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direttiva

Direttiva 2003/85

Direttiva 2003/85/CE del Consiglio del 29 settembre 2003 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32003L0085

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva stabilisce un quadro completo di prevenzione e lotta contro l’afta epizootica, fondato su notifica obbligatoria, misure immediate in caso di sospetto, abbattimento e distruzione degli animali infetti, pulizia e disinfezione, restrizioni sui movimenti e regionalizzazione. Regola in modo dettagliato la vaccinazione d’emergenza e profilattica, la gestione delle zone di protezione e sorveglianza, i trattamenti di carni, latte e altri prodotti per consentirne, in taluni casi, la commercializzazione in condizioni controllate. La direttiva disciplina inoltre piani di emergenza, centri di lotta, laboratori di riferimento, banche di antigeni e vaccini, nonché il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne e il recepimento entro il 30 giugno 2004.

Misure comunitarie di prevenzione, contenimento, eradicazione e ripristino della qualifica sanitaria contro l’afta epizootica negli animali sensibili, con disciplina di vaccinazione, laboratori, piani di emergenza e movimentazione di prodotti di origine animale.

Ambito di applicazione

La direttiva si applica agli Stati membri e disciplina le misure veterinarie nei confronti dell’afta epizootica, con riferimento agli animali delle specie sensibili, alle aziende che li detengono, ai macelli, ai posti d’ispezione frontalieri, ai mezzi di trasporto, ai laboratori e agli stabilimenti che manipolano il virus, nonché a taluni prodotti di origine animale, mangimi, latte, carne, sperma, ovuli, embrioni, pelli, lana, letame e altri materiali potenzialmente contaminati. Copre inoltre le zone di protezione, sorveglianza, vaccinazione e le aree soggette a regionalizzazione, includendo anche i casi negli animali selvatici e, in casi particolari, laboratori, zoo, parchi naturali, istituti scientifici e centri di conservazione genetica. Sono previste esclusioni o regimi speciali per determinate attività o luoghi, ad esempio fabbricati con unità epidemiologiche distinte, casi particolari in macelli o posti d’ispezione frontalieri, e misure specifiche per equidi, animali selvatici e risorse genetiche. Gli Stati membri possono adottare misure più restrittive.

Direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica

La direttiva riforma integralmente il quadro UE di prevenzione e lotta contro l’afta epizootica, alla luce dell’esperienza maturata, in particolare, durante l’epidemia del 2001. L’obiettivo è mantenere e, se necessario, ripristinare rapidamente la qualifica sanitaria degli Stati membri, limitando al minimo gli effetti su allevamento, scambi e mercato interno, nel rispetto anche di profili etici, ambientali e di protezione animale.

Obiettivi e impostazione generale

La direttiva stabilisce misure minime obbligatorie in caso di insorgenza della malattia e misure preventive volte a rafforzare preparazione, biosicurezza e capacità di reazione delle autorità e degli allevatori. Gli Stati membri possono adottare misure più restrittive, ma devono comunque raggiungere il risultato imposto dal diritto dell’Unione.

Ambito di applicazione e definizioni essenziali

La disciplina riguarda gli animali delle specie sensibili, le aziende, i macelli, i posti d’ispezione frontalieri, i mezzi di trasporto, i laboratori, gli stabilimenti di trasformazione e vari prodotti e sottoprodotti potenzialmente contaminabili, tra cui carni, latte, sperma, embrioni, pelli, lana, letame, foraggi e paglia. Le definizioni dell’articolo 2 sono centrali per l’applicazione delle misure, soprattutto quelle di animale infetto, sospetto, focolaio, regionalizzazione e vaccinazione.

Notifica, sospetto e conferma del focolaio

L’afta epizootica è soggetta a denuncia obbligatoria. Il proprietario, chi si occupa degli animali, i veterinari e gli operatori del settore devono notificare senza indugio ogni sospetto. Una volta confermato un focolaio o un caso primario in animali selvatici, lo Stato membro deve informare Commissione e altri Stati membri secondo l’allegato II, che fissa anche contenuti e tempistiche della notifica iniziale e delle relazioni successive.

Misure immediate in caso di sospetto

Se in un’azienda si trovano animali sospetti, l’autorità competente deve avviare immediatamente l’indagine ufficiale, porre l’azienda sotto controllo, censire animali e scorte, vietare i movimenti di animali sensibili, imporre disinfezione e campionamento, e svolgere l’indagine epidemiologica. Il latte può essere, in deroga, distrutto in azienda o trasportato sotto controllo verso uno stabilimento idoneo. Il sospetto può essere esteso ad altre aziende o a installazioni e mezzi di trasporto collegati epidemiologicamente.

