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Direttiva 2003/87

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva istituisce il primo sistema comunitario di scambio di quote di emissione per contribuire agli impegni climatici dell’Unione e degli Stati membri, in particolare nell’ottica del protocollo di Kyoto. Prevede autorizzazione preventiva per gli impianti, piani nazionali di assegnazione, monitoraggio, verifica, restituzione annuale delle quote e un regime sanzionatorio per gli inadempimenti. La disciplina è pensata per funzionare come mercato delle quote con elevata armonizzazione minima, ma lascia agli Stati membri margini rilevanti nella forma dell’attuazione, nell’organizzazione amministrativa e, in parte, nel metodo di assegnazione. La direttiva doveva essere recepita entro il 31 dicembre 2003.

Istituzione di un sistema europeo di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra (ETS) per promuovere la riduzione delle emissioni in modo economicamente efficiente, con modifica della direttiva 96/61/CE.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica alle emissioni provenienti dalle attività elencate nell’allegato I e ai gas a effetto serra indicati nell’allegato II. Il sistema riguarda gli impianti che svolgono tali attività e i relativi gestori, nonché l’assegnazione, il trasferimento, la restituzione e la cancellazione delle quote di emissione; si estende anche ai nuovi entranti e, previa approvazione, può essere ampliato unilateralmente dagli Stati membri ad altre attività, impianti e gas a decorrere dal 2008, o ad impianti sotto soglia già dal 2005. Restano salve la direttiva 96/61/CE (IPPC) e le esclusioni/deroghe previste, tra cui l’esclusione temporanea di taluni impianti ex articolo 27 e gli impianti o parti di impianti destinati a ricerca, sviluppo e sperimentazione (allegato I, punto 1).

Direttiva 2003/87/CE: sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra

La direttiva istituisce il sistema comunitario di scambio delle quote di emissioni (EU ETS) con l’obiettivo di ridurre i gas a effetto serra in modo economicamente efficiente. Il provvedimento si colloca nel quadro della politica climatica dell’Unione e dell’attuazione degli impegni assunti con la Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici e il protocollo di Kyoto.

Finalità e quadro di riferimento

La finalità dichiarata è promuovere la riduzione delle emissioni attraverso un mercato delle quote che minimizzi i costi per l’economia. Nei considerando, il legislatore sottolinea la necessità di un’azione comunitaria coordinata per evitare distorsioni della concorrenza e preservare l’integrità del mercato interno, nonché la compatibilità con gli impegni internazionali sul clima.

Ambito di applicazione

Il sistema si applica alle emissioni derivanti dalle attività elencate nell’allegato I e ai gas a effetto serra indicati nell’allegato II. Le categorie di attività comprendono, tra le altre, impianti di combustione sopra i 20 MW, raffinerie, cokerie, produzione e trasformazione dei metalli ferrosi, cemento, vetro, ceramica, pasta di carta, carta e cartone.

Sono esclusi dall’allegato I gli impianti o le parti di impianto destinati a ricerca, sviluppo e sperimentazione di nuovi prodotti e processi. La direttiva opera salvo quanto previsto dalla direttiva 96/61/CE, con cui è coordinata e che viene modificata per evitare sovrapposizioni improprie tra autorizzazione ambientale integrata e regime ETS.

Definizioni rilevanti

L’articolo 3 chiarisce nozioni centrali per l’operatività del sistema:

  • quota di emissione: diritto a emettere una tonnellata di CO2 equivalente in un periodo determinato;
  • emissioni: rilascio in atmosfera di gas a effetto serra da fonti situate in un impianto;
  • impianto: unità tecnica permanente in cui si svolgono le attività elencate nell’allegato I e attività connesse;
  • gestore: soggetto che gestisce o controlla l’impianto;
  • nuovo entrante: impianto che ottiene autorizzazione o aggiornamento per modifiche o ampliamenti successivi alla notifica del piano nazionale di assegnazione.

Autorizzazione ad emettere gas a effetto serra

Dal 1° gennaio 2005 nessun impianto che svolga attività soggette al sistema può operare senza un’autorizzazione rilasciata dall’autorità competente, salvo esclusione temporanea ex articolo 27. La domanda deve contenere la descrizione dell’impianto, delle attività, delle materie prime e secondarie, delle fonti di emissione e delle misure previste per controllare e comunicare le emissioni.

