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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-302/20

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 novembre 2023. — Antonio Del Valle Ruíz e a. contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Risoluzione del Banco Popular Español – Decisione del SRB (CRU) che rifiuta di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione – Diritto di proprietà – Diritto di essere ascoltato – Diritto a un ricorso effettivo – Valutazione della differenza di trattamento – Indipendenza del perito. — Cause riunite T-302/20, T-303/20 e T-307/20

Giurisprudenza europea62020TJ0302

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi di ex azionisti e creditori del Banco Popular contro la decisione del SRB che negava un indennizzo ex principio "no creditor worse off". Ha confermato che il confronto va fatto con una liquidazione ipotetica alla data della risoluzione e che, nel caso di specie, non era plausibile uno scenario di continuità d’impresa o di concordato. Ha inoltre escluso violazioni del diritto di essere ascoltato, del diritto a un ricorso effettivo e del diritto di proprietà.

Risoluzione del Banco Popular: legittimità della decisione SRB che nega agli azionisti e creditori interessati un indennizzo per assenza di "no creditor worse off"

La questione giuridica

Se la decisione del SRB che, sulla base della valutazione della differenza di trattamento ex articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014, nega un indennizzo agli azionisti e creditori interessati del Banco Popular sia illegittima per: (i) errata definizione dello scenario controfattuale (liquidazione vs concordato o continuità d’impresa); (ii) mancata indipendenza del perito; (iii) violazione del diritto di essere ascoltati; (iv) violazione del diritto a un ricorso effettivo; (v) violazione del diritto di proprietà.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che, ai fini della valutazione "no creditor worse off" prevista dall’articolo 20, paragrafi 16-18, del regolamento n. 806/2014, lo scenario controfattuale deve essere quello della liquidazione dell’ente in procedura ordinaria di insolvenza alla data della risoluzione, secondo il diritto nazionale applicabile; non è quindi necessario prendere in considerazione un concordato o una continuità d’esercizio se tali ipotesi sono incompatibili con la situazione dell’ente al momento della risoluzione. Ha inoltre ritenuto che il perito fosse indipendente, che il procedimento di consultazione approntato dal SRB garantisse un diritto di essere ascoltati effettivo, che le informazioni riservate potessero essere oscurate ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 5, e che, non essendo dimostrato alcun errore manifesto nella valutazione della differenza di trattamento, non vi fosse violazione né del diritto a un ricorso effettivo né del diritto di proprietà.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 20, paragrafi 1, 5, 10, 11, 12, 16, 17 e 18, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 21 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 24 del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Articolo 88, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 806/2014
  • Regolamento delegato (UE) 2016/1075
  • Regolamento delegato (UE) 2018/344
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 17, 41, paragrafo 2, 47 e 52, paragrafo 1
  • Protocollo n. 1 alla CEDU
  • Regolamento (UE) n. 575/2013
  • Regolamento (UE) n. 1093/2010
  • Direttiva 2014/59/UE
  • Direttiva 2014/65/UE?
  • Ley 22/2003, Concursal
  • Ley 11/2015
  • Ley 10/2014
  • Real Decreto 1012/2015
  • Decisione (UE) 2017/1246

Risoluzione del Banco Popular e diniego di indennizzo agli azionisti e creditori interessati

La pronuncia riguarda ricorsi ex articolo 263 TFUE contro la decisione del SRB del 17 marzo 2020 che ha negato un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione adottate nei confronti del Banco Popular Español. Il Tribunale esamina in particolare la valutazione della differenza di trattamento prevista dal regolamento n. 806/2014 e le censure relative ai diritti fondamentali invocati dai ricorrenti.

Fatti e contesto della risoluzione

I ricorrenti erano azionisti del Banco Popular prima della sua risoluzione. Il 7 giugno 2017 il SRB ha adottato il programma di risoluzione, ritenendo soddisfatte le condizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 806/2014, e applicando lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, con svalutazione e conversione degli strumenti di capitale. Le azioni furono annullate e gli strumenti di capitale convertiti in nuove azioni, poi cedute al Banco Santander per EUR 1.

