Cassazione Penale, Sentenza n. 22190/2022 del 08/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Settima Sezione della Corte di Cassazione del 14/01/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso di Chiti avverso la condanna confermata dalla Corte d'appello di Firenze (sentenza 17/03/2017) per i reati di cui agli artt. 337 c.p. e 186 Codice della Strada. Il ricorrente deduce l'omesso esame di una memoria difensiva prodotta il 16/12/2020 e sostiene che tale omissione costituisce "errore di fatto" rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., chiedendo l'accoglimento del ricorso straordinario.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ancorché la memoria del 16/12/2020 non sia menzionata nell'ordinanza impugnata, il ricorrente non ha dimostrato con specificità che l'omesso esame fosse una svista decisiva e immediatamente rilevabile tale da aver potuto modificare l'esito del giudizio. Dalla lettura della memoria emerge che le questioni ivi trattate (condotta durante l'inseguimento e risultati del test alcolemico) erano già state dedotte nel ricorso deciso dalla Settima Sezione; pertanto l'eventuale mancato esame non avrebbe mutato l'esito. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non è stata disposta la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende per mancanza di profili di colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto avverso provvedimenti della Corte di cassazione. La Corte interpreta l'errore materiale come discrepanza tra volontà e sua espressione grafica; l'errore di fatto come svista o equivoco sugli atti interni al giudizio di legittimità. Esclude dall'area dell'errore di fatto gli errori di valutazione e di diritto, richiedendo che lo sviamento sia oggettivamente e immediatamente rilevabile e decisivo per la decisione.
art. 616 cod. proc. pen.
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 616 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità."
Prevede le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; la Corte ricorda la pronuncia di illegittimità costituzionale nella parte che non prevedeva una valutazione di colpa e afferma che la condanna alla cassa delle ammende richiede la presenza di colpa (temerarietà, avventatezza, superficialità o finalità dilatoria). Nel caso concreto la Corte non ha ravvisato tali profili e quindi non ha irrogato la sanzione pecuniaria.
art. 127 cod. proc. pen.
Riguarda il rito camerale; la Corte ha celebrato l'udienza ai sensi di questo articolo per il controllo della regolarità degli avvisi di rito e per il procedimento decisionale in camera di consiglio.
art. 337 cod. pen.
Norma penale indicata come uno dei reati per cui l'imputato era stato condannato dalla Corte d'appello; nel provvedimento non viene svolta nuova interpretazione della norma, la norma è indicativa del capo di imputazione originario.
art. 186 Codice della Strada
Norma penale del Codice della Strada relativa alla guida sotto l'influenza di alcool; citata come altro capo di imputazione per cui il ricorrente era stato condannato, senza una specifica rinnovata interpretazione nella decisione impugnata.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000
Richiamata per il principio che nel giudizio di inammissibilità il giudice dell'impugnazione deve valutare la "colpa" nella proposizione del ricorso prima di irrogare la sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende; il riferimento è utilizzato per escludere la sanzione nel caso concreto per mancanza di profili di colpa.
Massime di principio
- L'omesso esame di una memoria difensiva può costituire "errore di fatto" rilevante ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p. solo se si tratta di una svista materiale immediatamente e oggettivamente rilevabile e se è evidente che la decisione sarebbe stata diversa se la memoria fosse stata esaminata.
- Non rientrano nell'errore di fatto gli errori di valutazione, di giudizio o di diritto: questi rimangono, in linea di principio, inoppugnabili tramite il rimedio di cui all'art. 625-bis.
- Se la memoria difensiva solleva questioni già in precedenza dedotte e valutate, l'omesso esame della stessa difficilmente potrà essere considerato decisivo per mutare l'esito del giudizio e quindi non costituisce motivo di accoglimento del ricorso straordinario.
- Per contestare l'omesso esame di atti processuali è importante fornire concretezza e specificità: indicare esattamente il contenuto nuovo della memoria e dimostrare che tale contenuto non era già sottoposto alla cognizione del giudice e che avrebbe influito sulla decisione.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali; la condanna alla cassa delle ammende richiede, inoltre, la prova di colpa nella proposizione del ricorso (temerarietà, avventatezza, superficialità o finalità dilatoria).
- Dal punto di vista procedurale, per evitare contestazioni sull'effettiva ricezione di documenti (es. memorie inviate via PEC) è consigliabile conservare e, se possibile, produrre prova di avvenuta ricezione da parte dell'ufficio giudiziario competente e verificare gli indirizzi PEC indicati nei provvedimenti.
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