L’autorizzazione è rilasciata solo se l’autorità competente accerta che il gestore è in grado di monitorare e comunicare correttamente le emissioni. Deve contenere almeno:

  • dati identificativi del gestore;
  • descrizione delle attività e delle emissioni;
  • disposizioni su monitoraggio, metodologia e frequenza;
  • disposizioni sulle comunicazioni;
  • obbligo di restituire entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno civile quote pari alle emissioni verificate.

Le modifiche dell’impianto o il cambio di gestore impongono l’aggiornamento dell’autorizzazione, se necessario.

Coordinamento con la direttiva 96/61/CE

Per gli impianti soggetti alla direttiva IPPC, le condizioni e le procedure per il rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto serra devono essere coordinate con quelle della direttiva 96/61/CE. La disciplina ETS può essere integrata nella procedura di autorizzazione ambientale integrata.

Inoltre, la modifica apportata all’articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 96/61/CE stabilisce che:

  • i valori limite per le emissioni dirette di gas a effetto serra sono inseriti solo se indispensabili per evitare un rilevante inquinamento locale;
  • per le attività dell’allegato I della direttiva 2003/87/CE gli Stati membri possono non imporre requisiti di efficienza energetica per le unità di combustione o altre unità che emettono CO2 sul sito;
  • tali regole non si applicano agli impianti temporaneamente esclusi dal sistema.

Piani nazionali di assegnazione e ruolo della Commissione

Ogni Stato membro deve predisporre un piano nazionale di assegnazione per ciascun periodo di cui all’articolo 11. Il piano deve determinare:

  • la quantità totale di quote da assegnare;
  • le modalità di assegnazione.

Il piano deve basarsi su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli dell’allegato III, e tenere conto delle osservazioni del pubblico. La Commissione doveva adottare entro il 31 dicembre 2003 gli orientamenti per l’applicazione dei criteri dell’allegato III.

Per il primo periodo, il piano doveva essere pubblicato e notificato alla Commissione e agli altri Stati membri entro il 31 marzo 2004; per i periodi successivi almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo.

La Commissione può respingere il piano, in tutto o in parte, entro tre mesi dalla notifica se incompatibile con l’articolo 10 o con l’allegato III. In caso di rigetto, lo Stato membro può adottare la decisione solo previa accettazione delle modifiche proposte dalla Commissione.

Metodo di assegnazione e tempistica

La direttiva prevede una forte impronta transitoria della fase iniziale, con assegnazione prevalentemente gratuita:

  • per il triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005, almeno il 95% delle quote deve essere assegnato gratuitamente;
  • per il quinquennio a decorrere dal 1° gennaio 2008, almeno il 90% delle quote deve essere assegnato gratuitamente.

Le decisioni nazionali di assegnazione devono essere adottate:

  • almeno tre mesi prima dell’inizio del periodo 2005-2007;
  • almeno dodici mesi prima dell’inizio di ciascun periodo quinquennale successivo.

Gli Stati membri devono anche tener conto della necessità di consentire ai nuovi entranti l’accesso alle quote.

Trasferimento, restituzione e validità delle quote

Le quote possono essere trasferite:

  • tra persone all’interno della Comunità;
  • tra persone nella Comunità e persone in paesi terzi, purché le quote siano riconosciute secondo la procedura dell’articolo 25.

Gli Stati membri devono inoltre riconoscere le quote rilasciate da un altro Stato membro ai fini dell’adempimento dell’obbligo di restituzione.

Ogni anno, entro il 30 aprile, il gestore deve restituire un numero di quote pari alle emissioni totali verificate dell’anno precedente; le quote vengono poi cancellate. Le quote sono valide solo per il periodo di assegnazione per cui sono state rilasciate e quelle non più valide devono essere cancellate secondo l’articolo 13.

Monitoraggio, comunicazione e verifica

La Commissione doveva adottare entro il 30 settembre 2003 linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, basate sui principi dell’allegato IV. Gli Stati membri devono assicurare che le emissioni siano controllate in conformità di tali linee guida e che ogni gestore presenti una comunicazione annuale sulle emissioni rilasciate dall’impianto.

La verifica, disciplinata dall’articolo 15 e dall’allegato V, deve garantire che le comunicazioni siano attendibili, credibili e precise. Il verificatore deve analizzare strategicamente le attività dell’impianto, effettuare controlli in loco e valutare i rischi di errore. Se la comunicazione non è riconosciuta conforme entro il 31 marzo, il gestore non può trasferire ulteriori quote fino a conformità acquisita.

Sanzioni per inadempimento

Gli Stati membri devono stabilire norme sanzionatorie efficaci, proporzionate e dissuasive e notificarle alla Commissione entro il 31 dicembre 2003.

