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Sentenza

Sentenza n. 4168/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento a) della determinazione n. 664 del 30.03.2026 del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli (doc. 1), avente ad oggetto: “Contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno conseguenti agli eventi sismici del maggio 2024 e marzo 2025 - art. 9 novies d.l. 76/24 convertito, con modificazioni, con l. 111/24 e d.l. 65/25 convertito, con modificazioni, con l. 101/25 e Decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, di concerto col Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 13.12.24 rubricato ‘misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili’ (pubb. G.U. nr. 6 del 09.01.25) – approvazione graduatoria delle istanze pervenute”, con la quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, esprime l’esito ‘positivo parziale’ per la domanda prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) escludendo l’unità della ricorrente dall’allegata graduatoria complessiva; b) del provvedimento del Dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli n. 51205 del 13.04.2026 (doc. 2), con il quale, a seguito di valutazioni discrezionali in materia urbanistica/edilizia, è stata rigettata l’istanza di ammissione al contributo per il sub 131 prat. n. 024/2025/CRI (prot. n. 92228 del 17.09.2025) indicata nell’allegata graduatoria complessiva, formulata dalla ricorrente ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25; c) della nota prot. n. 56767 del 23.04.2025 (doc. 3), resa in riscontro all’istanza di accesso formulata in data 17.04.2026, con la quale si dichiara l’istanza della ricorrente non idonea ad accedere al contributo indicato sub “a” e si trasmette la documentazione istruttoria; d) In subordine ed in parte qua del Decreto Interministeriale emanato in data 13.12.2024 dal Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, rubricato “Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili” (doc. 4), nella parte in cui non prevede l’autonoma erogazione del contributo per la riparazione delle parti comuni degli edifici condominiali, previa verifica dello stato legittimo del fabbricato ex art. 9 bis del DPR 380/2001, rispetto al contributo previsto per le unità immobiliari di proprietà privata. e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, conseguente e collegato; nonché per la declaratoria del diritto della ricorrente ad ottenere il contributo ex art. 9 novies del D.L. n. 76/24, così come modificato dalla l. 111/24 ed integrato dal D.L. n. 65/25 conv. con L. 101/25 o, in subordine, del diritto ad ottenere il contributo per la riparazione delle parti comuni dell’edificio condominiale.

Giustizia amministrativa202603637

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego, totale o parziale, dell'ammissione a contributo per la riparazione e riqualificazione sismica di un'unità immobiliare e delle parti comuni di un edificio condominiale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la graduatoria comunale, il successivo provvedimento individuale di rigetto, la nota di riscontro all'accesso e, in via subordinata, il decreto interministeriale del 13 dicembre 2024, chiedendo il riconoscimento del contributo post-sisma o, almeno, di quello relativo alle parti comuni. Hanno dedotto eccesso di potere per erroneità dei presupposti e difetto di istruttoria, sostenendo che il Comune avesse ravvisato difformità edilizie senza poter effettuare un'effettiva comparazione, poiché gli elaborati relativi all'ultimo titolo edilizio risultavano irreperibili; violazione e falsa applicazione del d.m. 13 dicembre 2024 e dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, anche con riferimento al comma 1-ter, secondo cui le difformità delle singole unità non inciderebbero sullo stato legittimo dell'edificio; contraddittorietà, illogicità e disparità di trattamento rispetto all'ammissione di altre unità dello stesso fabbricato; violazione dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e motivazione, per non avere l'amministrazione valutato un'ammissione parziale o la regolarizzazione della documentazione; nonché illegittimità derivata del decreto interministeriale nella parte in cui non prevederebbe un'autonoma erogazione del contributo per le parti comuni. Le amministrazioni costituite hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse un diritto soggettivo alla corresponsione di un contributo disciplinato da presupposti normativi vincolati.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, senza esaminare le censure di merito. Ha ritenuto decisivo il petitum sostanziale, consistente nell'ottenimento di una provvidenza economica prevista dall'art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e disciplinata dal d.m. 13 dicembre 2024. La normativa individua puntualmente beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, stato di inagibilità, nesso causale, stato legittimo, documentazione, criteri di calcolo e priorità; l'amministrazione deve quindi verificare la sussistenza dei presupposti e applicare criteri predeterminati, senza compiere una valutazione discrezionale comparativa. La presenza di una graduatoria, di risorse limitate e di criteri di priorità non trasforma l'attività in una selezione discrezionale: la graduatoria costituisce un meccanismo tecnico di ordinamento delle domande e di scorrimento entro la capienza finanziaria. Anche la verifica dello stato legittimo rileva solo quale requisito legale per l'accesso al contributo e non integra, nel caso concreto, esercizio di potestà urbanistico-edilizia. Pertanto, non opera neppure la giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia ex art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a., mancando un provvedimento conformativo o sanzionatorio relativo all'uso del territorio. La domanda subordinata di impugnazione del decreto ministeriale resta strumentale all'ottenimento della medesima attribuzione patrimoniale e non muta il riparto. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario entro tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11, comma 2, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per l'esistenza di oscillazioni giurisprudenziali sulla questione di giurisdizione.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 11 giugno 2024, n. 76

