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Sentenza

Sentenza n. 69/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'ottemperanza - della sentenza n.5114/2024 (doc. n.1), pubblicata il 26.09.2024 e notificata il 27.09.2024, non impugnata, resa dalla Prima Sezione del TAR Campania, Napoli, nel giudizio NRG 1404/2024.

Giustizia amministrativa202503190

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 5114/2024, relativa all’ostensione di documentazione amministrativa

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza n. 5114/2024, passata in giudicato e notificata al Comune il 27 settembre 2024. Tale sentenza aveva ordinato all’amministrazione di esibire, entro trenta giorni, la documentazione richiesta con l’istanza di accesso del 9 gennaio 2024 e le successive reiterazioni. Il ricorrente ha dedotto la persistente inottemperanza, evidenziando in particolare la mancata ostensione del contratto di appalto, dei certificati di conformità dei tubi posti in opera e dei documenti della Direzione lavori, compresi i verbali di accettazione, le prove di collaudo e la documentazione relativa alla presenza dei marchi previsti dalla legge. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo. Il Comune, rimasto intimato, non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per l’ottemperanza, rilevando che la sentenza azionata era passata in giudicato, era stata notificata all’amministrazione e non risultava eseguita. Ha ordinato al Comune di Fontegreca di fornire entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza la documentazione oggetto della richiesta ostensiva non ancora esibita, segnatamente i documenti concernenti l’esecuzione dei lavori in suo possesso, come individuati nella sentenza ottemperanda. Ha nominato fin d’ora il Prefetto di Caserta quale commissario ad acta, con facoltà di delega, da insediarsi su istanza del ricorrente in caso di ulteriore inerzia e da operare nei successivi sessanta giorni. Ha inoltre applicato, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di € 15,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine di trenta giorni assegnato per l’esecuzione. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato e all’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato e di fissare, anche su richiesta di parte, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza successiva o per ogni ritardo nell’esecuzione, salvo che ciò sia manifestamente iniquo o sussistano altre ragioni ostative.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa passata in giudicato impone all’amministrazione l’ostensione di documenti e l’amministrazione non dimostra di avervi dato integrale esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare la produzione della documentazione ancora mancante entro un termine perentorio.
  • In presenza di ulteriore inerzia dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può nominare fin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’insediamento alla richiesta del ricorrente e definendone il termine per l’esecuzione sostitutiva.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato quando non risultino manifesta iniquità o altre ragioni ostative, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato dal giudice.
  • La mancata contestazione, da parte dell’amministrazione intimata, delle circostanze dedotte dal ricorrente circa la persistente inosservanza del giudicato consente al giudice dell’ottemperanza di fondare su tali circostanze l’accertamento dell’inadempimento.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleGiudizio di ottemperanza
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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