Cassazione Penale, Sentenza n. 26900/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava il sequestro preventivo di Lewis Medica s.r.l. e del relativo patrimonio sociale. La ricorrente deduceva violazione degli artt. 321 e 324 c.p.p. e dell'art. 416-bis, comma 7, c.p., nonché vizio di motivazione, sostenendo l'assenza del nesso di pertinenzialità tra la società e il reato di associazione mafiosa e l'insussistenza del periculum in mora alla luce del fatto che la ricorrente non è indagata, l'intestazione formale delle quote non era contestata e la società risultava da bilanci e mutui come impresa lecita e solida.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il sequestro fosse stato adottato ai sensi dell'art. 321, comma 1, c.p.p. (sequestro preventivo impeditivo) e non ai fini di confisca ex art. 416-bis, comma 7, c.p.; ha richiamato la giurisprudenza secondo cui, per il sequestro preventivo impeditivo, può essere sequestrata anche la cosa di un terzo in buona fede se la sua disponibilità è idonea a consentire la prosecuzione o l'aggravamento del reato. Sulla base delle intercettazioni l'organo di merito aveva adeguatamente motivato che Giancarlo Arcieri era il "reale dominus" della Lewis e che la società aveva un ruolo stabile e strumentale nell'agevolare l'infiltrazione della cosca Piromalli nel settore delle forniture medicali; pertanto sussisteva la pertinenzialità e il periculum in mora. La documentazione contabile e i mutui richiamati dalla ricorrente non sono stati ritenuti idonei a scalfire la ricostruzione probatoria emersa dalle indagini. Condanna della ricorrente alle spese e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 321 cod. proc. pen.
comma 1 (sequestro preventivo impeditivo) e comma 2 (sequestro finalizzato alla confisca)
Il sequestro preventivo ai sensi del comma 1 può riguardare anche beni di terzi in buona fede quando la loro libera disponibilità sia idonea a comportare pericolo di protrazione o aggravamento del reato; lo stato di buona fede del terzo rileva invece se il sequestro è disposto ai fini di confisca (comma 2).
art. 324 cod. proc. pen.
Norma richiamata quale disposizione procedurale sulle ordinanze impugnabili in sede di riesame/riesame delle misure cautelari reali; utile nel delineare il rimedio del ricorso per cassazione contro ordinanze adottate ai sensi degli artt. 322-bis e 324.
art. 416-bis cod. pen.
Richiamato nel ricorso: la corte precisa che il sequestro non è stato disposto ai sensi del comma 7 (confisca per equivalente), ma ai sensi dell'art. 321, comma 1; distingue quindi i presupposti e gli effetti del sequestro a fini di confisca rispetto al sequestro preventivo impeditivo.
art. 325 cod. proc. pen.
Definisce i soggetti legittimati al ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse ai sensi degli artt. 322-bis e 324; la Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità su tali ordinanze.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese del procedimento e l'ammenda a carico del ricorrente in caso di inammissibilità infondata; la Corte ha applicato tale norma per condannare la ricorrente.
art. 606 cod. proc. pen.
lett. e) (richiamata nella giurisprudenza sul tipo di motivazione censurabile)
Richiamato per spiegare i limiti della censura in cassazione: l'illogicità manifesta della motivazione non rientra sempre nella nozione di "violazione di legge" proponibile in cassazione se non tramite il motivo specifico previsto dall'art. 606 lett. e).
Massime di principio
- Il sequestro preventivo impeditivo ex art. 321, comma 1, c.p.p. può colpire beni intestati a terzi in buona fede se la libera disponibilità delle cose è idonea a favorire la prosecuzione o l'aggravamento del reato; la buona fede del terzo non esclude automaticamente il sequestro in questa ipotesi.
- Per dichiarare la pertinenzialità di un'impresa rispetto a reati organizzativi/mafiosi è sufficiente dimostrare che l'uso della società è strutturalmente strumentale e non meramente occasionale, ossia che l'azienda svolge un ruolo stabile e ripetibile nel meccanismo criminale.
- Il periculum in mora richiesto per il sequestro impeditivo deve essere concreto e attuale: occorre che vi sia ragionevole certezza circa l'utilizzazione futura del bene per agevolare o reiterare reati. Intercettazioni e accertamenti investigativi diretti a mostrare la ripetitività e il ruolo centrale dell'impresa sono elementi decisivi.
- La semplice produzione di bilanci, mutui o indici di apparente normalità economica non è sufficiente a negare la pertinenzialità quando l'attività investigativa abbia dimostrato l'effettiva strumentalità dell'impresa; il rimprovero difensivo deve indicare con precisione quali elementi documentali contrastino concretamente le risultanze investigative.
- Nel giudizio di cassazione contro ordinanze di riesame cautelare il controllo è limitato a profili di legittimità e alla mancanza o manifesta insufficienza della motivazione; l'illogicità argomentativa può essere censurata in modo efficace solo con i motivi di cui all'art. 606 c.p.p.
- Prima di disporre l'ablazione totale di un'impresa il giudice deve valutare adeguatezza e proporzionalità, verificando se l'utilizzo strumentale dei beni prevalga su forme lecite di esercizio dell'attività economica.
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