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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-347/21

Sentenza del Tribunale (Ottava Sezione ampliata) del 24 gennaio 2024 (Estratti). — Hypo Vorarlberg Bank AG contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Fondo di risoluzione unico (SRF) – Decisione del SRB (CRU) sul calcolo dei contributi ex ante per il 2021 – Obbligo di motivazione – Diritto di essere ascoltato – Principio della certezza del diritto – Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva – Eccezione di illegittimità – Limitazione degli effetti della sentenza nel tempo. — Causa T-347/21

Giurisprudenza europea62021TJ0347

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale annulla la decisione del SRB sul contributo ex ante 2021 nella sola parte relativa a Hypo Vorarlberg Bank AG, perché la motivazione sul livello-obiettivo annuale non corrisponde al metodo realmente seguito dal SRB. La Corte di merito conferma invece che il SRB non era tenuto a divulgare dati riservati degli altri enti e che la consultazione preventiva non ha violato il diritto di essere ascoltato. Per ragioni di buona amministrazione della giustizia, gli effetti dell’atto annullato sono mantenuti per un periodo massimo di sei mesi, in attesa di una nuova decisione del SRB.

Annullamento parziale della decisione SRB sui contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico per difetto di motivazione, limitatamente alla posizione di Hypo Vorarlberg Bank AG, con mantenimento degli effetti per un periodo transitorio.

La questione giuridica

Nel ricorso ex articolo 263 TFUE, la banca contestava la decisione SRB/ES/2021/22 di calcolo dei contributi ex ante 2021 al SRF deducendo, in sostanza: insufficiente motivazione della decisione, violazione del diritto di essere ascoltato, violazione del principio di certezza del diritto, violazione del diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, nonché l’illegittimità in via incidentale della direttiva 2014/59/UE e del regolamento (UE) n. 806/2014 e dei relativi atti di esecuzione e delegati. In particolare, la questione centrale riguardava se il SRB avesse sufficientemente motivato il livello-obiettivo annuale e gli altri passaggi del calcolo, nel rispetto del segreto commerciale.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che una decisione del SRB che fissa i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico deve essere motivata in modo da consentire agli enti interessati di comprendere la logica essenziale del calcolo e di contestarne la legittimità, senza che il SRB debba rivelare dati coperti da segreto commerciale; tuttavia, nel caso di specie la motivazione sul livello-obiettivo annuale era incoerente con il metodo effettivamente applicato e quindi insufficiente, con conseguente annullamento parziale della decisione. Restano invece legittimi la mancata applicazione di alcuni indicatori di rischio, la procedura di consultazione e gli altri profili censurati, perché sufficientemente motivati o comunque non idonei a fondare l’annullamento.

Norme richiamate

  • articolo 263 TFUE
  • articolo 296, secondo comma, TFUE
  • articolo 339 TFUE
  • articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • articolo 69, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • articolo 70, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • regolamento (UE) n. 806/2014
  • direttiva 2014/59/UE
  • regolamento delegato (UE) 2015/63
  • regolamento di esecuzione (UE) 2015/81
  • articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63
  • regolamento (UE) n. 575/2013
  • direttiva 2013/36/UE

Contributi ex ante 2021 al Fondo di risoluzione unico: annullamento parziale per difetto di motivazione

La causa è un ricorso di annullamento ex articolo 263 TFUE proposto da Hypo Vorarlberg Bank AG avverso la decisione SRB/ES/2021/22 del 14 aprile 2021, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2021 al Fondo di risoluzione unico. Il Tribunale esamina soprattutto la sufficienza della motivazione del livello-obiettivo annuale e, più in generale, la trasparenza del metodo di calcolo dei contributi nel quadro dell’unione bancaria.

Fatti e procedimento

La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione del SRB nella parte che la riguardava. Il SRB, sostenuto da Parlamento europeo e Consiglio, chiedeva il rigetto del ricorso e, in subordine, il mantenimento degli effetti della decisione in caso di annullamento. Il Tribunale ha accolto il ricorso solo in parte.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 296, secondo comma, TFUE e l’articolo 41 della Carta, sul dovere di motivazione e sulla buona amministrazione;
  • l’articolo 47 della Carta, quale parametro del controllo giurisdizionale effettivo;
  • gli articoli 69 e 70 del regolamento (UE) n. 806/2014, che disciplinano il livello-obiettivo finale del SRF, il suo scaglionamento nel tempo e il tetto annuale dei contributi;
  • il regolamento delegato (UE) 2015/63 e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, che definiscono la metodologia di calcolo dei contributi ex ante;
  • l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63, che consente la non applicazione di alcuni indicatori di rischio quando manchino dati armonizzati;
  • l’articolo 339 TFUE, in relazione alla tutela del segreto commerciale.

