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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-503/23

Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 settembre 2024 (Estratti). — Ammar Sharif contro Consiglio dell'Unione europea. — Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Siria – Congelamento dei capitali – Restrizioni in materia di ammissione nel territorio degli Stati membri – Mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone, delle entità e degli organismi interessati – Criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf – Eccezione di illegittimità – Errori di valutazione – Responsabilità extracontrattuale. — Causa T-503/23

Giurisprudenza europea62023TJ0503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Ammar Sharif contro il mantenimento del suo nome negli elenchi UE di misure restrittive contro la Siria. Secondo il giudice, il criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf non determina una discriminazione illegittima, perché le persone interessate possono confutare la presunzione di associazione al regime siriano. Il Tribunale esclude inoltre che la sola evoluzione della situazione di Rami Makhlouf imponga, nel presente giudizio, di rimettere in discussione la posizione di Sharif. Nessun risarcimento è dovuto.

Misure restrittive contro la Siria: legittimità del mantenimento di Ammar Sharif negli elenchi UE sulla base del criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf e rigetto della domanda di annullamento e risarcimento

La questione giuridica

Se il criterio di inserimento fondato sull’associazione a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf, previsto dalla normativa UE sulle misure restrittive contro la Siria, violi il principio di parità di trattamento e se, in concreto, il Consiglio disponesse di una base fattuale sufficiente per mantenere il nome del ricorrente negli elenchi; in subordine, se sussistano i presupposti per la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato che il criterio di inserimento basato sull’associazione a taluni membri delle famiglie Assad o Makhlouf non viola il principio di parità di trattamento, poiché le persone colpite possono, in linea di principio e in concreto, avvalersi delle clausole di deroga/uscita previste dall’articolo 27, paragrafo 3, e dall’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC, nonché dell’articolo 15, paragrafo 1 bis, del regolamento n. 36/2012. Ha inoltre ritenuto che il Consiglio disponesse di elementi sufficienti per mantenere il nome di Ammar Sharif negli elenchi, respingendo gli argomenti relativi alla pretesa dipendenza della sua posizione da quella di Rami Makhlouf e, di conseguenza, ha respinto integralmente il ricorso, comprese la domanda di risarcimento e l’eccezione di illegittimità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 268 TFUE
  • Articolo 277 TFUE
  • Articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC
  • Articolo 28, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, della decisione 2013/255/PESC
  • Decisione (PESC) 2015/1836
  • Articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b), del regolamento (UE) n. 36/2012
  • Regolamento (UE) 2015/1828
  • Decisione (PESC) 2023/1035
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027
  • Decisione di esecuzione (PESC) 2016/1897
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1893
  • Decisione (PESC) 2017/917
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2017/907
  • Decisione (PESC) 2018/778
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2018/774
  • Decisione (PESC) 2019/806
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2019/798
  • Decisione (PESC) 2020/719
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/716

Misure restrittive contro la Siria: mantenimento di Ammar Sharif negli elenchi UE

Il Tribunale, Quinta Sezione, decide un ricorso diretto proposto da Ammar Sharif contro il Consiglio dell’Unione europea in materia di sanzioni settoriali e individuali adottate in considerazione della situazione in Siria. La controversia riguarda il mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi delle persone soggette a congelamento dei capitali e restrizioni di ammissione.

Fatti e procedimento

Il ricorrente era già stato inserito negli elenchi UE con atti del 2016, mantenuto con atti successivi, ed era stato qualificato inizialmente come imprenditore siriano di spicco operante in Siria. Con gli atti del 2020, la motivazione era stata sostituita con il richiamo alla sua associazione a un membro della famiglia Makhlouf, in quanto cognato di Rami Makhlouf. Nel 2023 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2023/1035 e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1027, mantenendo invariato il motivo di inserimento.

Il Tribunale ricorda anche che in precedenza aveva già respinto i ricorsi del medesimo soggetto contro gli atti del 2016-2018 e contro gli atti del 2019-2020, rilevando che gli inserimenti erano suffragati da elementi concreti, precisi e concordanti. Le sentenze anteriori non sono state appellate dal ricorrente.

