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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-537/22

Order of the General Court (Third Chamber) of 21 June 2023. — Delta Sport Handelskontor GmbH v European Union Intellectual Property Office. — Community design – Invalidity proceedings – Registered Community design representing a building block from a toy building set – Cross-claim – Request for alteration – No interest in bringing proceedings – Inadmissibility. — Case T-537/22

Giurisprudenza europea62022TO0537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da Lego A/S in una controversia relativa alla nullità di un disegno comunitario raffigurante un elemento di un set di costruzioni. La Corte ha ritenuto che Lego non avesse interesse ad agire, poiché la decisione impugnata aveva già respinto la domanda di nullità, e che la domanda riconvenzionale mirasse solo a correggere la motivazione senza chiedere l’annullamento del dispositivo. Lego è stata inoltre condannata alle spese della procedura incidentale.

Inammissibilità della domanda riconvenzionale dell’interveniente in un giudizio su disegno comunitario per difetto di interesse ad agire e per mancato petitum di annullamento della decisione impugnata.

La questione giuridica

Se l’interveniente in un ricorso avverso una decisione della Commissione di ricorso EUIPO possa proporre una domanda riconvenzionale ammissibile quando, da un lato, non è concretamente pregiudicato dalla decisione impugnata perché questa ha già respinto la domanda di nullità del concorrente e, dall’altro, la sua domanda mira soltanto a ottenere una diversa motivazione della decisione senza chiedere l’annullamento, anche parziale, del dispositivo.

Principio di diritto

La domanda riconvenzionale proposta dall’interveniente è inammissibile se l’interveniente non dimostra un interesse attuale e concreto a ottenere un vantaggio dall’azione, poiché la decisione impugnata ha già accolto integralmente la sua posizione sostanziale respingendo la domanda di nullità, e se la domanda non tende realmente all’annullamento, neppure parziale, della decisione della commissione di ricorso ma soltanto alla modifica delle sue motivazioni; in assenza di un petitum di annullamento, il Tribunale non può statuire sulla richiesta di alterazione della decisione.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 61, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 6/2002
  • Articolo 173, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 182 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130, paragrafi 1 e 6, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 191 del regolamento di procedura del Tribunale

Inammissibilità della domanda riconvenzionale nel contenzioso sul disegno comunitario

La pronuncia riguarda un ricorso proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione della terza commissione di ricorso dell’EUIPO in materia di nullità di un disegno comunitario registrato, rappresentante un elemento di costruzione di un giocattolo. Nel medesimo giudizio, l’interveniente Lego A/S ha proposto una domanda riconvenzionale diretta essenzialmente a ottenere una diversa motivazione della decisione impugnata.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Delta Sport Handelskontor GmbH aveva chiesto all’EUIPO la dichiarazione di nullità del disegno comunitario registrato da Lego, sostenendo che tutte le caratteristiche dell’aspetto del prodotto fossero determinate esclusivamente dalla funzione tecnica, con conseguente esclusione della tutela ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 6/2002. Dopo il rigetto della domanda da parte della divisione di nullità, la commissione di ricorso aveva inizialmente accolto il gravame e dichiarato la nullità del disegno, ma il Tribunale, con sentenza del 24 marzo 2021 nel procedimento T-515/19, aveva annullato tale decisione per difetto di esame, da un lato, dell’eccezione relativa ai sistemi modulari di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e, dall’altro, di tutte le caratteristiche del prodotto, compresa la superficie liscia della faccia superiore.

Decisione impugnata e domanda riconvenzionale

A seguito del rinvio alla commissione di ricorso, l’EUIPO aveva adottato la decisione del 30 maggio 2022, respingendo l’appello di Delta Sport e confermando quindi il rigetto della domanda di nullità. Lego, interveniente nel giudizio davanti al Tribunale, ha proposto una domanda riconvenzionale ai sensi dell’articolo 182 del regolamento di procedura, chiedendo in sostanza che il Tribunale alterasse la motivazione della decisione contestata, precisando che l’articolo 8, paragrafo 1, non si applicava a tutte le caratteristiche del disegno.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 61, paragrafi 3 e 4, del regolamento n. 6/2002, che attribuisce al Tribunale il potere di annullare o alterare la decisione della commissione di ricorso e limita la legittimazione ai soggetti pregiudicati dalla decisione;
  • l’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 6/2002, relativo all’esclusione dalla tutela delle caratteristiche esclusivamente dettate dalla funzione tecnica e all’eccezione per i sistemi modulari;
  • gli articoli 173, 182, 184, 130, 134 e 191 del regolamento di procedura, in particolare in materia di status dell’interveniente, domande riconvenzionali, eccezioni di irricevibilità e spese.

Ragionamento del Tribunale sull’interesse ad agire

Il Tribunale osserva che l’interesse ad agire è un presupposto essenziale di ogni azione e deve esistere al momento della proposizione della domanda, dovendo l’azione essere idonea, se accolta, a procurare un vantaggio concreto alla parte. Nel caso di specie, la commissione di ricorso aveva respinto l’appello di Delta Sport e, così facendo, aveva integralmente soddisfatto la posizione sostanziale di Lego, che mirava a evitare la declaratoria di nullità del proprio disegno.

Il Tribunale respinge l’argomento secondo cui Lego potrebbe essere pregiudicata in futuro se la decisione fosse annullata per ragioni diverse da quelle connesse all’articolo 8, paragrafo 1, poiché un interesse fondato su una situazione futura e incerta non è sufficiente. Ne consegue che Lego non ha dimostrato un interesse attuale e concreto a proporre la domanda riconvenzionale.

Ragionamento sul petitum della domanda riconvenzionale

Un secondo profilo decisivo riguarda l’oggetto della domanda riconvenzionale. Il Tribunale chiarisce che, ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la domanda riconvenzionale deve tendere all’annullamento o all’alterazione della decisione della commissione di ricorso su un punto non sollevato nel ricorso principale. Tuttavia, l’alterazione è logicamente subordinata all’annullamento, totale o parziale, del provvedimento impugnato.

Nel caso concreto, Lego ha espressamente precisato di non chiedere l’annullamento, nemmeno parziale, della decisione contestata, ma solo di correggerne la motivazione. Il Tribunale afferma quindi che non gli è possibile interpretare la domanda come diretta anche all’annullamento del dispositivo, con la conseguenza che manca un presupposto processuale essenziale per la sua ammissibilità.

Decisione e spese

Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dall’EUIPO e dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale. Lego A/S è condannata a sopportare le proprie spese e quelle sostenute da Delta Sport Handelskontor GmbH per la fase relativa alla domanda riconvenzionale. L’EUIPO sopporta le proprie spese, poiché non si è tenuta udienza e la sua richiesta sulle spese era subordinata a tale eventualità.

Principio affermato

La pronuncia ribadisce che, nel contenzioso sui disegni e modelli dell’Unione, l’interveniente può proporre una domanda riconvenzionale solo se è realmente pregiudicato dalla decisione impugnata e se la domanda mira all’annullamento o all’alterazione del provvedimento in senso giuridicamente rilevante. Una richiesta limitata alla sola modifica della motivazione, senza attacco al dispositivo, è inammissibile.

Come è indicizzato

Materiedisegni e modelli dell'unione europeaproprietà intellettualeammissibilità del ricorsointeresse ad agireprocedimento davanti al tribunale dell'unione europea

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