Tribunale, Sentenza T-613/21
Judgment of the General Court (Fourth Chamber) of 22 November 2023. — XH v European Commission. — Civil service – Officials – Decision opening an invalidity procedure – Claim for annulment – Act not amenable to review – Inadmissibility – Psychological harassment – Administrative investigation – Article 12a of the Staff Regulations – Request for assistance – Rejection of the request – Article 24 of the Staff Regulations – Rule of correspondence – Principle of good administration – Right to be heard – Rules of evidence – Prima facie evidence – Error of assessment – Right to respect for private life – Right to the protection of personal data – Liability – Non-material damage. — Case T-613/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge integralmente il ricorso della funzionaria della Commissione/OLAF. Dichiara irricevibile l’impugnazione della decisione di apertura della procedura di invalidità, qualificandola come atto preparatorio, e rigetta nel merito la censura contro il diniego di assistenza per presunto mobbing. Esclude inoltre violazioni del diritto di essere sentiti, della vita privata e della protezione dei dati, nonché la responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il danno non materiale invocato.
Impugnazione di un diniego di assistenza per presunto mobbing e di una decisione di apertura di procedura di invalidità nei confronti di un’ufficiale della Commissione: irricevibilità dell’atto preparatorio e rigetto nel merito della richiesta di assistenza e del risarcimento danni.
La questione giuridica
Se la decisione con cui la Commissione apre una procedura di invalidità ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto costituisca un atto impugnabile; se il diniego di assistenza ex articoli 24 e 12a dello Statuto sia illegittimo per mancata tutela contro il presunto harcèlement psicologico, per violazione del diritto a essere sentiti, del principio di buona amministrazione, delle regole sulla prova e della tutela della vita privata e dei dati personali; e se sussista una responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il preteso danno non materiale.
Principio di diritto
La decisione con cui l’amministrazione avvia una procedura di invalidità ex articolo 59, paragrafo 4, dello Statuto è un atto preparatorio privo di effetti definitivi sulla posizione del funzionario e, quindi, non è impugnabile autonomamente ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Quanto alla richiesta di assistenza per presunto harcèlement psicologico, l’ufficiale deve fornire un principio di prova sufficiente dei fatti allegati; in mancanza di elementi idonei a far sorgere seri dubbi sulla sussistenza di un comportamento reiterato o sistematico ai sensi dell’articolo 12a dello Statuto, la Commissione può respingere la domanda senza aprire un’indagine formale. Nel caso di specie, i contatti professionali durante il congedo per malattia, la gestione del trasferimento di ufficio e gli ulteriori scambi non integravano, né singolarmente né complessivamente, prova prima facie di molestie; non vi è stata violazione del diritto di essere sentiti, né della tutela della vita privata o dei dati personali, e il danno non patrimoniale richiesto non era dimostrato né autonomamente ammissibile.
Norme richiamate
- articolo 270 TFUE
- articoli 12a, 24, 25, 59, 60 e 90 dello სტატuto dei funzionari dell’Unione europea
- articolo 7 dell’allegato II dello Statuto
- articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- articoli 76, 84, 90, 92 e 134 del regolamento di procedura del Tribunale
Impugnazione di un diniego di assistenza e di una decisione di apertura della procedura di invalidità
Il Tribunale dell’Unione europea, quarta sezione, è stato adito con un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da una funzionaria della Commissione in servizio presso OLAF. La ricorrente contestava, da un lato, il rigetto della sua richiesta di assistenza per presunto harcèlement psicologico e, dall’altro, la decisione con cui la Commissione aveva aperto nei suoi confronti una procedura di invalidità.
Fatti e procedimento amministrativo
La controversia si colloca nel contesto di una riorganizzazione interna di OLAF e di un lungo periodo di congedo per malattia della ricorrente, a seguito di un intervento medico. Durante il congedo, la funzionaria ricevette varie email dal capounità e dalla segretaria di unità concernenti fascicoli istruttori, la chiusura di casi pendenti e il trasferimento del suo ufficio. La ricorrente considerò tali contatti come pressioni indebite e chiese assistenza ai sensi degli articoli 24, 59 e 60 dello Statuto, lamentando inoltre un comportamento vessatorio reiterato.
Successivamente, la Commissione avviò una procedura di invalidità sulla base del superamento del limite di 12 mesi di malattia nel triennio. La ricorrente impugnò sia il diniego di assistenza sia l’apertura della procedura di invalidità, chiedendo anche il risarcimento del danno morale.
