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Direttiva 2003/90

Direttiva 2003/90/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva armonizza, per alcune specie di piante agricole, i criteri minimi di esame delle varietà e le condizioni minime per gli esami necessari all'iscrizione nei cataloghi nazionali. Allinea il sistema comunitario alle linee direttrici dell'UCVV e, in mancanza, dell'UPOV, sostituendo la precedente direttiva 72/180/CEE. Gli Stati membri devono recepire le disposizioni entro il 31 marzo 2004.

Stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE per i caratteri minimi e le condizioni minime di esame delle varietà di piante agricole ai fini dell'iscrizione nei cataloghi nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, con riguardo all'ammissione nei cataloghi nazionali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE, delle varietà delle specie di piante agricole elencate negli allegati I e II. Rileva per gli esami ufficiali di differenziabilità, omogeneità, stabilità e per la valutazione del valore colturale o di utilizzazione delle varietà; le specie non coperte dalla direttiva restano soggette alla normativa nazionale. Sono previste disposizioni transitorie per le varietà già oggetto di esami ufficiali avviati prima dell'entrata in vigore della direttiva.

Direttiva 2003/90/CE della Commissione: caratteri minimi e condizioni minime per l'esame di alcune varietà di piante agricole

La direttiva interviene nel quadro della direttiva 2002/53/CE sul catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, con l'obiettivo di uniformare i criteri tecnici di esame delle varietà ai fini dell'iscrizione nei cataloghi nazionali. Il testo si fonda sull'esigenza, richiamata nei considerando, di assicurare coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e dell'UPOV e di sostituire la precedente direttiva 72/180/CEE.

Finalità e contesto normativo

La Commissione osserva che la direttiva 72/180/CEE aveva già fissato i caratteri minimi e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie agricole, ma che successivi sviluppi delle linee direttrici dell'UCVV e dell'UPOV rendono necessario un aggiornamento e una maggiore armonizzazione. Il sistema comunitario deve quindi basarsi sulle linee direttrici dell'UCVV per le specie da esse già coperte e, in mancanza, su quelle dell'UPOV; per le specie non contemplate dalla direttiva continua ad applicarsi la legislazione nazionale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e riguarda le varietà delle specie di piante agricole che devono essere ammesse nei cataloghi nazionali ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE. L'allegato I elenca le specie che devono conformarsi ai protocolli dell'UCVV; l'allegato II elenca quelle soggette alle linee direttrici dell'UPOV. L'allegato III individua i caratteri rilevanti per il valore colturale o di utilizzazione.

Requisiti di differenziabilità, omogeneità e stabilità

L'articolo 1, paragrafo 2, distingue due gruppi di specie:

  • per le specie dell'allegato I, gli esami devono rispettare i protocolli UCVV indicati per ciascuna specie;
  • per le specie dell'allegato II, gli esami devono rispettare le linee direttrici UPOV indicate per ciascuna specie.

L'articolo 2 precisa un criterio operativo importante: devono essere utilizzati tutti i caratteri varietali previsti dai protocolli UCVV e i caratteri contrassegnati da asterisco nelle linee direttrici UPOV, salvo che l'osservazione di un carattere sia impossibile a causa della manifestazione di un altro carattere o sia ostacolata dalle condizioni ambientali del test.

Valore colturale o di utilizzazione

Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, le varietà devono anche soddisfare le condizioni relative al valore colturale o di utilizzazione, come definite nell'allegato III, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE. L'allegato III identifica quattro categorie di caratteri:

  • rese;
  • resistenza ad organismi nocivi;
  • comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico;
  • caratteri di qualità.

I metodi da utilizzare devono essere indicati al momento della comunicazione dei risultati.

Condizioni minime per l'esecuzione degli esami

L'articolo 3 impone agli Stati membri di assicurare che, per le specie elencate negli allegati I e II, gli esami rispettino le condizioni minime previste dalle rispettive linee direttrici, in particolare per quanto riguarda la progettazione della prova e le condizioni di coltivazione. Si tratta di un obbligo di risultato lasciando agli Stati membri la scelta delle misure organizzative e procedurali necessarie per garantirne l'effettività.

Abrogazione della disciplina previgente

L'articolo 4 abroga espressamente la direttiva 72/180/CEE. La nuova direttiva sostituisce quindi il precedente quadro normativo relativo ai caratteri e alle condizioni minime di esame delle varietà agricole.

Recepimento e obblighi nazionali

L'articolo 5 stabilisce che gli Stati membri devono mettere in vigore entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri.

Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Regime transitorio

L'articolo 6 disciplina le varietà per le quali, alla data di entrata in vigore della direttiva, non sia ancora intervenuta l'ammissione nel catalogo comune e gli esami ufficiali siano già stati avviati. In tal caso, tali varietà sono considerate conformi alla nuova direttiva se gli esami erano stati iniziati in base:

  • alla direttiva 72/180/CEE; oppure
  • alle linee direttrici UCVV dell'allegato I o UPOV dell'allegato II, a seconda delle specie.

La presunzione opera solo se l'esito delle prove consente di concludere che le varietà erano conformi alle precedenti disposizioni applicabili.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, tenuti al recepimento entro il termine indicato.

Disposizioni principali

Iscrizione delle varietà nei cataloghi nazionali

L'articolo 1, paragrafo 1, impone agli Stati membri di inserire nel catalogo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE, le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate dalla direttiva.

Differenziabilità, omogeneità e stabilità (DHS)

Per le specie dell'allegato I, le condizioni sono quelle dei protocolli UCVV indicati nell'allegato; per le specie dell'allegato II, valgono le linee direttrici UPOV indicate nell'allegato. L'articolo 2 precisa che devono essere utilizzati tutti i caratteri varietali previsti dai protocolli UCVV e i caratteri contrassegnati da asterisco nelle linee direttrici UPOV, salvo impossibilità di osservazione o ostacoli dovuti alle condizioni ambientali.

Valore colturale o di utilizzazione

Le varietà devono rispettare le condizioni dell'allegato III per il valore colturale o di utilizzazione, fatti salvi i limiti dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2002/53/CE. I caratteri considerati sono: rese, resistenza ad organismi nocivi, comportamento nei confronti di fattori dell'ambiente fisico e caratteri di qualità.

Condizioni minime di esecuzione degli esami

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire che, per le specie degli allegati I e II, gli esami rispettino le condizioni minime relative alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici richiamate negli allegati.

Abrogazione della direttiva 72/180/CEE

L'articolo 4 abroga la direttiva 72/180/CEE, che fissava in precedenza i caratteri e le condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie agricole.

Recepimento nazionale

Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, gli Stati membri devono adottare entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e informarne la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. L'articolo 5, paragrafo 2, impone anche la comunicazione alla Commissione del testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Regime transitorio per esami già iniziati

L'articolo 6 prevede che, alla data di entrata in vigore della direttiva, le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune e oggetto di esami ufficiali iniziati prima di tale data ai sensi della direttiva 72/180/CEE oppure delle linee direttrici UCVV o UPOV pertinenti, siano considerate conformi ai requisiti della nuova direttiva, a condizione che l'esito delle prove consenta di concludere la conformità alle disposizioni applicabili precedentemente.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 stabilisce che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietalicertificazione varietalemercato interno

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