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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-304/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 novembre 2023. — Laura Molina Fernández contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Risoluzione del Banco Popular Español – Decisione del SRB (CRU) che rifiuta di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione – Valutazione della differenza di trattamento – Indipendenza del perito. — Causa T-304/20

Giurisprudenza europea62020TJ0304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un’ex azionista del Banco Popular contro la decisione del SRB che ha escluso qualsiasi indennizzo agli azionisti e creditori colpiti dalla risoluzione. La Corte chiarisce che il test del no creditor worse off deve essere svolto confrontando la risoluzione con uno scenario di liquidazione in procedura concorsuale, non con una vendita o prosecuzione dell’attività. Respinge anche la censura sull’indipendenza del perito, ritenendo che né la precedente valutazione 2 né i rapporti con Banco Santander fossero, nel caso concreto, sufficienti a mettere in dubbio l’imparzialità.

Risoluzione bancaria Banco Popular: legittimità della decisione SRB che nega un indennizzo agli azionisti e creditori, in particolare quanto alla valutazione controfattuale di liquidazione e all’indipendenza del perito.

La questione giuridica

Se il SRB abbia correttamente negato l’indennizzo previsto dall’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014; in particolare: 1) se la valutazione della differenza di trattamento dovesse essere svolta assumendo uno scenario di liquidazione dell’ente o un’ipotesi di continuità d’impresa; 2) se il perito incaricato della valutazione 3 fosse indipendente ai sensi dell’articolo 20 del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2016/1075; 3) se la valutazione fosse viziata da un’errata premessa sulla situazione finanziaria del Banco Popular.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che, ai fini della valutazione della differenza di trattamento prevista dall’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014, il confronto va effettuato tra il trattamento effettivo derivante dalla risoluzione e il trattamento ipotetico che gli azionisti e i creditori avrebbero ricevuto se l’ente fosse stato liquidato nell’ambito di una procedura ordinaria di insolvenza; non è quindi richiesta né pertinente un’ipotesi di continuità d’impresa. Inoltre, il perito può essere considerato indipendente anche se ha svolto la valutazione 2 e ha intrattenuto rapporti professionali con l’acquirente del Banco Popular, purché non emergano interessi rilevanti in conflitto o elementi concreti idonei a compromettere l’imparzialità nella specifica valutazione 3. Non essendo stati dimostrati errori manifesti o difetti di indipendenza, il ricorso è respinto.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 14, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18, paragrafi 1 e 5, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 20, paragrafi 1, 5, 9, 10, 16, 17 e 18, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 3, paragrafo 1, punto 42, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • Regolamento delegato (UE) 2018/344
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Ley 22/2003 Concursal
  • Ley 11/2015
  • Real Decreto 1012/2015
  • Articolo 85, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Risoluzione bancaria Banco Popular: diniego di indennizzo e indipendenza del perito

La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione del SRB del 17 marzo 2020 che ha negato un indennizzo agli azionisti e creditori interessati dalle misure di risoluzione del Banco Popular Español. Il Tribunale esamina soprattutto il criterio applicabile alla valutazione della differenza di trattamento e i requisiti di indipendenza del perito incaricato.

Fatti e procedimento

La ricorrente era azionista del Banco Popular prima della risoluzione del 7 giugno 2017. In quel contesto, il SRB adottò il programma di risoluzione ai sensi del regolamento n. 806/2014, applicando la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, con cessione delle nuove azioni al Banco Santander per EUR 1. Successivamente, per verificare se gli azionisti e creditori avessero subito perdite maggiori di quelle che avrebbero sopportato in liquidazione, il SRB incaricò Deloitte di svolgere la valutazione 3 ai sensi dell’articolo 20, paragrafi da 16 a 18, del regolamento n. 806/2014.

La decisione impugnata

Nella decisione SRB/EES/2020/52, il SRB ha concluso che la valutazione 3 era conforme al quadro normativo e che la società incaricata era indipendente ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2016/1075. Di conseguenza, ha stabilito che gli azionisti e creditori interessati non avevano diritto ad alcun indennizzo a carico del Fondo di risoluzione unico ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

Questioni sottoposte al Tribunale

La ricorrente deduceva tre motivi:

  • la valutazione 3 non sarebbe stata effettuata da un perito indipendente;
  • la valutazione 3 conterrebbe errori, perché si sarebbe basata su uno scenario ipotetico di liquidazione anziché su una continuità d’impresa;
  • la valutazione 3 si fonderebbe su una premessa errata sulla situazione finanziaria del Banco Popular al momento della risoluzione.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama, in particolare:

  • l’articolo 20 del regolamento n. 806/2014, che disciplina le valutazioni nell’ambito della risoluzione;
  • l’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del medesimo regolamento, che esprime il principio del no creditor worse off;
  • l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), che consente di utilizzare il Fondo di risoluzione unico per pagare gli indennizzi dovuti;
  • il regolamento delegato 2016/1075, capo IV, sugli indipendenza e conflitti di interesse del perito;
  • il regolamento delegato 2018/344, che stabilisce la metodologia della valutazione controfattuale;
  • la Carta dei diritti fondamentali, articolo 41, paragrafo 2, lettera a), sul diritto a una buona amministrazione.

