Direttiva 2003/93
Direttiva 2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2003/93/CE interviene in modo mirato sulla direttiva 77/799/CEE per rafforzare la cooperazione fiscale tra Stati membri, estendendo l'assistenza reciproca alle imposte sui premi assicurativi. Essa coordina inoltre il sistema con il nuovo regolamento (CE) n. 1798/2003 in materia IVA e riscrive le regole sulla riservatezza e sull'uso delle informazioni scambiate. La direttiva è di recepimento obbligatorio entro il 31 dicembre 2003, con obbligo per gli Stati membri di comunicare alla Commissione le misure nazionali adottate.
Modifica la direttiva 77/799/CEE per estendere la reciproca assistenza amministrativa alle imposte sui premi assicurativi e per coordinare le regole sulla riservatezza e sui rinvii normativi con il nuovo quadro IVA.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea e, tramite le rispettive autorità competenti, alla cooperazione amministrativa fra amministrazioni tributarie in materia di imposte dirette, talune accise e, in particolare, imposte sui premi assicurativi. La direttiva incide anche sul regime di segretezza e sull'utilizzabilità delle informazioni ottenute nell'ambito dell'assistenza reciproca. Per quanto riguarda l'IVA, i riferimenti alla direttiva 77/799/CEE sono sostituiti dal regolamento (CE) n. 1798/2003. Sono espressamente richiamate le imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE.
Direttiva 2003/93/CE: estensione dell'assistenza reciproca fiscale alle imposte sui premi assicurativi
La direttiva 2003/93/CE modifica in modo puntuale la direttiva 77/799/CEE sulla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e indirette. La finalità dichiarata è rafforzare la lotta contro la frode e tutelare meglio gli interessi finanziari degli Stati membri e la neutralità del mercato interno, in particolare estendendo il perimetro della cooperazione alle imposte sui premi assicurativi.
Finalità e contesto normativo
Il considerando 1 evidenzia che la lotta contro la frode IVA richiede un rafforzamento della cooperazione tra amministrazioni tributarie e Commissione secondo principi comuni. Il considerando 2 richiama il nuovo regolamento (CE) n. 1798/2003, che ha sostituito il regolamento (CEE) n. 218/92 e riunisce le norme sulla cooperazione amministrativa in materia di IVA, con la sola eccezione dell'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE. Il considerando 3 giustifica l'estensione dell'assistenza alle imposte sui premi assicurativi per migliorare la protezione degli interessi finanziari degli Stati membri.
Ambito di applicazione e modifica del titolo della direttiva 77/799/CEE
L'intervento principale consiste nella modifica della direttiva 77/799/CEE. Il nuovo titolo ricomprende espressamente le imposte sui premi assicurativi, oltre alle imposte dirette e a talune accise. Di conseguenza, l'ambito materiale dell'assistenza reciproca viene ampliato a tali imposte, con riferimento alle imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE.
Autorità competenti
La direttiva aggiorna anche le indicazioni relative alle autorità competenti in alcuni Stati membri. Per l'Italia, il testo sostitutivo indica il ministro dell'economia e delle finanze, o un rappresentante autorizzato, quale autorità competente ai fini della disciplina modificata.
Riservatezza delle informazioni scambiate
Il nuovo articolo 7, paragrafo 1, rafforza il regime di segretezza delle informazioni ottenute mediante assistenza reciproca. Tali informazioni devono essere trattate nello Stato membro ricevente come le informazioni raccolte in base alla legislazione nazionale. L'accesso è limitato alle persone direttamente coinvolte negli accertamenti o nei controlli amministrativi dell'accertamento dell'imposta.
Le informazioni possono essere divulgate solo:
- in un procedimento giudiziario,
- in un procedimento penale,
- in un procedimento che comporti l'applicazione di sanzioni amministrative, sempre se tali procedimenti sono avviati ai fini o in relazione con l'accertamento o il controllo dell'accertamento dell'imposta, e solo alle persone che vi intervengono direttamente.
È inoltre previsto che tali informazioni possano essere menzionate in udienza pubblica o nelle sentenze solo se l'autorità competente dello Stato membro che le ha fornite non vi si oppone. In ogni caso, le informazioni non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle previste, salvo la possibilità per gli Stati membri di impiegarle anche per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.
Coordinamento con il regime IVA
L'articolo 2 chiarisce il coordinamento con la disciplina IVA: ogni riferimento alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'imposta sul valore aggiunto, deve intendersi fatto al regolamento (CE) n. 1798/2003. Si tratta di una clausola di raccordo che evita sovrapposizioni con il nuovo sistema di cooperazione amministrativa in materia IVA.
Recepimento, obblighi di informazione e tecniche di trasposizione
La direttiva impone agli Stati membri di adottare, entro il 31 dicembre 2003, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi al suo contenuto. Gli Stati devono informare immediatamente la Commissione dell'avvenuta adozione.
Le misure nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Inoltre, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Estensione dell'ambito oggettivo dell'assistenza reciproca
L'articolo 1 modifica il titolo della direttiva 77/799/CEE includendo espressamente, oltre alle imposte dirette e a talune accise, anche le imposte sui premi assicurativi. Viene sostituito l'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, per ricomprendere tra le imposte oggetto di assistenza reciproca le imposte sui premi assicurativi di cui all'articolo 3, sesto trattino, della direttiva 76/308/CEE.
Aggiornamento delle autorità competenti per Italia e Regno Unito
L'articolo 1, punti 2a e 2b, aggiorna le indicazioni sulle autorità competenti nel Regno Unito e in Italia. Per l'Italia è indicato il ministro dell'economia e delle finanze, o un rappresentante autorizzato.
Riservatezza e limiti di utilizzo delle informazioni
Il nuovo articolo 7, paragrafo 1, dispone che tutte le informazioni ottenute in virtù della direttiva siano segrete nello Stato membro ricevente, alla stessa stregua delle informazioni raccolte ai sensi della legislazione nazionale. L'accesso è limitato alle persone direttamente interessate agli accertamenti o ai controlli amministrativi; la divulgazione è ammessa solo in procedimenti giudiziari, penali o per sanzioni amministrative connesse all'accertamento o al controllo dell'imposta, e solo alle persone che vi intervengono direttamente. Le informazioni non possono essere usate per fini diversi da quelli previsti, salvo l'impiego per accertare altri contributi, dazi e imposte contemplati dall'articolo 2 della direttiva 76/308/CEE.
Coordinamento con il nuovo regolamento IVA
L'articolo 2 stabilisce che i riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda l'IVA, devono intendersi fatti al regolamento (CE) n. 1798/2003, che sostituisce il precedente regolamento (CEE) n. 218/92 in materia di cooperazione amministrativa IVA.
Recepimento e obblighi informativi
L'articolo 3 impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 31 dicembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva, e di informarne immediatamente la Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni interne adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L'articolo 4 prevede che la direttiva entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Destinatari
L'articolo 5 indica gli Stati membri come destinatari della direttiva.
Come è indicizzato
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