Ordinanza n. 3197/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e università)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, contestando vizi della procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2025-2026, con particolare riferimento al c.d. semestre filtro e al mancato collocamento in posizione utile della graduatoria. Ha sostenuto, inoltre, che il precedente percorso accademico e gli esami sostenuti nel corso di laurea in Farmacia avrebbero dovuto consentirgli l'esonero dalla selezione successiva al semestre filtro. Le censure miravano, da un lato, all'integrale caducazione e riedizione della procedura e, dall'altro, all'ammissione cautelare con riserva e in sovrannumero al corso di laurea.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. Ha ritenuto logicamente incompatibile la richiesta di ammissione con riserva con le censure dirette a ottenere l'integrale annullamento e riedizione della procedura: l'ammissione cautelare non sarebbe funzionale al bene della vita perseguito mediante la radicale caducazione della selezione. Ha inoltre condiviso la motivazione del TAR secondo cui il d.m. n. 1115/2025, pur ampliando la platea dei candidati inseribili in graduatoria anche in assenza della sufficienza in tutti gli insegnamenti, richiede comunque almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile. Poiché il candidato non aveva conseguito alcuna sufficienza, egli restava fuori dall'ambito della deroga. Il precedente percorso universitario in Farmacia non esonerava dalla selezione d'ingresso, potendo rilevare soltanto ai fini dell'iscrizione agli anni successivi al primo e, ai sensi dell'art. 10 del d.m. n. 418/2025, per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza del semestre filtro. Un esonero generalizzato avrebbe compromesso la programmazione degli accessi, la comparabilità dei candidati, la graduatoria nazionale basata sul merito e la par condicio. Le scelte amministrative sono state ritenute espressione di discrezionalità tecnica e non manifestamente irragionevoli o sproporzionate. Il Collegio ha anche ravvisato un grave e irreparabile danno per le amministrazioni in caso di ammissione cautelare, considerata la necessità di correlare gli accessi alla capacità formativa degli atenei. È stata confermata la condanna alle spese della fase cautelare di primo grado, mentre le spese dell'appello cautelare sono state compensate in ragione della novità della procedura.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze del tribunale amministrativo regionale.
d.m. n. 1115/2025
La disciplina consente l'inserimento in graduatoria anche di candidati che non abbiano conseguito la sufficienza in tutti gli insegnamenti, ma presuppone comunque almeno una valutazione positiva quale requisito minimo indefettibile.
art. 10 d.m. n. 418/2025
Attribuisce rilievo al pregresso percorso universitario ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di frequenza delle lezioni del semestre filtro, non ai fini dell'esonero dalla selezione d'ingresso.
Massime di principio
- È logicamente incompatibile chiedere, nello stesso giudizio cautelare, l'ammissione con riserva a una procedura e, contestualmente, l'integrale annullamento e riedizione della medesima procedura, quando la misura cautelare non sia funzionale al bene della vita perseguito con la domanda demolitoria.
- Una disciplina che amplia la platea dei candidati ammessi a una graduatoria può comunque subordinare l'inserimento al possesso di un requisito minimo di merito, quale almeno una valutazione positiva negli esami previsti.
- Il precedente percorso universitario e gli esami sostenuti in un corso di laurea affine non determinano, di per sé, l'esonero dalla selezione nazionale per l'accesso programmato a un diverso corso di laurea, quando l'esonero comprometterebbe la programmazione degli accessi, la comparabilità dei candidati e la par condicio.
- Il riconoscimento del pregresso percorso accademico può essere limitato dalla disciplina regolatoria a specifiche finalità, come l'assolvimento dell'obbligo di frequenza, senza estendersi all'esonero dalle prove o dalla selezione d'ingresso.
- Nella fase cautelare il giudice può negare la misura richiesta quando l'ammissione inciderebbe sulla capacità formativa programmata degli atenei e determinerebbe un grave e irreparabile pregiudizio per l'amministrazione.
- Le scelte amministrative concernenti i requisiti e i meccanismi di selezione per l'accesso ai corsi universitari rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e sono censurabili in sede cautelare se manifestamente irragionevoli o sproporzionate.
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