Tribunale, Sentenza T-370/23
Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 4 settembre 2024 (Estratti). — Samer Kamal Al-Assad contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Criterio dell’appartenenza familiare – Eccezione di illegittimità – Necessità che ogni limitazione sia prevista dalla legge – Errore di valutazione – Diritto di proprietà. — Causa T-370/23
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale ha respinto il ricorso di Samer Kamal Al-Assad contro il suo inserimento negli elenchi UE relativi alle misure restrittive nei confronti della Siria. Ha ritenuto legittimo il criterio dell'appartenenza familiare, evidenziando che esso è sufficientemente definito dal contesto normativo e dagli obiettivi perseguiti. Ha inoltre escluso la violazione del principio di legalità, del diritto di proprietà e del principio di non discriminazione.
Misure restrittive contro la Siria: legittimità del criterio dell'appartenenza familiare ai fini dell'inserimento negli elenchi e congelamento dei capitali di un membro della famiglia Assad.
La questione giuridica
Se il criterio dell'appartenenza familiare, introdotto nella normativa UE sulle misure restrittive relative alla Siria e applicato per inserire il ricorrente negli elenchi, sia legittimo alla luce del principio di legalità (articolo 52, paragrafo 1, della Carta), del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata e familiare, nonché del principio di non discriminazione di cui all'articolo 21 della Carta; in via incidentale, se sussistano i presupposti per l'eccezione di illegittimità ai sensi dell'articolo 277 TFUE.
Principio di diritto
Il Tribunale ha stabilito che il criterio dell'appartenenza familiare applicato alle misure restrittive sulla Siria è legittimo, perché è previsto da una base normativa chiara e sufficientemente precisa, letta nel suo contesto e alla luce dell'obiettivo di fare pressione sul regime siriano e prevenire l'elusione delle misure. Tale criterio non viola né il principio di legalità né il diritto di proprietà o il diritto al rispetto della vita privata e familiare, e non integra una discriminazione vietata dall'articolo 21 della Carta, poiché le misure restrittive hanno natura preventiva, non sanzionatoria, sono adottate caso per caso e consentono alla persona interessata di dimostrare di non essere o non essere più associata al regime o di non presentare rischio di elusione.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 277 TFUE
- Articolo 29 TUE
- Articolo 215, paragrafo 2, TFUE
- Articolo 21 TUE
- Articolo 52, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 17, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 7 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 21, paragrafo 1, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
- Articolo 6, paragrafo 3, TUE
- Decisione 2013/255/PESC
- Decisione (PESC) 2015/1836
- Decisione di esecuzione (PESC) 2023/847
- Regolamento (UE) n. 36/2012
- Regolamento (UE) 2015/1828
- Regolamento di esecuzione (UE) 2023/844
- Articolo 8, paragrafo 1, CEDU
- Articolo 1 del protocollo n. 1 alla CEDU
- Articolo 14 CEDU
Misure restrittive contro la Siria: legittimità del criterio dell'appartenenza familiare
La sentenza riguarda un ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale contro una decisione PESC e un regolamento di esecuzione relativi alle misure restrittive adottate dall'Unione in considerazione della situazione in Siria. Il ricorrente contestava il suo inserimento negli elenchi UE in quanto membro della famiglia Assad.
Fatti e contesto normativo
Il Tribunale ricorda che, con la decisione 2015/1836 e il regolamento 2015/1828, l'Unione ha rafforzato il regime sanzionatorio sulla Siria introducendo, tra gli altri, il cosiddetto criterio dell'appartenenza familiare, fondato sul rilievo che il potere nel regime siriano è concentrato nelle mani di membri influenti delle famiglie Assad e Makhlouf. Tale criterio si aggiunge al criterio generale di associazione al regime siriano e mira a rendere più efficace il congelamento dei capitali e delle risorse economiche e le restrizioni all'ingresso.
Motivi dell'inserimento del ricorrente
Il Consiglio aveva giustificato l'inserimento del nome del ricorrente con due elementi: la sua qualità di membro della famiglia Assad e il suo operare nell'ambito del commercio di stupefacenti, in particolare nella produzione di Captagon, attività ritenuta collegata al regime e fonte di finanziamento della sua capacità repressiva.
Eccezione di illegittimità e ricevibilità
Il ricorrente aveva sollevato un'eccezione di illegittimità ex articolo 277 TFUE contro il criterio dell'appartenenza familiare. Il Tribunale ha respinto l'eccezione di irricevibilità formulata dal Consiglio, ritenendo che il ricorso fosse sufficientemente chiaro e preciso e che il Consiglio avesse potuto difendersi nel merito.
Primo profilo: principio di legalità e diritti fondamentali
Il ricorrente sosteneva che il criterio dell'appartenenza familiare fosse troppo impreciso per soddisfare l'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, con conseguente violazione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della vita privata e familiare. Il Tribunale ha ricordato che una limitazione dei diritti fondamentali deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale del diritto, perseguire un obiettivo di interesse generale e risultare proporzionata.
Il giudice dell'Unione ha tuttavia osservato che il criterio non consente di colpire indiscriminatamente tutte le persone che portano il cognome Assad: esso è circoscritto dal considerando 7 della decisione 2015/1836 e si riferisce alle persone legate alla famiglia Assad attualmente al potere in Siria. Inoltre, le decisioni di inserimento sono adottate caso per caso e il ricorrente non aveva dimostrato che il criterio fosse tale da violare il principio di legalità. Ne è conseguita anche l'esclusione della violazione del diritto di proprietà e del diritto al rispetto della reputazione.
Secondo profilo: asserita discriminazione
Il ricorrente sosteneva che essere sottoposto a misure restrittive solo per appartenenza familiare integrasse una discriminazione contraria all'articolo 21 della Carta. Il Tribunale ha ricordato che il principio di parità di trattamento impone di non trattare in modo diverso situazioni analoghe senza giustificazione obiettiva e ragionevole.
Secondo il Tribunale, le misure restrittive non hanno natura sanzionatoria ma preventiva: esse mirano a fare pressione sul regime siriano e a ridurre il rischio di elusione. Il criterio dell'appartenenza familiare riguarda una categoria delimitata di persone, e il ricorrente non aveva indicato esempi concreti di trattamento differenziato rispetto a soggetti in situazione analoga. Inoltre, la normativa consente a ciascun interessato di dimostrare di non essere, o non essere più, associato al regime o di non presentare un concreto rischio di elusione.
Ragionamento decisivo del Tribunale
Il Tribunale ha valorizzato il contesto sistematico della normativa siriana: il criterio dell'appartenenza familiare è legato all'obiettivo di incidere sulla cerchia vicina al regime e di evitare che le restrizioni vengano aggirate attraverso i membri delle famiglie Assad e Makhlouf. Perciò, pur essendo formulato in termini ampi, il criterio è stato ritenuto sufficientemente chiaro, preciso e prevedibile, se interpretato alla luce della finalità perseguita.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso e ha condannato il ricorrente alle spese. Non ha quindi accolto la domanda di annullamento delle misure restrittive nella parte in cui lo riguardavano.
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