Focolaio confermato: abbattimento, trasformazione, pulizia e ripopolamento

Alla conferma del focolaio, gli animali sensibili devono essere abbattuti, salvo eccezioni molto limitate, e le carcasse trasformate senza indugio sotto controllo ufficiale. I materiali e prodotti potenzialmente contaminati devono essere isolati o trattati in modo da distruggere il virus. Le operazioni di pulizia e disinfezione seguono regole tecniche dettagliate nell’allegato IV. Il ripopolamento delle aziende è disciplinato dall’allegato V e può avvenire solo dopo tempi, controlli e condizioni molto rigorosi.

Zone di protezione, sorveglianza e restrizioni operative

Alla conferma del focolaio devono essere istituite una zona di protezione di almeno 3 km e una zona di sorveglianza di almeno 10 km. In queste aree sono previsti censimenti, ispezioni veterinarie, divieti di movimentazione e limitazioni su fiere, inseminazione, raccolta di ovuli e embrioni, trasporto di animali e utilizzo di equidi. Le deroghe richiedono controllo ufficiale, certificazione e, nei casi intra-UE, ulteriori formalità di certificazione supplementare.

Prodotti di origine animale: carne, latte, sperma, pelli, lana, letame e altri materiali

La direttiva prevede una disciplina molto articolata per l’immissione sul mercato dei prodotti originari di zone di protezione e sorveglianza. Carni fresche, prodotti a base di carne, latte e latticini, sperma, ovuli, embrioni, pelli, lana, letame, foraggi, paglia e altri prodotti possono talvolta circolare solo se prodotti prima di una certa data, separati fisicamente, bollati o trattati secondo i criteri e gli allegati VII, VIII e IX. Per il latte e i prodotti lattiero-caseari sono previste condizioni speciali di raccolta, trasporto, trattamento e identificazione dei mezzi di trasporto.

Regionalizzazione e controllo dei movimenti

Se il virus si diffonde nonostante le misure o in caso di vaccinazione d’emergenza, gli Stati membri devono regionalizzare il territorio distinguendo zone soggette a restrizioni e zone indenni. In tali zone si controllano i movimenti di animali, prodotti e mezzi di trasporto, si localizzano le carni e il latte, e si rintracciano gli animali spediti prima dell’applicazione della regionalizzazione. La Commissione esamina e approva le misure secondo la procedura comitologica.

Vaccinazione d’emergenza, profilattica e soppressiva

L’uso dei vaccini è in via generale vietato, salvo i casi previsti. La vaccinazione d’emergenza può essere adottata quando vi siano focolai che minacciano di diffondersi, quando altri Stati membri o paesi terzi siano a rischio o quando esistano contatti epidemiologicamente significativi. La decisione deve indicare area, specie, durata, immobilizzazione e identificazione degli animali vaccinati. La vaccinazione profilattica richiede una zona di vaccinazione regionalizzata e una cintura di sorveglianza di almeno 10 km; la vaccinazione soppressiva è riservata alle zone di protezione e a specifiche aziende.

Fasi successive alla vaccinazione e ripristino della qualifica sanitaria

Dopo la vaccinazione d’emergenza la direttiva distingue tre fasi con restrizioni via via più mirate: fase iniziale, indagine e classificazione delle aziende, e fase finale fino al ripristino della qualifica sanitaria. Sono disciplinati movimenti di animali, trattamenti delle carni e del latte, raccolta di sperma, gestione dei discendenti di animali vaccinati e certificazione per gli scambi intra-UE. Il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne è possibile solo al ricorrere di condizioni temporali e sanitarie rigorose, differenti a seconda che sia stata o meno effettuata la vaccinazione.

Laboratori, diagnosi e biosicurezza

La direttiva istituisce un sistema articolato di laboratori nazionali di riferimento, un laboratorio comunitario di riferimento, test e norme diagnostiche uniformi, controlli di qualità e regole di biosicurezza per i laboratori e gli stabilimenti che manipolano virus vivi dell’afta epizootica. L’allegato XIII definisce i test diagnostici e quelli per la diagnosi differenziale; gli allegati XI, XII, XV e XVI disciplinano liste di laboratori, requisiti tecnici e funzioni di coordinamento.

Piani di emergenza, centri di lotta e gruppi di esperti

Ogni Stato membro deve predisporre un piano di emergenza, aggiornato almeno ogni cinque anni, che assicuri fondi, risorse, catena decisionale, manuali operativi, formazione e simulazioni in tempo reale. Devono essere prontamente attivabili un centro nazionale di lotta, centri locali e un gruppo permanente di esperti. L’allegato XVII dettaglia i contenuti minimi dei piani, comprese le esigenze ambientali e comunicative.

