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Sentenza

Sentenza del 07/02/2018 n. 141 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Accertamento - Avviso di accertamento - Processo verbale di constatazione - Osservazioni del contribuente - Mancata considerazione delle osservazioni da parte dell'Ufficio - Difetto di motivazione - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva irrogato alla società una sanzione ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 471 del 1997, contestando la mancata corrispondenza tra i corrispettivi indicati in alcune bolle doganali e quelli riportati nelle fatture relative a operazioni di esportazione. La società sosteneva che le difformità dipendessero da errori dello spedizioniere, successivamente rettificati, e contestava inoltre la violazione del contraddittorio, il difetto di motivazione dell'avviso e l'assenza di colpevolezza. Dopo la notifica del processo verbale di constatazione, la società aveva presentato osservazioni ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, che l'Ufficio aveva richiamato soltanto con formule generiche.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'avviso, sebbene con una motivazione diversa da quella del primo giudice. Ha chiarito che la mancata risposta puntuale alle osservazioni del contribuente non determina, di per sé, una violazione del contraddittorio, purché il contribuente sia stato informato, abbia potuto presentare osservazioni e documenti e l'Ufficio li abbia effettivamente valutati. Tuttavia, l'assenza di una seria e concreta considerazione delle osservazioni può integrare un difetto di motivazione dell'avviso. Nel caso concreto, l'annullamento è stato confermato perché la violazione era meramente formale, non aveva prodotto un debito d'imposta né ostacolato i controlli, le dichiarazioni doganali erano state tempestivamente rettificate e non era dimostrato un comportamento doloso o colposo rilevante della società. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997

    Nelle fatture o nelle dichiarazioni in dogana relative a cessioni all'esportazione, indica quantità, qualità o corrispettivi diversi da quelli reali

    Prevede una sanzione per l'indicazione di quantità, qualità o corrispettivi non reali nelle fatture o nelle dichiarazioni doganali relative alle esportazioni.

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000

    Dopo la notifica del processo verbale di constatazione, il contribuente deve poter presentare osservazioni e richieste; l'Ufficio è tenuto a valutarle nella formazione dell'atto impositivo.

  • Art. 7, legge n. 212 del 2000

    Motivazione dei provvedimenti

    Impone all'Amministrazione di motivare in modo esauriente l'atto, indicando gli elementi di fatto e le ragioni giuridiche che ne giustificano l'adozione. La motivazione deve anche dimostrare che le osservazioni del contribuente sono state concretamente esaminate.

  • Art. 10, comma 3, legge n. 212 del 2000

    Mera violazione formale senza alcun debito d'imposta

    Esclude la punibilità delle violazioni meramente formali che non incidono sulla determinazione del tributo, non producono debito d'imposta e non ostacolano l'attività di controllo.

  • Art. 7, legge n. 241 del 1990

    Richiamato quale espressione generale del principio di partecipazione procedimentale, consistente nell'informazione dell'interessato e nella possibilità di presentare osservazioni prima dell'adozione del provvedimento.

  • Art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

    Diritto di ogni persona ad essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio

    Riconosce il diritto di essere ascoltati prima dell'adozione di un provvedimento individuale sfavorevole.

  • Art. 10-bis, legge n. 241 del 1990

    Prevede, nei procedimenti a iniziativa di parte, una interlocuzione ulteriore sulle ragioni ostative all'accoglimento dell'istanza; la sentenza sottolinea che tale obbligo di risposta puntuale non è automaticamente estensibile ai procedimenti tributari.

  • Art. 13, legge n. 241 del 1990

    Esclude l'applicazione generale delle disposizioni partecipative della legge sul procedimento amministrativo ai procedimenti tributari, che restano regolati dalle norme speciali dello Statuto del contribuente.

Massime di principio

  • La mancata risposta analitica dell'Ufficio alle osservazioni del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'atto per violazione del contraddittorio: il contraddittorio è rispettato se il contribuente è stato informato, ha potuto difendersi e le sue deduzioni sono state effettivamente valutate.
  • Quando l'avviso contiene solo formule di stile e non dimostra una concreta valutazione delle osservazioni, il vizio può configurare difetto di motivazione dell'atto, anziché violazione del contraddittorio.
  • Le violazioni esclusivamente formali non sono sanzionabili se non hanno determinato un debito d'imposta, non hanno sottratto materia imponibile e non hanno ostacolato l'attività di controllo.
  • La rettifica spontanea e tempestiva di errori nelle dichiarazioni, insieme all'assenza di dolo e alla riconducibilità dell'errore a un intermediario o spedizioniere, può sostenere la non applicazione delle sanzioni, purché non emerga una colpa rilevante del contribuente.
  • In caso di motivi assorbiti dal giudice di primo grado, il contribuente deve riproporli espressamente in appello affinché il giudice d'appello possa esaminarli e confermare eventualmente il risultato favorevole per una motivazione diversa.

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