Obbligo di motivazione: criteri applicabili

Il Tribunale ribadisce che la motivazione deve essere adeguata al contesto e sufficiente a consentire all’interessato di comprendere la portata della decisione e al giudice di esercitare il controllo. Nel settore dei contributi ex ante, tale obbligo va bilanciato con la tutela del segreto commerciale: il SRB non è tenuto a fornire tutti i dati numerici che permetterebbero di verificare integralmente il calcolo, ma deve rendere comprensibile il metodo e spiegare in sostanza come la situazione individuale dell’ente sia stata considerata rispetto a quella degli altri enti.

Motivo accolto: insufficiente motivazione sul livello-obiettivo annuale

La prima parte del secondo motivo viene accolta. Il Tribunale constata che la decisione impugnata descriveva il livello-obiettivo annuale con una formula matematica e con considerazioni generali, ma tale esposizione non corrispondeva al metodo effettivamente seguito dal SRB, chiarito solo in udienza.

Secondo le spiegazioni rese dal SRB nel processo, il calcolo era avvenuto in quattro fasi:

  • stima dei depositi protetti al termine del periodo iniziale (circa 7.500 miliardi di euro);
  • applicazione dell’1% per ricavare il livello-obiettivo finale stimato (circa 75 miliardi di euro);
  • detrazione dei mezzi già disponibili nel SRF (circa 42 miliardi di euro);
  • ripartizione del residuo sui tre periodi di contribuzione rimanenti.

Tale metodo non emergeva però dalla decisione impugnata, che non menzionava la detrazione dei mezzi già disponibili né la divisione per tre. Inoltre, vi era una discrepanza fra la forbice del tasso di crescita dei depositi protetti indicata nella decisione e la forbice dell’importo stimato del livello-obiettivo finale resa nota con la scheda descrittiva. Per il Tribunale, ciò impediva agli enti di comprendere le ragioni reali del livello-obiettivo annuale e al giudice di verificare la legittimità del calcolo.

Motivi respinti: indicatori di rischio, discrezionalità tecnica e altri aspetti del calcolo

Il Tribunale respinge invece le altre censure sul difetto di motivazione.

Quanto alla mancata applicazione di alcuni indicatori di rischio, il SRB aveva spiegato che gli indicatori NSFR e MREL e i sottoindicatori "complessità" e "possibilità di risoluzione" non erano applicabili perché le informazioni necessarie non erano disponibili in forma armonizzata per tutti gli enti. Tale motivazione è ritenuta sufficiente e coerente con l’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63.

Sono inoltre respinte le doglianze concernenti:

  • la fissazione del limite del 15% per gli IPI;
  • la definizione e il riscalaggio degli indicatori di rischio;
  • l’asserita incomprensibilità del contributo annuale di base, del fattore di correzione e della classificazione per intervalli;
  • la mancata divulgazione dei dati individuali degli altri enti;
  • le differenze tra componente nazionale e componente unionale del calcolo;
  • le correzioni a posteriori dei dati di altri enti.

Su questi punti il Tribunale rileva che la decisione, letta nel suo contesto e con gli allegati individuali e aggregati, forniva elementi sufficienti per comprendere il calcolo senza violare la riservatezza delle informazioni degli altri enti.

Diritto di essere ascoltato

Il terzo motivo è respinto. Il SRB aveva avviato una consultazione preventiva di due settimane, mettendo a disposizione:

  • un progetto di decisione;
  • uno strumento di calcolo interattivo;
  • le statistiche aggregate;
  • un proprio parere preliminare;
  • istruzioni operative.

Il Tribunale ritiene che la ricorrente fosse in grado di presentare utilmente osservazioni su tutti gli aspetti essenziali del calcolo, anche perché partecipava alla procedura da diversi anni e conosceva già il meccanismo. La mancata modifica del progetto dopo la consultazione non prova di per sé una violazione del diritto di essere ascoltato.

Dispositivo e effetti della sentenza

Il Tribunale annulla la decisione SRB/ES/2021/22 nella parte in cui riguarda Hypo Vorarlberg Bank AG. Tuttavia, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione della giustizia, mantiene gli effetti della decisione annullata fino all’entrata in vigore di una nuova decisione del SRB, entro un termine ragionevole non superiore a sei mesi dalla pronuncia.

Principio affermato

La pronuncia conferma che, nei procedimenti di determinazione dei contributi ex ante al SRF, il SRB può proteggere i dati riservati degli enti, ma la motivazione deve comunque rendere intelligibile il metodo realmente applicato. Se la motivazione formale non corrisponde al metodo effettivo, il difetto è sostanziale e comporta l’annullamento della decisione nei confronti dell’ente interessato.

Come è indicizzato

Materieunione bancariafondo di risoluzione unicocontributi ex ante delle bancheobbligo di motivazionediritto di difesa

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