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direttiva

Direttiva 2003/91

Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32003L0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva fissa criteri tecnici uniformi per l'esame della differenziabilità, omogeneità e stabilità di determinate varietà di ortaggi, armonizzando le verifiche richieste per l'ammissione ai cataloghi nazionali. La Commissione fa leva sui protocolli dell'UCVV e, dove questi mancano, sulle linee direttrici UPOV, per assicurare coerenza del sistema comunitario. La direttiva abroga la precedente direttiva 72/168/CEE e impone agli Stati membri di recepire le nuove regole entro il 31 marzo 2004.

Stabilisce le modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE per l'esame DUS e le condizioni minime di prova di alcune varietà di ortaggi, ai fini dell'iscrizione nei cataloghi nazionali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri nell'attività di iscrizione nei cataloghi nazionali delle varietà delle specie di ortaggi ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE. Riguarda le varietà delle specie elencate negli allegati I e II, per le quali sono richiamati rispettivamente i protocolli UCVV e le linee direttrici UPOV; per le specie non coperte dalla direttiva continua ad applicarsi la legislazione nazionale. La disciplina ha anche rilievo per gli esami ufficiali già iniziati prima dell'entrata in vigore, in base al regime transitorio dell'articolo 6.

Direttiva 2003/91/CE – modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE per l'esame di alcune varietà di ortaggi

La direttiva definisce un quadro tecnico armonizzato per l'esame delle varietà di ortaggi ai fini della loro iscrizione nei cataloghi nazionali. Essa aggiorna il precedente sistema della direttiva 72/168/CEE, allineandolo alle evoluzioni dei protocolli dell'UCVV e, ove questi manchino, alle linee direttrici UPOV, in modo da garantire uniformità e coerenza nell'Unione.

Finalità e logica dell'intervento

L'obiettivo è assicurare che le varietà di ortaggi siano valutate secondo criteri comuni di differenziabilità, omogeneità e stabilità (DUS), con regole tecniche minime condivise per la progettazione e l'esecuzione delle prove. La Commissione richiama, nei considerando, la necessità di coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni di esame applicabili ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali, nonché la necessità di fare ricorso alle linee direttrici UPOV per le specie non ancora coperte da protocolli UCVV specifici.

Ambito di applicazione

La disciplina si applica alle varietà delle specie di ortaggi elencate negli allegati I e II. L'allegato I comprende le specie conformi ai protocolli UCVV; l'allegato II comprende le specie conformi alle linee direttrici UPOV. Per le specie non ricomprese negli allegati, i considerando precisano che continua ad applicarsi la legislazione nazionale.

Criteri tecnici per l'esame varietale

L'articolo 1, paragrafo 2, distingue due basi tecniche:

  • per le specie dell'allegato I, valgono i protocolli UCVV indicati per ciascuna specie;
  • per le specie dell'allegato II, valgono le linee direttrici UPOV richiamate nell'allegato.

L'articolo 2 precisa quali caratteri devono essere presi in considerazione nell'esame:

  • per le specie dell'allegato I, tutti i caratteri varietali previsti dai protocolli devono essere utilizzati;
  • per le specie dell'allegato II, devono essere utilizzati i caratteri contrassegnati da asterisco nelle linee direttrici;
  • l'obbligo opera solo se l'osservazione del carattere non è impedita dalla presenza di altri caratteri o dalle condizioni ambientali del test.

Condizioni minime di prova

L'articolo 3 impone agli Stati membri di garantire il rispetto delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami, con riferimento alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione. Tali condizioni derivano dalle linee direttrici citate negli allegati e sono vincolanti ai fini della correttezza e comparabilità degli esami.

Abrogazione del regime precedente

Con l'articolo 4 la direttiva 72/168/CEE è abrogata. Il nuovo regime sostituisce quindi integralmente il precedente impianto regolatorio in materia di caratteri minimi e condizioni minime di esame per le varietà di ortaggi considerate.

Recepimento, comunicazioni e tecnica normativa nazionale

L'articolo 5 fissa il termine di trasposizione al 31 marzo 2004. Gli Stati membri devono adottare le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie e informare la Commissione.

