Direttiva 2003/92
Direttiva 2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/92/CE interviene sulla sesta direttiva IVA 77/388/CEE per adeguare le regole di territorialità alle peculiarità del mercato liberalizzato del gas e dell’energia elettrica. Introduce criteri di localizzazione della cessione distinti tra vendite a rivenditori e vendite al consumo finale, oltre a misure per servizi di rete, importazioni ed inversione contabile. Gli Stati membri devono recepire le modifiche entro il 1º gennaio 2005.
Modifica le regole IVA sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica, introducendo criteri specifici per rivenditori e consumatori finali e adeguando le norme su servizi collegati, importazioni ed inversione contabile.
Ambito di applicazione
Si applica alle cessioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica, nonché ai servizi di accesso, trasporto e trasmissione tramite tali reti e alle relative importazioni. Riguarda gli Stati membri nell’adeguamento della disciplina IVA interna, con particolare impatto su soggetti passivi-rivenditori, clienti identificati ai fini IVA e consumatori finali; non sono previste esclusioni ulteriori nel testo fornito.
Direttiva 2003/92/CE: luogo di cessione di gas ed energia elettrica
La direttiva modifica la direttiva 77/388/CEE in materia di IVA per adattare le regole di territorialità alle peculiarità della liberalizzazione dei mercati del gas e dell’energia elettrica. Il legislatore europeo evidenzia che la difficoltà di rintracciare fisicamente tali beni rende inadeguate le regole generali sul luogo di cessione, con rischio di doppia imposizione o mancata imposizione; per questo introduce criteri speciali e coerenti con il consumo reale.
Obiettivi e ratio dell’intervento
L’intervento mira a modernizzare e semplificare il regime IVA nel mercato interno dell’energia, rendendolo compatibile con la struttura delle reti di distribuzione e con i flussi transfrontalieri. La direttiva persegue tre obiettivi principali:
- individuare in modo più affidabile il luogo imponibile delle cessioni di gas ed elettricità;
- evitare doppie imposizioni e vuoti d’imposta;
- coordinare le regole sulla territorialità con l’inversione contabile e con gli obblighi di identificazione IVA.
Ambito di applicazione materiale
La direttiva riguarda:
- le cessioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale;
- le cessioni di energia elettrica;
- i servizi di accesso ai sistemi di distribuzione;
- i servizi di trasporto o trasmissione mediante tali sistemi;
- le importazioni di gas ed elettricità.
Le nuove regole distinguono tra:
- cessioni a un "soggetto passivo-rivenditore", cioè un soggetto passivo la cui attività principale, in relazione all’acquisto di gas ed elettricità, consiste nella rivendita e il cui consumo personale è trascurabile;
- altre cessioni, in particolare quelle destinate al consumo finale.
Regole sul luogo di cessione: rivenditori e consumatori finali
L’articolo 8, paragrafo 1, viene integrato con due criteri speciali.
Per le cessioni a soggetti passivi-rivenditori, il luogo della cessione è quello in cui il cliente ha:
- la sede della propria attività economica;
- oppure un centro di attività stabile cui i beni sono erogati;
- in mancanza, l’indirizzo permanente o la residenza abituale.
Per le altre cessioni, il luogo è quello in cui il cliente usa e consuma effettivamente il gas o l’elettricità. Se tutto o parte del bene non risulta effettivamente consumato, la quota non consumata si presume consumata nel luogo della sede dell’attività, del centro stabile, oppure, in difetto, dell’indirizzo permanente o della residenza abituale del cliente.
Servizi di rete collegati
L’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), viene esteso per ricomprendere:
- la concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale ed energia elettrica;
- il servizio di trasporto o trasmissione mediante tali sistemi;
- gli altri servizi direttamente collegati.
La modifica serve a uniformare la localizzazione IVA di tali prestazioni, riducendo il rischio di doppia imposizione o di non imposizione nelle operazioni connesse alle reti energetiche.
Importazioni ed esenzione IVA
L’articolo 14, paragrafo 1, viene integrato con l’esenzione per le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica. La finalità espressamente indicata è evitare la doppia imposizione.