Banche di antigeni e vaccini

La direttiva consente banche nazionali di antigeni e vaccini e istituisce una banca comunitaria con scorte riservate per la vaccinazione d’emergenza. La Commissione gestisce l’accesso alle riserve, può disporre la formulazione, produzione e distribuzione rapida dei vaccini e assicura il controllo indipendente di attività e innocuità. I dati sulle scorte sono riservati.

Animali selvatici e altre specie

Per gli animali selvatici, la direttiva prevede notifiche, sorveglianza, interventi immediati, misure di contenimento e piani di eradicazione specifici, disciplinati dall’allegato XVIII. Inoltre estende alcune misure a specie diverse da quelle classiche sensibili e vieta in generale l’uso di rifiuti alimentari come alimento per qualsiasi animale.

Sanzioni, attuazione e revisione tecnica

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni delle misure nazionali di recepimento. La Commissione e il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali possono adottare misure di attuazione, adattamenti tecnici e decisioni ad hoc per situazioni epidemiologiche particolari.

Recepimento, abrogazioni e decorrenza

La direttiva doveva essere recepita entro il 30 giugno 2004 e applicata dal 1° luglio 2004. Abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE, e modifica la direttiva 92/46/CEE. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Oggetto, finalità e margine nazionale

L’articolo 1 stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell’afta epizootica e misure preventive per migliorare conoscenze e preparazione di autorità competenti e allevatori. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più restrittive (art. 1, par. 2).

Definizioni chiave

L’articolo 2 definisce, tra l’altro, animali delle specie sensibili, azienda, mandria, proprietario, autorità competente, veterinario ufficiale, periodo di incubazione, animale sospetto, caso di afta epizootica, focolaio, regionalizzazione, banca comunitaria di antigene e vaccini, vaccinazione d’emergenza, vaccinazione profilattica e vaccinazione soppressiva. Il periodo di incubazione è fissato a 14 giorni per bovini e suini e a 21 giorni per ovini, caprini e altri animali sensibili.

Notifica obbligatoria e comunicazioni alla Commissione

Gli Stati membri devono includere l’afta epizootica tra le malattie soggette a denuncia obbligatoria e imporre a proprietari, detentori, veterinari e operatori collegati agli animali sensibili di notificare senza indugio ogni sospetto (art. 3). La conferma di un focolaio o di un caso primario negli animali selvatici va comunicata alla Commissione e agli altri Stati membri secondo l’allegato II.

Misure al sospetto di focolaio

In caso di sospetto, l’autorità competente deve porre l’azienda sotto controllo ufficiale, censire gli animali, registrare scorte e materiali potenzialmente contaminati, vietare i movimenti di animali sensibili, applicare disinfezione alle entrate/uscite, avviare l’indagine epidemiologica e prelevare campioni (artt. 4 e 5). Sono previste deroghe limitate per il latte in caso di difficoltà di stoccaggio e per taluni movimenti autorizzati dall’autorità competente.

Estensione delle misure, zona di controllo temporaneo e abbattimento preventivo

Le misure possono essere estese ad altre aziende o installazioni connessi epidemiologicamente (art. 6). L’autorità competente può istituire una zona di controllo temporaneo, con ulteriori divieti di movimento, e può adottare un programma preventivo di eradicazione comprendente macellazione preventiva (artt. 7 e 8). Le misure dei sospetti restano in vigore finché il sospetto non sia escluso (art. 9).

Misure in caso di conferma del focolaio

Alla conferma, gli animali sensibili devono essere abbattuti in loco, le carcasse trasformate senza indugio, i prodotti e materiali contaminabili isolati o trattati e i locali puliti e disinfettati (art. 10 e 11). Il ripopolamento segue l’allegato V. L’indagine epidemiologica e la localizzazione/trattamento di prodotti e materiali sono disciplinati dagli artt. 12 e 13.

Misure supplementari in focolaio confermato

L’autorità competente può abbattere anche animali non sensibili che fungano da vettori meccanici, applicare le misure degli artt. 10 e 21 ad aziende collegate o vicine e disporre immediatamente la vaccinazione d’emergenza in un’area almeno pari alla zona di sorveglianza (art. 14).