La valutazione della differenza di trattamento ex articolo 20, paragrafi 16-18, del regolamento n. 806/2014 fu affidata a una società di revisione incaricata dal SRB. La valutazione 3 concluse che, in caso di procedura ordinaria di insolvenza, gli azionisti e i creditori subordinati non avrebbero recuperato alcunché; di conseguenza, non vi era differenza di trattamento rispetto alla risoluzione. Dopo la consultazione degli interessati, il SRB adottò la decisione impugnata, confermando che non spettava alcun indennizzo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014.

Quadro normativo rilevante

Il Tribunale richiama soprattutto:

  • l’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014, che consacra il principio secondo cui nessun creditore deve sopportare perdite maggiori di quelle che avrebbe subito in una liquidazione ordinaria;
  • l’articolo 20, paragrafi 16-18, del medesimo regolamento, sulla valutazione della differenza di trattamento;
  • l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), che consente l’uso del Fondo di risoluzione unico per indennizzare gli interessati se hanno subito perdite maggiori di quelle che avrebbero subito in liquidazione;
  • l’articolo 88, paragrafo 5, in materia di riservatezza;
  • gli articoli 41, 47, 17 e 52 della Carta. Richiama inoltre il regolamento delegato (UE) 2018/344, il regolamento delegato (UE) 2016/1075 e la normativa spagnola fallimentare e bancaria applicabile.

Primo motivo: presunta violazione dell’articolo 15, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 806/2014

I ricorrenti sostenevano che la valutazione 3 si fondasse su premesse errate e su criteri inadeguati, come mostrerebbe la perizia da essi prodotta. Il Tribunale non entra nel merito di tali contestazioni perché il motivo è dichiarato irricevibile: i ricorrenti avevano formulato asserzioni molto generiche, rinviando globalmente a una perizia allegata senza indicare con sufficiente precisione quali parti la sorreggessero.

Il Tribunale ribadisce che gli allegati hanno funzione solo probatoria e non possono supplire alla mancanza di un’argomentazione chiara e completa nell’atto introduttivo. Perciò il primo motivo è respinto senza esame del merito.

Secondo motivo: violazione dell’articolo 20, paragrafo 16, del regolamento n. 806/2014

Scelta dello scenario controfattuale

I ricorrenti contestavano che il confronto fosse stato effettuato assumendo uno scenario di liquidazione, sostenendo che il diritto spagnolo avrebbe privilegiato il concordato e che il Banco Popular avrebbe potuto continuare ad operare. Il Tribunale respinge la tesi: il quadro del regolamento n. 806/2014 e del regolamento delegato 2018/344 impone di confrontare la risoluzione con l’ipotesi di liquidazione ordinaria dell’ente alla data della risoluzione.

Il richiamo della normativa nazionale non altera tale conclusione: la legge spagnola attuativa prevede espressamente che la valutazione della differenza di trattamento si faccia assumendo una liquidazione, e il concordato è solo una soluzione alternativa e incompatibile con la liquidazione stessa. Pertanto, il SRB non ha commesso errori di diritto nel non prendere in considerazione un concordato o una continuità d’impresa.

Il Tribunale osserva inoltre che la situazione del Banco Popular al momento della risoluzione, già qualificata come dissesto o rischio di dissesto dalla BCE e dal SRB, rendeva incoerente ipotizzare che la banca potesse proseguire l’attività. In tale contesto, gli argomenti relativi alla liquidità, alla mancata revoca dell’autorizzazione bancaria o a una possibile strategia di vendita come impresa in funzionamento sono stati ritenuti inconferenti o non dimostrati.

Indipendenza del perito

I ricorrenti mettevano in dubbio l’indipendenza della società incaricata della valutazione perché la medesima aveva svolto anche la valutazione 2. Il Tribunale respinge anche questa censura: poiché la valutazione 3 poteva essere correttamente svolta solo secondo uno scenario di liquidazione, qualsiasi altro perito avrebbe dovuto usare lo stesso metodo. La coincidenza metodologica tra valutazione 2 e valutazione 3 non prova dunque una mancanza di indipendenza.