In caso di mancata restituzione entro il 30 aprile:

  • l’ammenda ordinaria è pari a 100 EUR per ogni tonnellata di CO2 equivalente emessa in eccesso;
  • per il triennio a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’ammenda è ridotta a 40 EUR per tonnellata.

Il pagamento dell’ammenda non libera dall’obbligo di restituire le quote mancanti nell’anno successivo. Inoltre, gli Stati membri devono pubblicare i nomi dei gestori inadempienti.

Registri, amministrazione centrale e accesso del pubblico

Gli Stati membri devono istituire e mantenere registri per contabilizzare correttamente quote rilasciate, possedute, trasferite e cancellate. Il registro è accessibile al pubblico e deve contenere una contabilità separata per ciascun titolare di quote.

La Commissione designa un amministratore centrale incaricato di mantenere un catalogo indipendente delle operazioni; esso effettua controlli automatici sulle transazioni e, se emergono irregolarità, informa gli Stati membri interessati, che non possono registrare le operazioni contestate finché non siano sanate.

Le decisioni di assegnazione e le comunicazioni sulle emissioni devono essere messe a disposizione del pubblico nel rispetto della direttiva 2003/4/CE sull’accesso all’informazione ambientale.

Relazioni e riesame del sistema

Gli Stati membri devono presentare ogni anno una relazione sull’applicazione della direttiva; la prima era dovuta entro il 30 giugno 2005. La Commissione, sulla base di tali relazioni, pubblica un rapporto nei tre mesi successivi e organizza uno scambio di informazioni tra le autorità competenti.

La Commissione può modificare l’allegato III, con esclusione dei criteri 1, 5 e 7, per il periodo 2008-2012. Inoltre, l’articolo 30 prevede un riesame più ampio, comprendente:

  • estensione ad altri settori e gas;
  • relazione con lo scambio internazionale dal 2008;
  • ulteriore armonizzazione del metodo di assegnazione, anche tramite asta dopo il 2012;
  • uso dei crediti dei meccanismi di progetto;
  • rapporto con altre politiche e strumenti fiscali;
  • possibile registro comunitario unico;
  • livello delle ammende;
  • funzionamento del mercato e possibili perturbazioni;
  • adattamento a un’Unione allargata;
  • raggruppamenti;
  • parametri comunitari basati sulle migliori tecniche disponibili.

La Commissione doveva presentare il rapporto al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 giugno 2006, con eventuali proposte.

Inclusione di nuove attività, collegamenti internazionali ed esclusioni temporanee

Dal 2008 gli Stati membri possono estendere unilateralmente il sistema ad attività, impianti e gas non elencati nell’allegato I, purché l’inclusione sia approvata dalla Commissione. Dal 2005 la stessa possibilità vale per impianti sotto i limiti di capacità dell’allegato I. La Commissione può adottare orientamenti per monitoraggio e comunicazione di tali emissioni, se sufficientemente accurati.

L’articolo 25 disciplina i collegamenti con altri sistemi di scambio di quote nei paesi terzi che abbiano ratificato il protocollo di Kyoto, prevedendo il riconoscimento reciproco delle quote mediante accordi conclusi ai sensi dell’articolo 300 del trattato.

L’articolo 27 consente agli Stati membri di chiedere l’esclusione temporanea, fino al 31 dicembre 2007, di taluni impianti. L’esclusione è subordinata a condizioni stringenti: limiti di emissione equivalenti, monitoraggio e verifica equivalenti e sanzioni almeno equivalenti a quelle dell’articolo 16, con tutela del mercato interno.

Raggruppamenti e forza maggiore

L’articolo 28 consente agli Stati membri di autorizzare raggruppamenti di impianti della stessa attività per uno o più periodi di assegnazione. Il raggruppamento opera tramite un amministratore fiduciario, cui sono assegnate le quote complessive e che è responsabile della restituzione delle quote relative alle emissioni aggregate.

L’articolo 29 consente, nel primo periodo, di richiedere alla Commissione quote aggiuntive per cause di forza maggiore. La Commissione deve valutare la fondatezza della richiesta; gli orientamenti sulle circostanze di forza maggiore dovevano essere definiti entro il 31 dicembre 2003.

Recepimento ed entrata in vigore

Gli Stati membri dovevano adottare entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e comunicarle alla Commissione. La direttiva è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è destinata agli Stati membri.