Inversione contabile e debitore d’imposta
La direttiva coordina le nuove regole di territorialità con un meccanismo di reverse charge.
In particolare:
- l’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è riformulato in modo da consentire agli Stati membri di prevedere, per cessioni o prestazioni imponibili effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese, che il debitore dell’imposta sia il destinatario;
- viene aggiunta la lettera f), che individua come debitori dell’IVA le persone identificate ai fini IVA nel territorio del paese quando ricevono le cessioni di gas o elettricità disciplinate dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e), se effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese.
Per i professionisti, ciò segnala un impianto orientato a spostare l’obbligo d’imposta sul cessionario/committente nei casi transfrontalieri rilevanti.
Coordinamento con gli obblighi di identificazione IVA
L’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), è modificato per allineare gli obblighi di registrazione e dichiarazione con le nuove ipotesi in cui l’imposta è dovuta esclusivamente dal cliente o dal destinatario ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o f).
Resta inoltre ferma la facoltà degli Stati membri di non identificare determinati soggetti passivi indicati all’articolo 4, paragrafo 3.
Operazioni intracomunitarie
All’articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), viene aggiunto un riferimento espresso alle cessioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica, alle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e).
Recepimento, entrata in vigore e destinatari
La direttiva è entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri devono recepirla entro il 1º gennaio 2005 e informare immediatamente la Commissione delle misure adottate.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dallo Stato membro.
La direttiva è rivolta agli Stati membri.
Disposizioni principali
Nuove regole sul luogo di cessione per gas ed elettricità
All’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE sono aggiunte due lettere. Per le cessioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale o di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore, il luogo della cessione è quello in cui il rivenditore ha la sede della propria attività, un centro di attività stabile cui i beni sono erogati, oppure, in mancanza, l’indirizzo permanente o la residenza abituale. Per le altre cessioni, il luogo è quello in cui il cliente usa e consuma effettivamente i beni; se parte dei beni non è consumata, la quota non consumata si considera consumata presso la sede, il centro stabile, o in mancanza presso l’indirizzo permanente o la residenza abituale del cliente.
Servizi di accesso e trasporto sulle reti
All’articolo 9, paragrafo 2, lettera e), è inserito tra i casi particolari il servizio di concessione dell’accesso ai sistemi di distribuzione di gas naturale e di energia elettrica, nonché il servizio di trasporto o trasmissione mediante gli stessi e i servizi direttamente collegati. La finalità è armonizzare le regole di territorialità per evitare doppia imposizione o mancata imposizione.
Esenzione per importazioni di gas ed elettricità
All’articolo 14, paragrafo 1, è aggiunta l’esenzione per le importazioni di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di energia elettrica, al fine di evitare una doppia imposizione.
Inversione contabile per operazioni B2B con soggetti non stabiliti
L’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), è riscritto prevedendo che, per le cessioni o prestazioni imponibili effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese, gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell’imposta sia il destinatario. Inoltre, è aggiunta la lettera f) che individua come debitore le persone identificate ai fini IVA nel territorio del paese che ricevono le cessioni di gas o elettricità di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e), se effettuate da un soggetto passivo non stabilito nel paese.
Adeguamenti agli obblighi di identificazione IVA
All’articolo 22, paragrafo 1, lettera c), il primo trattino è sostituito per coordinare gli obblighi di identificazione e dichiarazione con i casi in cui l’imposta è dovuta unicamente dal cliente o destinatario ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, lettere a), b), c) o f). È inoltre confermata la facoltà degli Stati membri di non identificare determinati soggetti passivi di cui all’articolo 4, paragrafo 3.
Integrazione del regime sulle operazioni intracomunitarie
All’articolo 28 bis, paragrafo 5, lettera b), è aggiunto un trattino che include tra le cessioni rilevanti anche il gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e l’energia elettrica, alle condizioni stabilite dall’articolo 8, paragrafo 1, lettere d) o e).
Recepimento e termine di trasposizione
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il 1º gennaio 2005 e informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale, secondo le modalità fissate dagli Stati membri.
Come è indicizzato
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