Tribunale, Sentenza T-484/22
Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 22 novembre 2023 (Estratti). — QN contro Agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Reinquadramento – Esercizio di reinquadramento 2021 – Decisione di non reinquadramento – Tassi di moltiplicazione di riferimento – Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del RAA – Eccezione di illegittimità – Parità di trattamento – Responsabilità. — Causa T-484/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha esaminato il diniego di reinquadramento di un agente temporaneo di eu-LISA al termine dell’esercizio 2021. Ha respinto l’interpretazione del ricorrente secondo cui i tassi di moltiplicazione servirebbero solo a determinare i posti disponibili, confermando che le DGE possono convertirli in un requisito di anzianità media minima nel grado. Tuttavia, alla luce del metodo concreto seguito da eu-LISA, ha annullato la decisione impugnata e condannato l’agenzia alle spese.
Reinquadramento degli agenti temporanei eu-LISA: legittimità della clausola che subordina il reinquadramento al rispetto di un’anzianità media minima nel grado e annullamento del diniego di reinquadramento per difetto di motivazione coerente con tale clausola.
La questione giuridica
Se l’articolo 5, paragrafo 8, e l’allegato II delle disposizioni generali di esecuzione (DGE) dell’articolo 54 del RAA possano essere interpretati nel senso che i tassi di moltiplicazione di riferimento servono solo a determinare il numero di posti disponibili per il reinquadramento, oppure anche a fissare un’anzianità media minima nel grado; e, in via subordinata, se tale requisito di anzianità media minima violi il principio del reinquadramento fondato sui meriti, l’articolo 45 dello Statuto e l’articolo 54 del RAA.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che, nell’ambito del reinquadramento degli agenti temporanei di eu-LISA, i tassi di moltiplicazione di riferimento previsti dallo Statuto possono essere utilizzati non solo per calcolare il numero di posti vacanti nel sistema delle promozioni dei funzionari, ma anche, in forza delle DGE adottate ai sensi dell’articolo 54 del RAA, per determinare un’anzianità media minima nel grado quale condizione di reinquadramento. Tale requisito non viola il principio del reinquadramento fondato sui meriti, poiché il merito resta il criterio principale di selezione e l’anzianità media opera solo come limite generale alla velocità di reinquadramento, coerente con l’autonomia dell’agenzia e con l’obiettivo di garantire equivalenza delle carriere e mobilità tra agenzie.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 45 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 6, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 54 del Regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)
- Articolo 110, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 2, lettera f), del RAA
- Articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1726
- Regolamento (UE) 2018/1726
- Regolamento (UE) n. 1077/2011
- Disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del RAA (DGE)
- Allegato I, sezione B, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Allegato II delle DGE
Reinquadramento degli agenti temporanei eu-LISA e requisito di anzianità media nel grado
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente temporaneo di eu-LISA contro il diniego di reinquadramento deciso al termine dell’esercizio 2021. Il Tribunale affronta in particolare la portata dei tassi di moltiplicazione di riferimento richiamati dallo Statuto e recepiti nelle disposizioni generali di esecuzione dell’articolo 54 del RAA.
Fatti e svolgimento del procedimento
QN era stato assunto da eu-LISA il 1 marzo 2019 come agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera f), del RAA, nel grado AD 9, con funzioni di capo dell’unità "Servizi generali". Divenuto ammissibile al reinquadramento il 28 febbraio 2021, non è stato incluso nell’elenco degli agenti proposti per il reinquadramento pubblicato il 3 dicembre 2021.
Dopo il reclamo interno del 14 dicembre 2021 dinanzi al comitato paritetico per il reinquadramento, il 22 dicembre 2021 il comitato ha comunicato di non raccomandarne il reinquadramento. Lo stesso giorno il direttore esecutivo di eu-LISA, quale autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, ha pubblicato l’elenco finale degli agenti reinquadrati, nel quale il nome del ricorrente non figurava. Il reclamo presentato il 1 marzo 2022 è stato respinto il 25 giugno 2022.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione di non reinquadramento e della decisione di rigetto del reclamo, nonché il risarcimento di EUR 3.000. Il ricorso era fondato su due profili principali:
- un errore di diritto nell’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 8, delle DGE e della clausola dei tassi di moltiplicazione;
- in subordine, un’eccezione di illegittimità delle DGE, nella parte in cui subordinano il reinquadramento a un’anzianità media minima nel grado.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama anzitutto l’articolo 54 del RAA, che subordina il reinquadramento alla comparazione dei meriti e al rispetto dei tassi di moltiplicazione. Richiama inoltre l’articolo 110, paragrafo 2, dello Statuto, che disciplina l’adozione delle disposizioni generali di esecuzione applicabili alle agenzie, e l’articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1726, relativo a eu-LISA.