Casi speciali: laboratori, zoo, macelli e posti d’ispezione

Per luoghi specifici come laboratori, zoo, parchi naturali, aree recintate, istituti o centri di conservazione genetica, possono essere imposte misure di biosicurezza rafforzate e, in casi particolari, deroghe all’abbattimento, previa notifica alla Commissione (art. 15). In macelli, posti d’ispezione frontalieri e mezzi di trasporto, la conferma di un caso impone abbattimento, trasformazione delle carcasse, disinfezione e indagine epidemiologica; sono previste regole speciali sui reinserimenti e, se necessario, sull’applicazione delle misure più incisive (art. 16).

Aziende con più unità epidemiologiche e aziende contigue/collegate

In aziende con unità di produzione distinte può essere concessa una deroga all’abbattimento in casi eccezionali e previa valutazione dei rischi, se le unità erano effettivamente separate per almeno due periodi di incubazione (art. 18). Le aziende che hanno avuto contatti restano soggette alle misure di sospetto; i movimenti sono vietati per un periodo pari all’incubazione, salvo macellazione d’urgenza e altre deroghe controllate (art. 19).

Zone di protezione e sorveglianza

Alla conferma di un focolaio devono essere istituite almeno una zona di protezione con raggio minimo di 3 km e una zona di sorveglianza con raggio minimo di 10 km; le zone sono segnalate e supportate da centri locali e nazionali di controllo (art. 21). Nella zona di protezione si applicano registrazione aziende, ispezioni veterinarie periodiche e divieto di uscita degli animali sensibili, con deroghe molto limitate per la macellazione d’urgenza (artt. 22-24).

Restrizioni su carni, latte, sperma e altri prodotti nelle zone di protezione e sorveglianza

Gli artt. 25-33 prevedono divieti di immissione sul mercato per carni fresche, prodotti a base di carne, latte e latticini, sperma, ovuli, embrioni, stallatico/letame, pelli, lana, altri prodotti di origine animale, alimenti, foraggi, fieno e paglia provenienti dalle zone di protezione, con numerose deroghe condizionate a data di produzione, separazione fisica, controlli ufficiali, bollatura sanitaria e trattamenti specifici negli allegati VII, VIII e IX. Gli artt. 39-42 estendono regole analoghe, con adattamenti, alla zona di sorveglianza.

Deroghe, certificazione e misure nazionali supplementari

Le deroghe ai divieti degli artt. 24-33 richiedono decisione specifica dell’autorità competente e, per gli scambi intra-UE, certificazione supplementare (art. 34). Gli Stati membri possono adottare misure nazionali supplementari in protezione e sorveglianza, informandone Commissione e altri Stati membri (artt. 35 e 43).

Revoca delle misure e condizioni per la fine delle restrizioni

Le misure della zona di protezione restano fino ad almeno 15 giorni dopo abbattimento e disinfezione e dopo indagine negativa; quelle della zona di sorveglianza fino ad almeno 30 giorni, con ulteriore permanenza di almeno 15 giorni dopo la revoca della protezione (artt. 36 e 44).

Regionalizzazione, controllo dei movimenti e identificazione

Se il virus si diffonde nonostante le misure o in caso di vaccinazione d’emergenza, il territorio deve essere regionalizzato in zone soggette a restrizioni e zone indenni (art. 45). Sono previsti controlli sui movimenti, localizzazione e marcatura di carni e latte, certificazione specifica e rintracciamento degli animali spediti dalla zona prima della regionalizzazione (artt. 46-48).

Vaccinazione: divieti, decisione, condizioni e categorie

L’uso di vaccini è vietato salvo i casi previsti; produzione, deposito, distribuzione e vendita sono sotto controllo ufficiale (art. 49). La vaccinazione d’emergenza può essere decisa quando il focolaio minaccia di diffondersi nello Stato membro o in Stati membri o paesi terzi limitrofi; la decisione segue la procedura comitologica, ma lo Stato membro può intervenire con notifica scritta alla Commissione (art. 50). Le condizioni della vaccinazione includono delimitazione della zona, specie ed età, durata, immobilizzazione, identificazione supplementare e informazione al pubblico (art. 51).

Vaccinazione profilattica e soppressiva

La vaccinazione profilattica richiede regionalizzazione della zona di vaccinazione e una zona cuscinetto di almeno 10 km con sorveglianza intensificata e divieto di vaccinazione; si mantiene fino al ripristino della qualifica sanitaria (art. 52). La vaccinazione soppressiva è consentita solo all’interno della zona di protezione e in aziende chiaramente identificate soggette alle misure di abbattimento, con eventuale ritardo logistico dell’abbattimento (art. 53).

