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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25960/2021 del 24/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di equa riparazione ai sensi della L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un processo presupposto. La Corte d'appello aveva accolto solo parzialmente la domanda, liquidando un indennizzo di euro 5.600,00 e negando il danno patrimoniale richiesto per euro 126.120,45; inoltre aveva regolato le spese di lite ponendole a carico della società opponente. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto soccombente la parte privata anche sulle spese della fase di opposizione, nonostante la conferma dell'indennizzo, sostenendo l'unitarietà del procedimento Pinto; (2) violazione dell'art. 2 L. n. 89/2001 e dell'art. 6 CEDU per asserita errata quantificazione dell'indennizzo rispetto ai parametri CEDU e di legittimità; (3) violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. per omesso esame di un fatto decisivo, cioè il ritardo nella nomina/sostituzione del custode nel giudizio presupposto, dedotto come causa del mancato riconoscimento del danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, nel procedimento ex art. 5-ter L. n. 89/2001, se l'opposizione della parte privata viene respinta, la regolazione delle spese della fase di opposizione è autonoma rispetto a quelle del decreto monitorio e può legittimamente gravare integralmente sull'opponente, poiché il Ministero opposto, avendo sostanzialmente prestato acquiescenza al decreto, non aveva interesse a promuovere quel giudizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la quantificazione dell'indennizzo rientra nella valutazione di fatto del giudice di merito, insindacabile in cassazione se effettuata entro i limiti legali; nel caso concreto la Corte territoriale ha applicato correttamente il regime dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, come novellato, e poteva tener conto anche dell'esito del giudizio presupposto e dell'eventuale riduzione prevista dal comma 1-ter. Ha infine respinto il terzo motivo, rilevando che per il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo non basta allegare il pregiudizio, ma occorre provarne il nesso causale immediato e diretto con il ritardo; la ricorrente non aveva dimostrato che, senza la durata eccedente, il credito sarebbe stato soddisfatto, né la capienza patrimoniale del debitore prima degli eventi sopravvenuti. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    l'opposizione nel procedimento Pinto costituisce la fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, ma, se respinta, comporta una regolazione autonoma delle spese della fase di opposizione rispetto al decreto monitorio.

  • art. 2-bis L. n. 89/2001

    comma 1; comma 1-ter; comma 2

    la liquidazione dell'indennizzo deve avvenire entro i limiti minimi e massimi fissati dalla legge e secondo i parametri normativi, incluso l'esito del giudizio presupposto; la riduzione di un terzo prevista dal comma 1-ter è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito.

  • art. 2 L. n. 89/2001

    fondamento dell'equa riparazione per la violazione della ragionevole durata del processo.

  • art. 6 CEDU

    richiamato quale parametro sovranazionale di riferimento per la ragionevole durata del processo e la liquidazione dell'indennizzo.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erronea regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta.

  • art. 92 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare la regolazione delle spese, ma la censura è stata respinta.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    utilizzato come parametro di deduzione dei primi due motivi per violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato per il dedotto omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente in relazione al preteso difetto di motivazione, ma la censura è stata respinta.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso ritenuto manifestamente infondato.

  • art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per la definibilità del ricorso in camera di consiglio.

  • art. 10 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere l'obbligo di pagamento del doppio contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001, l'opposizione avverso il decreto che definisce la fase monitoria non elimina l'autonomia della regolazione delle spese della fase di opposizione: se l'opposizione è respinta, le spese di tale fase possono essere poste integralmente a carico dell'opponente, anche se questi aveva ottenuto un parziale accoglimento in sede monitoria.
  • La quantificazione dell'indennizzo per irragionevole durata del processo, quando ricondotta ai limiti legali dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, è valutazione di fatto riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da criteri normativi e non eccede i minimi e massimi previsti.
  • Nel regime dell'equa riparazione introdotto dopo la novella del 2015, il giudice deve attenersi ai parametri legali dell'art. 2-bis L. n. 89/2001, potendo considerare l'esito del giudizio presupposto e applicare, nei casi previsti, la riduzione discrezionale di un terzo.
  • Il danno patrimoniale da irragionevole durata del processo non è in re ipsa: la parte che lo allega deve provare, oltre al pregiudizio lamentato, il nesso causale immediato e diretto tra la durata eccessiva del giudizio e la perdita patrimoniale dedotta.
  • Se il pregiudizio economico dipende da fatti sopravvenuti autonomi e assorbenti, come l'insolvenza del debitore o eventi che interrompono la sequenza causale, non può imputarsi automaticamente al solo ritardo processuale la mancata soddisfazione del credito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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