Tribunale, Sentenza T-330/20
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 22 novembre 2023. — ACMO Sàrl e a. contro Comitato di risoluzione unico. — Unione economica e monetaria – Unione bancaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (SRM) – Risoluzione del Banco Popular Español – Decisione del SRB (CRU) che rifiuta di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione – Valutazione della differenza di trattamento – Indipendenza del perito. — Causa T-330/20
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di diversi investitori contro la decisione del SRB che negava loro un indennizzo a seguito della risoluzione del Banco Popular. Ha ritenuto infondate le censure sulla stima della differenza di trattamento, sulla durata ipotetica della liquidazione, sulla valutazione di crediti, immobili e rischi legali, nonché sulla presunta mancanza di indipendenza del perito Deloitte. Il Tribunale ha inoltre escluso che il SRB abbia delegato a tale perito il proprio potere decisionale, ribadendo il controllo giurisdizionale limitato alle valutazioni economiche complesse.
Annullamento richiesto della decisione del SRB che nega un indennizzo agli azionisti e creditori del Banco Popular: valutazione della differenza di trattamento e indipendenza del perito
La questione giuridica
Se il SRB abbia commesso errori manifesti di valutazione nell’approvare la valutazione 3 sulla differenza di trattamento ai fini dell’eventuale indennizzo ex articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014; se il perito incaricato fosse effettivamente indipendente ai sensi del regolamento delegato 2016/1075; e se il SRB abbia indebitamente delegato a tale perito i propri poteri decisionali.
Principio di diritto
Il Tribunale ha confermato che, in materia di indennizzo post-risoluzione, il SRB può basarsi su una valutazione indipendente tecnica ed economica senza violare il diritto dell’Unione, purché verifichi l’indipendenza del perito e la conformità della valutazione al quadro normativo. Il sindacato giurisdizionale resta limitato all’errore manifesto: le ricorrenti devono dimostrare che le ipotesi della valutazione siano prive di plausibilità, non potendo il Tribunale sostituire la propria stima a quella del perito. Nel caso Banco Popular, nessuno dei profili contestati ha privato di plausibilità la valutazione 3, il perito è stato ritenuto indipendente e non vi è stata alcuna delega indebita di poteri decisionali, cosicché il ricorso è stato respinto integralmente.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Regolamento (UE) n. 806/2014
- Direttiva 2014/59/UE
- Regolamento delegato (UE) 2016/1075
- Regolamento delegato (UE) 2018/344
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 41
- Regolamento di procedura del Tribunale, articoli 84 e 85
- Articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014
- Articolo 20 del regolamento n. 806/2014
- Articoli 38, 39, 40 e 41 del regolamento delegato 2016/1075
- Articolo 4, paragrafo 3, del regolamento delegato 2018/344
- Articolo 85, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE
Annullamento della decisione del SRB sul mancato indennizzo nel caso Banco Popular
La pronuncia riguarda un ricorso diretto ex articolo 263 TFUE contro la decisione del SRB del 17 marzo 2020 che, sulla base della valutazione della differenza di trattamento, ha negato un indennizzo agli azionisti e ai creditori interessati dalle azioni di risoluzione del Banco Popular Español. Il Tribunale, in composizione ampliata, esamina tre motivi: errori manifesti nella valutazione 3, difetto di indipendenza del perito e indebita delega di poteri decisionali.
Fatti e svolgimento della risoluzione
Le ricorrenti erano fondi che detenevano strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 e di classe 2 del Banco Popular, oppure obbligazioni del medesimo emittente. Il 7 giugno 2017 il SRB ha adottato il programma di risoluzione ai sensi del regolamento n. 806/2014, applicando tra l’altro la svalutazione e conversione degli strumenti di capitale e lo strumento della vendita dell’attività d’impresa, poi approvato dalla Commissione con decisione 2017/1246.
Il perito incaricato dal SRB, Deloitte Réviseurs d’Entreprises, aveva prima svolto la valutazione 2 ex articolo 20, paragrafo 10, del regolamento n. 806/2014 e poi la valutazione 3 ex articolo 20, paragrafi 16-18, finalizzata a stabilire se gli azionisti e creditori interessati avessero subito un trattamento peggiore rispetto allo scenario di liquidazione ordinaria. La valutazione 3 concluse che non vi era differenza di trattamento e il SRB, con la decisione impugnata, stabilì che non spettava alcun indennizzo ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera e).
Ricevibilità
Il SRB aveva eccepito l’irricevibilità del ricorso per talune ricorrenti che agivano come rappresentanti o tramite comparti. Il Tribunale non ha esaminato tale eccezione nel merito, poiché ha rilevato che almeno alcune ricorrenti erano sicuramente legittimate ad agire in quanto titolari dirette di strumenti di capitale del Banco Popular e dunque direttamente e individualmente interessate. In applicazione della giurisprudenza costante, non occorreva verificare la legittimazione delle altre ricorrenti.