Oggetto della controversia e questioni giuridiche
Le questioni esaminate dal Tribunale sono state, in sintesi:
- se la decisione di apertura della procedura di invalidità fosse un atto impugnabile o un mero atto preparatorio;
- se il rigetto della richiesta di assistenza fosse viziato per mancata tutela contro il presunto harcèlement psicologico;
- quale sia il livello probatorio richiesto al dipendente che chiede assistenza ex articolo 24 dello Statuto;
- se vi sia stata violazione del diritto a essere sentiti, dell’obbligo di motivazione e del principio di buona amministrazione;
- se i fatti integrassero una violazione degli articoli 7 e 8 della Carta;
- se sussistesse una responsabilità extracontrattuale dell’Unione per il danno non materiale dedotto.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- articolo 270 TFUE;
- articoli 12a, 24, 25, 59, 60 e 90 dello Statuto dei funzionari;
- articolo 7 dell’allegato II dello Statuto;
- articoli 7, 8, 35, 41 e 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali;
- disposizioni del regolamento di procedura sul contenuto del ricorso, sull’irricevibilità di motivi nuovi e sulle misure di istruzione.
Irricevibilità della censura contro la decisione di apertura della procedura di invalidità
Il Tribunale accoglie l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione. Ricorda che sono impugnabili solo gli atti che producono effetti giuridici vincolanti e incidono in modo definitivo sulla posizione del destinatario; gli atti preparatori, invece, non possono essere impugnati autonomamente.
La decisione con cui la Commissione ha rinviato il caso dell’ufficiale al Comitato per l’invalidità è stata qualificata come atto preparatorio della procedura di pensionamento per invalidità. Non trattandosi della decisione finale al termine del procedimento, essa non è stata considerata un atto che rechi una posizione definitiva dell’istituzione ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto. Di conseguenza, la relativa domanda di annullamento è stata dichiarata irricevibile, senza esame del merito.
Diniego di assistenza: quadro giuridico sul presunto harcèlement
Quanto alla richiesta di assistenza, il Tribunale ricorda la giurisprudenza consolidata secondo cui, quando un funzionario invoca l’articolo 24 dello Statuto, l’istituzione deve intervenire con rapidità e diligenza, ma non è tenuta ad aprire un’indagine in presenza di semplici allegazioni prive di supporto probatorio. In caso di denunce di harcèlement psicologico, il richiedente deve fornire un principio di prova, cioè elementi idonei a far emergere l’esistenza di condotte improprie ripetute o sistematiche, ai sensi dell’articolo 12a, paragrafo 3, dello Statuto.
Il Tribunale precisa anche che, in sede giurisdizionale, la legalità del diniego va valutata alla luce delle informazioni effettivamente portate a conoscenza dell’amministrazione al momento della decisione, non di elementi successivi, salvo il loro valore meramente confermativo.
Diritto a essere sentiti e principio di buona amministrazione
La ricorrente sosteneva che la Commissione non avesse preso in considerazione tutta la documentazione medica e che il suo diritto a essere sentita fosse stato violato. Il Tribunale respinge tale censura in parte per difetto di corrispondenza tra reclamo e ricorso e in parte nel merito.
Sottolinea che, nel corso del procedimento amministrativo, la ricorrente era stata più volte invitata a presentare osservazioni: prima della decisione iniziale, durante il colloquio con IDOC e HR, e anche dopo la trasmissione di un riepilogo delle sue dichiarazioni. Ne deriva che il diritto a essere sentiti è stato rispettato. Quanto alla motivazione, il Tribunale osserva che la decisione impugnata e il rigetto del reclamo contenevano motivazioni sufficienti a consentire alla interessata di comprendere le ragioni della decisione e di contestarla in giudizio.
Valutazione dei fatti relativi al presunto harcèlement psicologico
Il Tribunale analizza separatamente i diversi episodi invocati dalla ricorrente.
Contatti durante il congedo per malattia
I messaggi del capounità concernenti i fascicoli aperti sono stati ritenuti, nel complesso, comunicazioni professionali e organizzative. In alcuni casi si trattava di semplici richieste di informazioni o di aggiornamenti, accompagnate dall’indicazione che la ricorrente non era tenuta a rispondere fino al rientro dal congedo. Solo in due episodi si poteva astrattamente parlare di richiesta di prestazione lavorativa durante la malattia, ma anche tali episodi sono stati ritenuti non sufficienti, da soli o nel loro insieme, a integrare harcèlement psicologico.