Regole per la zona di vaccinazione nelle tre fasi

La direttiva distingue una fase 1 (dall’inizio della vaccinazione e per almeno 30 giorni dopo il completamento), una fase 2 fino al completamento delle indagini e classificazione delle aziende, e una fase 3 fino al ripristino della qualifica sanitaria (artt. 54-58). In queste fasi sono disciplinati divieti e deroghe su movimenti di animali, carne, latte, sperma, ovuli, embrioni e altri prodotti; trattamenti obbligatori del latte e delle carni; test clinici e sierologici; classificazione delle aziende infette, sospette o negative; e regole specifiche per suini vaccinati e discendenti sieropositivi.

Ripristino della qualifica di ufficialmente indenne

Il ripristino della qualifica di ufficialmente indenne da afta epizootica e da infezione avviene secondo procedura comitologica e alle condizioni degli artt. 60 e 61. In assenza di vaccinazione d’emergenza servono il completamento delle misure di revoca e, in alternativa, il rispetto delle raccomandazioni UIE o almeno tre mesi dall’ultimo focolaio con esito negativo di controlli clinici e di laboratorio; con vaccinazione servono inoltre i requisiti specifici di sorveglianza e tempi più lunghi, fino a sei mesi in alcuni casi (artt. 59-61).

Misure transitorie dopo il ripristino e divieti sui vaccinati

Fino al ripristino della qualifica possono essere mantenute restrizioni ulteriori sui trasferimenti verso altri Stati membri e sulla riduzione della zona di sorveglianza (art. 62). La certificazione supplementare per gli scambi intra-UE continua a essere utilizzata fino al ripristino della qualifica (art. 63). La spedizione tra Stati membri di animali vaccinati resta vietata, salvo eccezioni per zoo e programmi di conservazione o risorse genetiche (art. 64).

Laboratori, diagnosi e biosicurezza

Gli artt. 65-71 disciplinano i laboratori autorizzati a manipolare virus vivi, i controlli della Commissione, i laboratori nazionali di riferimento e il laboratorio comunitario di riferimento, nonché le norme di biosicurezza e i test diagnostici. L’allegato XI elenca i laboratori autorizzati; l’allegato XII stabilisce le norme di biosicurezza; l’allegato XIII contiene i test e le norme diagnostiche e differenziali per l’afta epizootica e altre malattie vescicolari.

Piani di emergenza, esercitazioni e centri di lotta

Gli Stati membri devono predisporre piani di emergenza, aggiornarli almeno ogni cinque anni e sottoporli ad approvazione della Commissione; devono inoltre effettuare esercitazioni in tempo reale e trasmetterne i risultati (artt. 72-73). Sono previsti centri nazionali e locali di lotta, con specifici requisiti organizzativi e tecnici, e un gruppo permanente di esperti (artt. 74-78 e allegato XVII).

Banche di antigeni e vaccini

Gli Stati membri possono istituire banche nazionali di antigene e vaccini; è istituita una banca comunitaria di antigene e vaccini, con regole dettagliate su fornitura, conservazione, formulazione, produzione, imbottigliamento, etichettatura, distribuzione, accesso e sostituzione delle scorte utilizzate (artt. 79-84 e allegato XIV). I dati quantitativi e sui sottotipi sono riservati.

Misure per altre specie e animali selvatici

L’articolo 85 estende alcune misure a tutte le specie, incluso il divieto di somministrare rifiuti alimentari, e prevede specifiche misure per gli animali selvatici sospetti o confermati infetti, con notifica, sorveglianza, limitazioni alla caccia e piano di eradicazione secondo l’allegato XVIII. Sono previsti anche coordinamento con altri Stati membri e possibili misure ad hoc per situazioni particolari.

Sanzioni, attuazione e potestà di adattamento tecnico

Gli Stati membri devono stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le violazioni della direttiva e notificarle alla Commissione (art. 86). La Commissione può adottare modalità di attuazione, modificare allegati e adottare misure epidemiologiche ad hoc secondo la procedura del comitato permanente (artt. 87-89).

Modifica della direttiva 92/46/CEE e abrogazione della direttiva 85/511/CEE

L’articolo 90 modifica la direttiva 92/46/CEE sopprimendo il secondo comma del punto 4, lettera b), dell’allegato A, capitolo I. L’articolo 91 abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE a decorrere dalla data di cui all’articolo 93, mantenendo i riferimenti letti secondo la tavola di concordanza dell’allegato XX.

Recepimento e decorrenza

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni di recepimento entro il 30 giugno 2004 e applicarle dal 1° luglio 2004 (art. 93). La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (art. 94).

Come è indicizzato

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