    Prevede il contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili; la spettanza è stata ritenuta subordinata alla verifica di presupposti normativi predeterminati.

  • d.m. 13 dicembre 2024

    Disciplina in modo puntuale beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di calcolo e priorità, configurando un'attività amministrativa vincolata.

  • art. 3, comma 2, d.m. 13 dicembre 2024

    Subordina il contributo alla disponibilità del titolo abilitativo prescritto o del titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), d.m. 13 dicembre 2024

    Richiede la documentazione attestante lo stato legittimo dell'immobile ai sensi dell'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, comma 9, d.m. 13 dicembre 2024

    nei limiti delle risorse finanziarie ricevute

    Prevede criteri normativamente predeterminati di priorità e graduazione delle domande; la limitatezza delle risorse non è stata ritenuta fonte di discrezionalità amministrativa.

  • art. 9-bis d.P.R. n. 380/2001

    Rileva nel procedimento solo quale disciplina del requisito legale dello stato legittimo, senza trasformare il diniego del contributo in un provvedimento urbanistico-edilizio.

  • art. 9-bis, comma 1-ter, d.P.R. n. 380/2001

    È stato invocato dai ricorrenti per sostenere l'irrilevanza delle difformità delle singole unità rispetto allo stato legittimo dell'edificio; il TAR non ha esaminato nel merito tale questione per difetto di giurisdizione.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia richiede una controversia concernente atti o provvedimenti espressivi di potere autoritativo sull'uso e l'assetto del territorio; non si applica alla verifica patrimoniale dei requisiti per un contributo post-sisma.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio in camera di consiglio con sentenza semplificata, dopo aver sentito le parti.

Massime di principio

  • Le controversie sul riconoscimento e sulla quantificazione di contributi pubblici appartengono alla giurisdizione ordinaria quando il beneficio sia previsto dalla legge e l'amministrazione debba soltanto verificare presupposti normativi predeterminati, senza discrezionalità sull'an, sul quid o sul quomodo dell'erogazione.
  • La presenza di una graduatoria, di risorse finanziarie limitate e di criteri di priorità non radica la giurisdizione amministrativa quando tali criteri siano predeterminati dalla normativa e la graduatoria costituisca soltanto un meccanismo tecnico di ordinamento delle domande e di scorrimento entro la capienza finanziaria.
  • La verifica dello stato legittimo dell'immobile, quando operi esclusivamente quale requisito per l'accesso a un contributo post-calamità, costituisce un accertamento di un presupposto legale della prestazione patrimoniale e non esercizio di potestà urbanistico-edilizia.
  • La giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia non si estende alle controversie sui contributi post-sisma per il solo fatto che l'amministrazione debba esaminare documentazione edilizia o applicare l'art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001; occorre che la controversia riguardi un atto espressivo di potere autoritativo sull'uso o sull'assetto del territorio.
  • La qualificazione della posizione soggettiva ai fini del riparto di giurisdizione dipende dal petitum sostanziale, individuato in base alla causa petendi e alla natura intrinseca del rapporto, non dalla forma dell'azione, dal nomen iuris delle censure o dalla mera impugnazione di atti amministrativi.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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