Sul piano statutario sono centrali l’articolo 45 dello Statuto e l’articolo 6, paragrafi 1 e 2, nonché l’allegato I, sezione B, che fissa i tassi di moltiplicazione di riferimento per i diversi gradi. Rilevanti anche le DGE dell’articolo 54 del RAA, in particolare l’articolo 4, l’articolo 5, paragrafo 8, e l’allegato II.
Ragionamento sulla prima censura: interpretazione dei tassi di moltiplicazione
Il Tribunale applica il criterio ermeneutico classico del diritto dell’Unione: tenere conto della lettera, del contesto e della finalità della disposizione. Sotto il profilo letterale, osserva che l’articolo 5, paragrafo 8, delle DGE subordina il reinquadramento alla comparazione dei meriti e, cumulativamente, al rispetto delle risorse di bilancio e dei tassi di moltiplicazione come applicati nell’allegato II.
L’allegato II, a sua volta, converte i tassi di moltiplicazione dello Statuto in anzianità media per ciascun grado; per il grado AD 9 il tasso del 25% corrisponde a quattro anni di anzianità media. Questa formulazione è considerata inequivoca e incompatibile con la tesi del ricorrente, secondo cui il tasso avrebbe la sola funzione di definire il numero di posti disponibili.
Sul piano sistematico, il Tribunale distingue chiaramente il regime delle promozioni dei funzionari, disciplinato dall’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, da quello del reinquadramento degli agenti temporanei ex articolo 54 del RAA. Ricorda che le DGE, adottate dall’agenzia nell’esercizio di un ampio potere discrezionale, costituiscono una autolimitazione, ma non possono derogare a norme gerarchicamente superiori. Nel caso di specie, però, l’articolo 54 del RAA non indica come i tassi debbano essere utilizzati, e l’articolo 5 delle DGE li impiega in modo autonomo, senza incidere sull’articolo 6 dello Statuto.
Ne deriva che i tassi di moltiplicazione hanno una duplice funzione:
- nell’articolo 6, paragrafo 2, dello Statuto, servono a calcolare i posti vacanti e quindi le possibilità di promozione;
- nell’articolo 5, paragrafo 8, e nell’allegato II delle DGE, servono a fissare l’anzianità media minima nel grado per il reinquadramento.
Ragionamento sulla seconda censura: legittimità del requisito di anzianità media minima
In via subordinata, il ricorrente sosteneva che il requisito dell’anzianità media minima nel grado violasse il principio del reinquadramento fondato sui meriti. Il Tribunale respinge anche tale eccezione.
Osserva che il sistema delle DGE mantiene fermo il merito come criterio principale: la comparazione dei meriti avviene prima e serve a individuare i candidati più meritevoli. Solo dopo si verifica se, per il grado interessato, l’anzianità media minima sia rispettata. Il metodo descritto da eu-LISA nella decisione di rigetto mostra che il mancato reinquadramento non dipendeva da una valutazione negativa dei meriti del ricorrente, ma dall’insufficiente anzianità media complessiva dei candidati ammissibili del grado AD 9.
Il Tribunale evidenzia inoltre che un limite di anzianità media non è incompatibile con il principio del merito, perché:
- anche nel sistema delle promozioni dei funzionari i tassi di moltiplicazione limitano la velocità media di carriera senza escludere il merito;
- gli agenti temporanei non hanno le stesse aspettative di carriera dei funzionari;
- la disciplina mira anche a favorire la mobilità tra agenzie.
Esito del ricorso e dispositivo
Il Tribunale conclude che il requisito di anzianità media minima nel grado è, in sé, legittimo e non viola il principio del reinquadramento fondato sui meriti. Tuttavia annulla la decisione impugnata di eu-LISA del 22 dicembre 2021 che aveva negato il reinquadramento a QN, respingendo il ricorso per il resto, compresa la domanda risarcitoria.
Principi ricavabili
La sentenza conferma che, nel contesto del personale delle agenzie dell’Unione, una disciplina interna di reinquadramento può convertire i tassi di moltiplicazione in un requisito di anzianità media nel grado, purché ciò avvenga nel rispetto della cornice statutaria e del RAA. Il merito resta il criterio essenziale di selezione, ma può essere inserito in un sistema che limiti la velocità complessiva di reinquadramento per garantire coerenza, equivalenza delle carriere e mobilità interagenzia.
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