Disposizioni principali

Obiettivo e impianto del sistema

L’articolo 1 istituisce un sistema comunitario per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra, finalizzato a promuovere la riduzione delle emissioni secondo criteri di costo-efficacia ed efficienza economica. I considerando collegano il sistema agli impegni della Convenzione quadro ONU sui cambiamenti climatici e del protocollo di Kyoto, evidenziando la funzione del mercato delle quote quale strumento complementare alle altre politiche climatiche.

Ambito oggettivo e definizioni essenziali

L’articolo 2 limita l’applicazione alle emissioni derivanti dalle attività dell’allegato I e ai gas dell’allegato II, con applicazione salvo la direttiva 96/61/CE. L’articolo 3 definisce tra l’altro quota di emissione, emissioni, gas a effetto serra, impianto, gestore, nuovo entrante e tonnellata di CO2 equivalente.

Autorizzazione ad emettere e requisiti di impianto

Dal 1° gennaio 2005 nessun impianto che svolga attività dell’allegato I può operare senza autorizzazione ad emettere gas a effetto serra, salvo esclusione temporanea ex articolo 27. La domanda deve descrivere impianto, attività, materie prime e secondarie, fonti di emissione e misure di monitoraggio/comunicazione; l’autorizzazione deve contenere dati del gestore, descrizione delle attività, regole di monitoraggio e comunicazione e obbligo di restituzione delle quote entro quattro mesi dalla fine di ciascun anno civile.

Piano nazionale di assegnazione e controllo della Commissione

Per ciascun periodo di assegnazione ogni Stato membro elabora un piano nazionale di assegnazione basato su criteri obiettivi e trasparenti, compresi quelli dell’allegato III, tenendo conto delle osservazioni del pubblico. Il piano per il primo periodo doveva essere pubblicato e notificato entro il 31 marzo 2004; per i periodi successivi almeno 18 mesi prima dell’inizio del periodo. La Commissione può respingere, in tutto o in parte, il piano entro tre mesi se incompatibile con l’articolo 10 o con i criteri dell’allegato III.

Metodo di assegnazione e percentuali gratuite

Per il triennio dal 1° gennaio 2005 gli Stati membri devono assegnare gratuitamente almeno il 95% delle quote; per il quinquennio dal 1° gennaio 2008 almeno il 90%. Le decisioni di assegnazione individuale devono essere adottate almeno tre mesi prima dell’inizio del primo periodo e almeno dodici mesi prima dell’inizio dei periodi quinquennali successivi, tenendo conto del piano nazionale, delle osservazioni pubbliche e della necessità di favorire l’accesso dei nuovi entranti.

Trasferimento, restituzione e validità delle quote

Le quote possono essere trasferite tra persone nell’Unione e, quando riconosciute ai sensi dell’articolo 25, anche con persone in paesi terzi. Ogni gestore deve restituire entro il 30 aprile di ogni anno un numero di quote pari alle emissioni verificate dell’anno precedente; le quote vengono poi cancellate. Le quote sono valide solo per il periodo per cui sono rilasciate e le quote non più valide devono essere cancellate secondo le regole dell’articolo 13.

Monitoraggio, comunicazione e verifica

Entro il 30 settembre 2003 la Commissione adotta linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni, basate sui principi dell’allegato IV. Gli Stati membri devono garantire monitoraggio secondo tali linee guida, comunicazione annuale da parte dei gestori e verifica delle comunicazioni secondo i criteri dell’allegato V; se la comunicazione non è conforme entro il 31 marzo, il gestore non può trasferire ulteriori quote fino alla conformità.

Regime sanzionatorio

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e comunicarle alla Commissione entro il 31 dicembre 2003. Per il mancato rispetto dell’obbligo di restituzione entro il 30 aprile è prevista un’ammenda di 100 EUR per ogni tonnellata di CO2 equivalente in eccesso; per il primo triennio 2005-2007 l’ammenda ridotta è pari a 40 EUR per tonnellata. Il pagamento non esonera dall’obbligo di restituzione delle quote mancanti nell’anno successivo; inoltre deve essere resa pubblica l’identità dei gestori inadempienti.

Registri, amministratore centrale e trasparenza

Gli Stati membri devono istituire e mantenere registri per la contabilizzazione di quote rilasciate, possedute, cedute e cancellate; la Commissione designa un amministratore centrale con un catalogo indipendente e controlli automatici sulle transazioni. Le decisioni di assegnazione e le comunicazioni delle emissioni devono essere accessibili al pubblico entro i limiti della direttiva 2003/4/CE sull’accesso all’informazione ambientale.

Attuazione, entrata in vigore e recepimento

Gli Stati membri dovevano porre in vigore entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne la Commissione. La direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

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