Controllo giurisdizionale applicabile
Il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza sul controllo limitato delle valutazioni economiche e tecniche complesse. Il giudice dell’Unione può censurare solo errori manifesti, sviamento di potere o superamento dei limiti del potere discrezionale; non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità competente. Tuttavia, deve verificare l’esattezza materiale, l’affidabilità e la coerenza degli elementi considerati, oltre alla loro idoneità a sorreggere le conclusioni tratte. Il Tribunale ha inoltre richiamato l’esigenza di buona amministrazione e di esame imparziale di tutti gli elementi pertinenti, richiamando l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta.
Primo motivo: errori manifesti nella valutazione 3
Le ricorrenti contestavano la valutazione della durata della liquidazione, del portafoglio di crediti non deteriorati, dei crediti in sofferenza, delle attività immobiliari e dei rischi giuridici, sostenendo che la sottostima dei recuperi avrebbe determinato una lesione del loro diritto di proprietà.
Durata dello scenario di liquidazione
Il Tribunale ha ritenuto plausibile l’impostazione secondo cui la liquidazione, pur orientata alla massimizzazione dei recuperi, deve svolgersi entro un termine ragionevole. Ha dato rilievo al diritto spagnolo concorsuale, in particolare alla Ley 22/2003, al suo considerando VII e all’articolo 153, come interpretati dalla giurisprudenza spagnola, nonché alle modifiche introdotte dalla Ley 25/2015 che mirano a evitare proroghe indefinite. Ha quindi confermato la plausibilità degli scenari temporali di 18 mesi, 3 anni e 7 anni, escludendo che il Tribunale potesse accogliere una durata di 10 anni basata sulle perizie di parte.
Portafoglio di crediti non deteriorati
Quanto alla riclassificazione di parte dei crediti in crediti in sofferenza e alle ipotesi di rimborso anticipato, il Tribunale ha osservato che la valutazione 3 era costruita su un esercizio ipotetico e prospettico e che i periti delle ricorrenti proponevano in realtà una valutazione alternativa, fondata su scenari diversi, cosa che non basta a rendere implausibile la valutazione del perito del SRB.
Per i crediti alle imprese, ha ritenuto plausibile l’ipotesi che in una liquidazione del Banco Popular una quota molto elevata del portafoglio sarebbe stata rimborsata anticipatamente, perché le imprese avrebbero cercato un altro fornitore bancario capace di offrire servizi completi. Ha considerato sufficiente la motivazione fornita nel documento esplicativo circa tassi d’interesse, costi di trasferimento, attrattiva dei clienti e strategie di mercato delle banche concorrenti.
Per i mutui ipotecari, il Tribunale ha accettato l’uso di tassi di interesse riferiti all’intera durata del mutuo e non soltanto al tasso iniziale, nonché la considerazione del rapporto prestito/valore e della scadenza residua come fattori di migrazione. Ha poi ritenuto non decisiva la questione degli oneri di estinzione anticipata, poiché la società incaricata della valutazione aveva già tenuto conto dei costi di migrazione e li aveva considerati non dissuasivi.
Ha inoltre respinto la censura sulle nuove inadempienze perché fondata su una lettura erronea della valutazione 3: il riferimento era infatti all’aumento dei rimborsi anticipati, non delle nuove inadempienze. Infine, sul tasso di attualizzazione del residuo del portafoglio, il Tribunale ha ritenuto sufficienti le spiegazioni del perito sull’evoluzione della composizione del portafoglio e dei tassi richiesti dal mercato.
Crediti in sofferenza
Il Tribunale ha confermato la strategia di cessione rapida del portafoglio di crediti in sofferenza entro circa 18 mesi, ritenendola coerente con la logica della liquidazione, con la volatilità dei mercati e con i costi e rischi di una gestione più lunga. Ha inoltre ritenuto giustificato il TRI presunto dal perito, superiore ai dati di mercato, perché una vendita in scenario di liquidazione comporta processi e informazioni meno affidabili e l’impossibilità per il liquidatore di fornire dichiarazioni e garanzie.
Attività immobiliari indirettamente detenute
Il Tribunale ha distinto tra le attività immobiliari direttamente detenute e le società figlie immobiliari del Banco Popular. Ha giudicato plausibile la scelta di cedere queste ultime come imprese in continuità di esercizio entro 18 mesi, invece che lungo l’intero orizzonte di liquidazione, poiché una strategia più lunga avrebbe comportato costi, rischi operativi, esigenze di finanziamento e possibile saturazione del mercato immobiliare, senza certezza di maggiori recuperi.