Ragionamento del Tribunale: standard di controllo

Il Tribunale ricorda che, quando si confronta con valutazioni economiche e tecniche complesse, il suo controllo è ristretto: verifica l’assenza di errore manifesto, sviamento di potere, inesattezza materiale, nonché l’adeguatezza dei dati considerati e la coerenza delle conclusioni. Sottolinea inoltre che le garanzie procedurali, inclusa l’imparzialità, assumono un’importanza particolare quando l’amministrazione esercita un ampio potere discrezionale.

Primo e secondo motivo: scenario controfattuale di liquidazione

Il Tribunale respinge l’idea che la valutazione della differenza di trattamento debba essere costruita assumendo una continuità d’impresa. Dalla lettera dell’articolo 20, paragrafi 16-18, dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014 risulta che il confronto deve avvenire con quanto sarebbe stato recuperato in una liquidazione con procedura ordinaria di insolvenza.

Richiamando anche il regolamento delegato 2018/344, il Tribunale osserva che la metodologia prevista consiste nel determinare il valore attualizzato dei flussi di cassa attesi in insolvenza e nella distribuzione dei proventi secondo la gerarchia fallimentare: ciò corrisponde a una liquidazione, non a una prosecuzione dell’attività.

Il Tribunale aggiunge che l’assetto del regolamento n. 806/2014 è costruito proprio sull’alternativa tra risoluzione e liquidazione. La risoluzione serve a preservare la stabilità finanziaria e, se del caso, la continuità delle funzioni essenziali; ma il test dell’eventuale indennizzo richiede comunque di confrontare gli esiti della risoluzione con lo scenario di liquidazione che si sarebbe verificato in assenza della risoluzione. Nel caso del Banco Popular, alla data della risoluzione la situazione di liquidità, il dissesto o rischio di dissesto e la possibile revoca dell’autorizzazione bancaria rendevano non praticabile un’ipotesi di continuità.

Quanto al diritto spagnolo, il Tribunale osserva che non solo la Ley 22/2003, ma anche il Real Decreto 1012/2015, che attua la disciplina di risoluzione, conducono a uno scenario di liquidazione. La ricorrente non dimostra quindi alcun errore manifesto nell’assunzione di uno scenario liquidatorio.

Primo motivo: indipendenza del perito

Sul fronte dell’indipendenza, il Tribunale ritiene non fondata la censura relativa al fatto che la stessa società avesse redatto la valutazione 2 e poi la valutazione 3. Le due valutazioni avevano oggetto, finalità e base informativa diversi: la valutazione 2 era svolta in urgenza e conteneva una stima provvisoria, mentre la valutazione 3 disponeva di dati più completi e serviva a verificare ex post la differenza di trattamento.

Il fatto che la società avesse effettuato la valutazione 2 non è sufficiente, da solo, a far sorgere un legittimo dubbio di parzialità. Il Tribunale osserva che la parte della valutazione 2 relativa alla liquidazione era espressamente indicata come provvisoria e basata su informazioni incomplete; la valutazione 3 poteva quindi legittimamente giungere a risultati diversi senza che ciò compromettesse l’obiettività.

Quanto ai rapporti con Banco Santander, il Tribunale sottolinea che al momento della nomina del perito l’identità dell’acquirente non era ancora nota e che, in ogni caso, i servizi resi al Banco Santander non erano connessi alla valutazione delle attività e passività del Banco Popular oggetto della valutazione 3. La ricorrente non dimostra che tali rapporti potessero influenzare il giudizio del perito o far sorgere un legittimo sospetto di favoreggiamento.

Terzo motivo: pretesa premessa errata sulla situazione finanziaria

Il Tribunale dichiara irrilevante la perizia della Banca di Spagna prodotta tardivamente dalla ricorrente, perché riguarda eventi precedenti alla risoluzione e non incide sulla valutazione controfattuale richiesta dall’articolo 20 del regolamento n. 806/2014. Inoltre, la ricorrente non spiega in che modo tali elementi potrebbero sovvertire la conclusione secondo cui la valutazione 3 doveva essere effettuata su uno scenario di liquidazione.

Parimenti irrilevante è il richiamo alla capitalizzazione di borsa del Banco Popular alla data della risoluzione: il regolamento delegato 2018/344 impone infatti di valutare i flussi di cassa attesi in una procedura ordinaria di insolvenza, non il valore di mercato azionario come parametro autonomo.

Dispositivo e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del SRB; il Regno di Spagna, interveniente, sopporta le proprie spese.

Principi affermati

La pronuncia ribadisce che:

  • il test del no creditor worse off va effettuato confrontando la risoluzione con una liquidazione concorsuale, non con una vendita o continuità dell’impresa;
  • la valutazione controfattuale deve essere costruita secondo il diritto dell’Unione e la normativa nazionale di attuazione, laddove coerente, su uno scenario di liquidazione;
  • l’indipendenza del perito va apprezzata in concreto, ma non ogni precedente intervento nella procedura o rapporto professionale con terzi basta a integrare un conflitto di interessi;
  • per ottenere l’annullamento, il ricorrente deve fornire elementi idonei a rendere implausibili le valutazioni del SRB o a dimostrare un difetto concreto di imparzialità.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariaindennizzo agli azionisti e creditoriliquidazione concorsualeindipendenza del perito

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