La direttiva lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità sulla forma del recepimento, ma impone due oneri formali:

  • inserire un riferimento alla direttiva nelle disposizioni nazionali di recepimento oppure accompagnarle con un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale;
  • comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore.

Regime transitorio

L'articolo 6 tutela gli esami ufficiali già avviati prima dell'entrata in vigore della direttiva, per varietà non ancora ammesse nel catalogo comune. In particolare, tali varietà sono considerate conformi se gli esami erano iniziati in base:

  • alla direttiva 72/168/CEE, oppure
  • ai protocolli UCVV dell'allegato I o alle linee direttrici UPOV dell'allegato II, a seconda della specie.

La norma transitoria opera solo se il risultato delle prove consente comunque di concludere che le varietà rispettano le disposizioni tecniche applicabili nel rispettivo regime di riferimento.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è rivolta agli Stati membri.

Allegati: specie coperte

Gli allegati elencano le specie oggetto di armonizzazione tecnica.

  • L'allegato I comprende, tra le altre, porro, asparago, cavolfiore, cavoli, peperone, indivia, melone, cetriolo/cetriolino, carota, lattuga, pomodoro, fagiolo, ravanello, spinacio e valeriana.
  • L'allegato II comprende, tra le altre, cipolletta, aglio, sedano, bietola da coste, barbabietola rossa, cavolo cinese, rapa, diverse cicorie, cocomero, zucca, zucchina, carciofo, finocchio, prezzemolo, fagiolo di Spagna, pisello, rabarbaro, scorzonera, melanzana e fava.

I testi dei protocolli UCVV e delle linee direttrici UPOV sono richiamati negli allegati come fonti tecniche di riferimento.

Disposizioni principali

Ammissione ai cataloghi nazionali e criteri DUS

L'articolo 1 impone agli Stati membri di inserire nei cataloghi nazionali, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/55/CE, solo le varietà di ortaggi che soddisfano le condizioni tecniche stabilite. Per la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità, le specie dell'allegato I devono conformarsi ai protocolli UCVV ivi indicati, mentre le specie dell'allegato II devono conformarsi alle linee direttrici UPOV ivi indicate.

Caratteri da utilizzare nell'esame

L'articolo 2 dispone che tutti i caratteri varietali previsti per le specie dell'allegato I e i caratteri contrassegnati da asterisco nelle linee direttrici dell'allegato II devono essere utilizzati, salvo che l'osservazione sia resa impossibile dalla manifestazione di altri caratteri o ostacolata dalle condizioni ambientali del test.

Condizioni minime di esecuzione delle prove

L'articolo 3 obbliga gli Stati membri a garantire che, per le specie degli allegati I e II, siano rispettate le condizioni minime per l'esecuzione degli esami relative alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione, secondo quanto stabilito nelle linee direttrici richiamate negli allegati.

Abrogazione del regime precedente

L'articolo 4 abroga la direttiva 72/168/CEE, sostituita dal nuovo sistema fondato sui protocolli UCVV e, in subordine, sulle linee direttrici UPOV.

Termine di recepimento

L'articolo 5 impone agli Stati membri di adottare entro il 31 marzo 2004 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di informarne la Commissione. Le norme nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all'atto della pubblicazione ufficiale; gli Stati membri devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate.

Regime transitorio per gli esami in corso

L'articolo 6 prevede che le varietà non ancora ammesse nel catalogo comune e per le quali gli esami ufficiali siano iniziati prima dell'entrata in vigore della direttiva in conformità della direttiva 72/168/CEE o, a seconda delle specie, dei protocolli UCVV o delle linee direttrici UPOV, siano considerate conformi alla nuova direttiva, purché l'esito delle prove consenta di concludere la conformità alle rispettive disposizioni tecniche.

Entrata in vigore e destinatari

L'articolo 7 stabilisce che la direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'articolo 8 indica come destinatari gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturasementicataloghi varietaliproprietà intellettuale vegetale

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