Rischi giuridici
La Corte ha ritenuto plausibile la stima prudenziale dei rischi giuridici. Ha respinto la tesi secondo cui il diritto spagnolo impedirebbe al liquidatore di tener conto di potenziali reclami, richiamando l’articolo 87, paragrafo 4, della Ley 22/2003. Ha inoltre ritenuto che il perito avesse spiegato adeguatamente perché gli accantonamenti del Banco Popular non fossero applicabili in uno scenario di liquidazione e perché potessero sorgere nuovi reclami, anche relativi agli aumenti di capitale del 2012 e del 2016.
Diritto di proprietà
Respinte tutte le censure tecniche, il Tribunale ha concluso che non era dimostrata alcuna lesione del diritto di proprietà: il mancato indennizzo discendeva dalla valutazione secondo cui non vi era differenza di trattamento, valutazione che non era stata smentita da errori manifesti.
Secondo motivo: indipendenza del perito
Le ricorrenti sostenevano che il SRB avesse nominato un perito non indipendente, per i legami pregressi della società con il Banco Popular e con il Banco Santander, nonché per il fatto di aver già svolto la valutazione 2.
Verifica dell’indipendenza da parte del SRB
Il Tribunale ha rilevato che il SRB aveva effettivamente esaminato l’indipendenza del perito, acquisendo varie dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi, anche successive alla nomina, e rispondendo nel merito alle osservazioni presentate nel procedimento di diritto di essere ascoltati. Ha quindi escluso che il SRB avesse delegato al perito la verifica della propria indipendenza.
Rapporti con il Banco Popular
I precedenti rapporti professionali con il Banco Popular non sono stati ritenuti idonei a compromettere l’indipendenza, perché le ricorrenti non hanno dimostrato un nesso tra quei servizi e gli elementi rilevanti della valutazione 3. In particolare, il Tribunale ha escluso che la società fosse stata revisore del Banco Popular o che i servizi resi nel 2015 e nel 2016 incidessero sulla stima della differenza di trattamento.
Rapporti con il Banco Santander
Il Tribunale ha anche escluso che i servizi resi al Banco Santander fossero pertinenti ai sensi dell’articolo 41 del regolamento delegato 2016/1075, perché la valutazione 3 riguardava solo il Banco Popular e non poteva incidere sulla posizione del Banco Santander. Inoltre, l’eventuale annullamento della decisione del SRB non avrebbe alterato la vendita del Banco Popular al Banco Santander, la quale resta protetta dall’articolo 85, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE.
Valutazione 2 e valutazione 3
Il fatto che lo stesso perito avesse svolto anche la valutazione 2 non è stato ritenuto indice di mancanza di indipendenza. Le due valutazioni avevano oggetti, basi fattuali e finalità diverse: la valutazione 2 era una stima provvisoria ex ante, la valutazione 3 una determinazione ex post più precisa. Il Tribunale ha osservato che i risultati non erano identici e che la società aveva più volte indicato in valutazione 2 di non avere elementi sufficienti per una stima affidabile. Non vi era dunque prova che il perito avesse cercato di confermare le conclusioni della valutazione 2.
Terzo motivo: pretesa indebita delega di poteri
Le ricorrenti invocavano il principio Meroni, sostenendo che il SRB avrebbe delegato alla società di valutazione il proprio potere di decidere sull’indennizzo. Il Tribunale ha respinto l’argomento: il regolamento n. 806/2014 impone espressamente al SRB di basarsi su una valutazione indipendente per decidere sull’eventuale indennizzo, ma la decisione finale resta del SRB. La valutazione tecnica è affidata a un perito indipendente proprio perché il quadro normativo lo prevede. Inoltre, il SRB ha verificato la conformità della valutazione 3 ai requisiti di legge e ha risposto alle osservazioni delle parti interessate, sicché non vi è stata alcuna delega di poteri decisionali in senso vietato.
Dispositivo e spese
Il Tribunale ha autorizzato le sostituzioni soggettive richieste da alcune fondi e ha respinto il ricorso. Le ricorrenti sono state condannate alle spese, mentre il Regno di Spagna ha sopportato le proprie.
Principi affermati
La pronuncia conferma che:
- il sindacato del giudice dell’Unione sulle valutazioni economiche e tecniche del SRB è limitato all’errore manifesto;
- il perito indipendente può essere scelto tra soggetti con precedenti rapporti professionali con l’ente risolto o con il successore, purché non vi sia un interesse rilevante che possa influenzare la valutazione;
- l’uso di scenari ipotetici di liquidazione e di ipotesi prudenziali è compatibile con il regolamento n. 806/2014, se adeguatamente motivato;
- l’affidamento a un perito indipendente della valutazione tecnica non costituisce indebita delega del potere decisionale del SRB;
- il mancato indennizzo ex articolo 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 806/2014 è legittimo se la valutazione della differenza di trattamento è plausibile e adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
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