Domande formulate dal ricorrente

Ammar Sharif chiedeva:

  • l’annullamento degli atti impugnati nella parte in cui lo riguardano, ai sensi dell’articolo 263 TFUE;
  • il risarcimento dei danni, ai sensi dell’articolo 268 TFUE;
  • in via incidentale, la dichiarazione di inapplicabilità, ai sensi dell’articolo 277 TFUE, delle disposizioni della decisione 2013/255/PESC e del regolamento n. 36/2012 che introducono il criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf.

Normativa rilevante

Il giudice richiama, in particolare:

  • la decisione 2013/255/PESC, come modificata dalla decisione 2015/1836, segnatamente l’articolo 27, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 2, lettera b), e paragrafo 3;
  • il regolamento (UE) n. 36/2012, come modificato dal regolamento 2015/1828, segnatamente l’articolo 15, paragrafo 1 bis, lettera b);
  • gli atti di esecuzione e modifica adottati negli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2023.

Primo motivo: eccezione di illegittimità e parità di trattamento

Il ricorrente sosteneva che il criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf violasse il principio di parità di trattamento, perché, a differenza di altre categorie di destinatari delle misure, per tale categoria sarebbe impossibile, in teoria e in pratica, confutare la presunzione di associazione al regime siriano.

Il Tribunale respinge tale censura. Sottolinea che le disposizioni dell’articolo 27, paragrafo 3, e dell’articolo 28, paragrafo 3, della decisione 2013/255 si applicano a tutte le categorie di persone menzionate al paragrafo 2 dei medesimi articoli, comprese quindi le persone associate ai membri delle famiglie Assad o Makhlouf. Non vi è dunque una differenza di trattamento illegittima.

Quanto all’asserita impossibilità pratica di confutare la presunzione, il Tribunale osserva che la normativa non impone di dimostrare la rottura del vincolo familiare. La presunzione può essere confutata mediante elementi idonei a dimostrare l’assenza o cessazione del legame con il regime, l’assenza di influenza su di esso oppure l’assenza di un concreto rischio di elusione. Anche chi è legato da vincoli matrimoniali può dimostrare di essersi distaccato dal regime con la propria condotta individuale.

Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza della Corte secondo cui la decisione 2013/255 non stabilisce una presunzione assoluta di sostegno o associazione al regime siriano nei confronti dei membri delle famiglie Assad o Makhlouf. Di conseguenza, neppure le persone a loro collegate si trovano in una situazione di irrefutabilità automatica. L’eccezione di illegittimità è quindi respinta.

Secondo motivo: assenza di base fattuale sufficiente ed errore di valutazione

Il ricorrente sosteneva che la propria posizione dipendesse ormai unicamente da quella di Rami Makhlouf e che il Consiglio non avesse debitamente riesaminato la situazione di quest’ultimo, il quale sarebbe uscito dalla cerchia del potere siriano.

Il Tribunale respinge anche questo motivo. Ricorda che il proprio sindacato riguarda la legittimità del mantenimento del nome del ricorrente negli elenchi, non la legittimità degli atti che riguardano direttamente Rami Makhlouf. La circostanza che la posizione di Sharif sia connessa a quella di Makhlouf non consente di spostare l’oggetto del giudizio sugli atti adottati nei confronti di terzi.

Il Tribunale rileva inoltre che gli atti concernenti Rami Makhlouf non erano stati ritirati né sospesi. In mancanza di tali effetti, essi continuavano a produrre conseguenze giuridiche. Il ricorrente, peraltro, disponeva della possibilità di presentare al Consiglio una richiesta di riesame o osservazioni ai sensi dell’articolo 32, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 36/2012, possibilità che egli non aveva utilizzato.

Dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna Ammar Sharif alle spese. Di conseguenza, sono respinte sia la domanda di annullamento sia la domanda di risarcimento danni.

Principi affermati

La pronuncia conferma che:

  • il criterio dell’associazione a membri delle famiglie Assad o Makhlouf è compatibile con il principio di parità di trattamento;
  • la presunzione di associazione al regime siriano non è assoluta e può essere confutata con elementi concreti;
  • nel giudizio di annullamento contro il mantenimento negli elenchi, il Tribunale non può sostituirsi al controllo della posizione di terzi non impugnati dal ricorrente;
  • la possibilità di chiedere il riesame amministrativo resta aperta e rileva nel valutare la correttezza del sistema sanzionatorio.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunecongelamento dei capitalisanzioni contro la Siriaresponsabilità extracontrattuale dell’unione

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