Trasloco dell’ufficio
Le email della segretaria di unità sono state considerate cortesi e finalizzate unicamente a organizzare il trasferimento degli effetti personali della ricorrente. Non è emerso che le fosse stata imposta la presenza in ufficio durante la malattia o che vi fossero pressioni insistenti.
Dati medici e informazioni personali
Il Tribunale rileva che la ricorrente ha prodotto taluni documenti medici in modo tardivo oppure relativi a fatti troppo risalenti e comunque non pertinenti rispetto alle condotte denunciate nella richiesta di assistenza. Inoltre, la decisione impugnata non si fondava sulla mancata conoscenza del suo stato di salute, bensì sull’assenza di informazioni precise sulle date delle sue assenze e delle successive proroghe.
Email di un collega sulla causa dinanzi al Tribunale
Le email di un collega che contenevano un messaggio di congratulazioni e un link a una sentenza sono state considerate, al più, imprudenti, ma non parte di un disegno di harcèlement né idonee a violare l’anonimato in giudizio in modo tale da costituire prova di molestia.
Valutazione complessiva
La tesi della ricorrente secondo cui tutti gli episodi dovessero essere letti come una sequenza unitaria di molestie non è stata accolta. Mancavano, secondo il Tribunale, nessi sufficientemente dimostrati tra i diversi autori e gli episodi, nonché un insieme di indizi seri e concordanti idonei a far sorgere dubbi rilevanti sulla sussistenza dei requisiti dell’articolo 12a dello Statuto.
Vita privata e protezione dei dati personali
Il Tribunale esamina anche la pretesa violazione degli articoli 7 e 8 della Carta. Richiama la giurisprudenza della CEDU e della Corte di giustizia secondo cui la nozione di vita privata è ampia, ma non include automaticamente tutti i dati personali. Nel caso di specie, le email contestate avevano natura strettamente professionale; il riferimento al congedo per malattia era generico e non conteneva dati sensibili diffusi a terzi in modo tale da incidere sulla vita privata della ricorrente.
Quanto alle email del collega relative alla sentenza del Tribunale, non risultava che esse contenessero dati idonei a identificare la ricorrente come parte in causa né che comportassero una divulgazione di dati personali in senso giuridico. La censura è quindi stata respinta anche sotto questo profilo.
Diritto alla salute
La ricorrente invocava anche una lesione del diritto alla salute. Il Tribunale la respinge, osservando che, essendo stata esclusa la sussistenza di un obbligo illegittimo di lavorare durante la malattia o di recarsi in ufficio per il trasloco, non si può ravvisare una violazione autonoma del diritto alla salute.
Domanda risarcitoria
La domanda di risarcimento di EUR 20 000 è stata respinta. Il Tribunale ricorda che la responsabilità extracontrattuale dell’Unione presuppone tre condizioni cumulative: illegittimità della condotta, danno certo e nesso causale.
Nel caso concreto, la domanda di risarcimento collegata alla decisione di apertura della procedura di invalidità è stata dichiarata inammissibile, perché insufficientemente motivata e comunque connessa a un atto non impugnabile. La domanda connessa al diniego di assistenza è stata invece respinta perché quest’ultimo è stato ritenuto legittimo; venendo meno l’illegittimità, viene meno anche il presupposto per il risarcimento.
Misure di organizzazione del procedimento e di istruzione
La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di ordinare la produzione di numerosi documenti e, in via istruttoria, persino una perizia medica. Il Tribunale ha respinto tali richieste, rilevando che il giudizio poteva essere definito sulla base degli atti già presenti nel fascicolo e che le misure richieste non erano necessarie per la soluzione della controversia.
Dispositivo
Il Tribunale ha quindi:
- dichiarato irricevibile il ricorso nella parte relativa alla decisione di apertura della procedura di invalidità;
- respinto nel merito il ricorso contro il diniego di assistenza;
- respinto la domanda di risarcimento;
- condannato la ricorrente alle spese.
Principio affermato
La pronuncia conferma che, nelle controversie di pubblico impiego dell’Unione, la richiesta di assistenza per presunto harcèlement richiede un minimo di supporto probatorio concreto; la mera percezione soggettiva di pressione o disagio non basta. La decisione di avvio di una procedura di invalidità resta un atto preparatorio non impugnabile in via autonoma, mentre la tutela del diritto a essere sentiti e della vita privata va apprezzata alla luce del contesto professionale e delle informazioni effettivamente trattate dall’amministrazione.
Come è indicizzato
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