Terzo motivo: violazione del diritto di essere ascoltato

I ricorrenti lamentavano che il procedimento di consultazione fosse eccessivamente rigido, perché basato su un modulo con domande chiuse, limiti di spazio e impossibilità di allegare documenti. Il Tribunale afferma che il SRB, in assenza di una disciplina specifica, disponeva di un margine di discrezionalità nell’organizzare il procedimento, purché il diritto fosse esercitato in modo effettivo.

Nel caso concreto, il modulo consentiva di trattare i principali temi rilevanti; inoltre, il SRB ha effettivamente esaminato le osservazioni ricevute e ha spiegato perché talune erano irrilevanti perché estranee all’oggetto del procedimento. Le limitazioni formali non hanno impedito un esercizio utile del diritto di essere ascoltati, né i ricorrenti hanno dimostrato che il procedimento avrebbe potuto condurre a un esito diverso in mancanza di tali limiti.

Quarto motivo: violazione del diritto a un ricorso effettivo e della parità delle armi

I ricorrenti sostenevano che la divulgazione parziale della valutazione 3, con oscuramento di dati relativi agli accantonamenti per rischi giuridici, impedisse una difesa adeguata. Il Tribunale ricorda che il SRB è tenuto, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 5, del regolamento n. 806/2014, a proteggere le informazioni riservate e che i ricorrenti non hanno dimostrato che le informazioni oscurate fossero necessarie per comprendere la decisione o per ricorrere efficacemente.

Quanto alla parità delle armi, il Tribunale rileva che essa riguarda il processo giurisdizionale e non il procedimento amministrativo del SRB; in ogni caso, i ricorrenti non possono pretendere di avere lo stesso accesso alle informazioni riservate della società incaricata della valutazione, poiché il regolamento non prevede che una perizia privata dei ricorrenti possa vincolare il SRB.

Quinto motivo: violazione del diritto di proprietà

I ricorrenti invocavano l’articolo 17 della Carta e l’articolo 1 del Protocollo n. 1 CEDU, sostenendo di non aver ricevuto una giusta indennità per la perdita delle azioni. Il Tribunale osserva che il regolamento n. 806/2014 attua proprio il meccanismo volto a evitare che azionisti e creditori subiscano perdite superiori a quelle di una liquidazione ordinaria; se tale soglia viene superata, l’articolo 76, paragrafo 1, lettera e), consente l’indennizzo.

Poiché i ricorrenti non hanno dimostrato un errore manifesto nella valutazione che ha escluso una differenza di trattamento, non vi è violazione del diritto di proprietà. Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui l’articolo 20, paragrafo 12, del regolamento n. 806/2014 configurerebbe un indennizzo complementare: tale disposizione ha una funzione diversa e non si applica allo strumento della vendita dell’attività d’impresa utilizzato nel caso Banco Popular.

Domanda di mezzi istruttori e dispositivo

Il Tribunale respinge anche la richiesta di audizione del redattore della perizia allegata, ritenendo che gli elementi già presenti nel fascicolo fossero sufficienti per decidere. Di conseguenza, tutti i motivi sono respinti e i ricorsi sono integralmente rigettati.

Principio affermato

La decisione conferma che, nelle procedure SRM, la valutazione "no creditor worse off" deve essere condotta assumendo la liquidazione ordinaria dell’ente alla data della risoluzione, secondo la disciplina nazionale pertinente; la scelta di uno scenario controfattuale diverso è esclusa quando contrasta con la struttura del regolamento e con la situazione dell’ente al momento della risoluzione. Il Tribunale ribadisce inoltre che il controllo giurisdizionale sulle valutazioni tecniche ed economiche complesse resta limitato all’errore manifesto, alla completezza degli elementi considerati e al rispetto delle garanzie procedurali essenziali.

Come è indicizzato

Materierisoluzione bancariaunione bancariadiritto di proprietàdiritto di difesa e diritto di essere ascoltatocontrollo giurisdizionale degli atti tecnici ed economici complessi

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