimento in qualità di intervenienti il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, tutti a sostegno del SRB.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha sollevato, in particolare:

  • un’eccezione di illegittimità degli articoli 5, 69 e 70 del regolamento n. 806/2014, sostenendo che la base giuridica corretta sarebbe stata l’articolo 352 TFUE e non l’articolo 114 TFUE;
  • la tesi secondo cui i contributi ex ante avrebbero natura fiscale e ricadrebbero quindi nell’esclusione di cui all’articolo 114, paragrafo 2, TFUE;
  • censure contro la decisione del SRB, in particolare per violazione dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento n. 806/2014 e per difetto di motivazione nella determinazione del livello-obiettivo annuale.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, tra l’altro:

  • l’articolo 263 TFUE, quale base del ricorso;
  • l’articolo 114 TFUE e il suo paragrafo 2;
  • l’articolo 352 TFUE;
  • il regolamento (UE) n. 806/2014, in particolare gli articoli 1, 5, 67, 69, 70, 76 e 31, nonché i relativi considerando;
  • la direttiva 2014/59/UE, in particolare per il contesto del meccanismo di risoluzione;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/63 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, per il metodo di calcolo dei contributi.

Valutazione della legittimità del quadro normativo

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui il regolamento n. 806/2014 sarebbe stato adottato senza base giuridica adeguata. Osserva che gli articoli 5, 69 e 70 perseguono l’obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno, poiché mirano a rafforzare un regime uniforme di risoluzione degli enti, a evitare frammentazioni nazionali e a finanziare in modo centralizzato il Fondo di risoluzione unico.

Richiamando la propria e la giurisprudenza della Corte, il Tribunale rileva che l’articolo 114 TFUE consente anche di attribuire a un organismo dell’Unione compiti tecnici strettamente collegati all’armonizzazione perseguita. In questo quadro, il SRB è stato concepito per garantire rapidità, efficacia e coerenza nella risoluzione bancaria, cooperando con le autorità nazionali di risoluzione.

Natura non fiscale dei contributi ex ante

Il Tribunale esclude che i contributi ex ante abbiano natura fiscale ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE. Essi sono versati dagli enti del settore finanziario per alimentare un fondo utilizzabile esclusivamente per la risoluzione bancaria e per la stabilità del sistema finanziario, secondo una logica assicurativa e non tributaria.

La decisione sottolinea che:

  • i contributi sono destinati direttamente al finanziamento di spese del medesimo settore;
  • il SRF serve ad assicurare strumenti efficaci di risoluzione e a limitare effetti di contagio;
  • gli enti contribuenti beneficiano sia in modo diretto, in caso di risoluzione, sia in modo indiretto, attraverso la stabilità dell’intero sistema finanziario.

Di conseguenza, l’articolo 352 TFUE non era necessario, poiché esisteva una base giuridica specifica nell’articolo 114 TFUE.

Difetto di motivazione sulla determinazione del livello-obiettivo annuale

La censura decisiva accolta dal Tribunale riguarda la motivazione della decisione impugnata nella parte relativa al livello-obiettivo annuale. Il Tribunale ricorda che il difetto di motivazione è un motivo di ordine pubblico che può essere rilevato d’ufficio e che la motivazione deve consentire agli interessati di comprendere le ragioni reali della decisione e al giudice di esercitare il controllo di legittimità.

Nel caso concreto, il SRB aveva indicato nella decisione una formula matematica apparentemente semplice, ma in udienza ha spiegato di aver seguito un metodo più articolato:

  • stima dei depositi protetti a fine periodo iniziale;
  • calcolo dell’1% per ottenere il livello-obiettivo finale;
  • sottrazione delle risorse già disponibili nel SRF;
  • ripartizione dell’importo residuo tra i periodi di contribuzione rimanenti.

Secondo il Tribunale, questo metodo effettivo non emergeva dalla decisione impugnata. La motivazione era quindi incoerente con le spiegazioni fornite in giudizio, e ciò impediva agli enti interessati di comprendere il reale processo decisionale.

Inoltre, il Tribunale rileva incongruenze anche nella determinazione del coefficiente dell’1,35% e nella relazione tra le forcelle di crescita dei depositi protetti e quella relativa al livello-obiettivo finale. Tali contraddizioni rafforzano la conclusione che la decisione non era adeguatamente motivata.

Dispositivo e effetti della decisione

Il Tribunale:

  • annulla la decisione SRB/ES/2021/22 nella parte in cui riguarda Dexia Crédit Local;
  • mantiene tuttavia gli effetti della decisione fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del SRB, entro un termine ragionevole che non può superare sei mesi dalla pronuncia;
  • pone le spese del SRB e degli intervenienti a carico delle rispettive parti secondo quanto stabilito nel dispositivo.

Principi affermati

La sentenza conferma che, nell’ambito dell’unione bancaria, il legislatore può fondare sul solo articolo 114 TFUE un sistema di risoluzione uniforme e il relativo finanziamento tramite contributi ex ante, purché tali contributi non siano di natura fiscale. Al tempo stesso, il SRB deve motivare in modo trasparente e coerente il metodo di calcolo del livello-obiettivo annuale, perché tale importo incide direttamente sui contributi individuali degli enti e costituisce un elemento essenziale della decisione di riscossione.

Come è indicizzato

Materieunione bancariarisoluzione degli enti creditizicontributi ex ante al fondo di risoluzionemotivi di annullamento e obbligo di motivazionemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.