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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-59/22

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 4 settembre 2024. — Conserve Italia - Consorzio Italiano fra cooperative agricole Soc. coop. agr. e Conserves France contro Commissione europea. — Concorrenza – Intese – Mercato delle conserve vegetali – Decisione che constata un’infrazione all’articolo 101 TFUE – Gravità e durata dell’infrazione – Ammenda – Importo di base – Importo supplementare a titolo dissuasivo – Massimo edittale dell’ammenda – Nozione di “impresa” – Nozione di “associazione di imprese” – Fatturato pertinente – Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 – Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006. — Causa T-59/22

Giurisprudenza europea62022TJ0059

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di Conserve Italia e Conserves France contro l’ammenda di 20 milioni di euro inflitta dalla Commissione per la partecipazione a un’intesa nel mercato delle conserve vegetali. La Corte conferma che la Conserve Italia è un’impresa ai fini del massimale sanzionatorio e che la Commissione ha correttamente applicato gli orientamenti del 2006 nella determinazione dell’importo di base. Sono respinte anche le contestazioni su valore delle vendite, gravità, durata e importo supplementare dissuasivo.

Ammenda antitrust per intesa nel mercato delle conserve vegetali: qualificazione della Conserve Italia come impresa e corretta determinazione del massimale e dell’importo di base della sanzione

La questione giuridica

Se la Commissione abbia erroneamente qualificato la Conserve Italia come "impresa" anziché come "associazione di imprese" ai fini del massimale dell’ammenda ex articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 1/2003; se abbia correttamente determinato il valore delle vendite, la gravità, la durata e l’importo supplementare dissuasivo ai fini del calcolo dell’ammenda secondo gli orientamenti del 2006.

Principio di diritto

Il Tribunale conferma che una cooperativa può essere qualificata, al tempo stesso, come impresa e, se del caso, come associazione di imprese, ma ai fini del massimale dell’ammenda ex articolo 23, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento n. 1/2003 rileva il fatto che essa svolga un’attività economica autonoma nel mercato interessato. Nel caso di specie, la Conserve Italia era un’impresa perché produceva e vendeva conserve vegetali; pertanto la Commissione poteva correttamente calcolare il tetto del 10% sul suo fatturato consolidato, senza applicare il regime speciale delle associazioni di imprese. Parimenti, il Tribunale valida la scelta del valore delle vendite nel SEE, il coefficiente di gravità del 18%, il computo dell’intera durata della partecipazione e l’importo supplementare dissuasivo del 18%, respingendo integralmente il ricorso e confermando l’ammenda di 20 milioni di euro.

Norme richiamate

  • Articolo 101 TFUE
  • Articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE
  • Articolo 263, quarto comma, TFUE
  • Articolo 261 TFUE
  • Articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 23, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Articolo 31 del regolamento (CE) n. 1/2003
  • Regolamento (CE) n. 773/2004
  • Comunicazione sul trattamento favorevole nelle intese tra imprese (clemenza)
  • Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Ammenda antitrust per intesa nel mercato delle conserve vegetali: qualificazione della Conserve Italia come impresa e corretta determinazione del massimale e dell’importo di base della sanzione

Il Tribunale, Prima Sezione, decide su un ricorso ex articolo 263 TFUE contro una decisione della Commissione che accerta un’infrazione all’articolo 101 TFUE e all’articolo 53 dell’accordo SEE nel settore delle conserve vegetali. Le ricorrenti contestano soprattutto il metodo di calcolo dell’ammenda di 20 milioni di euro.

Fatti e procedimento amministrativo

La Conserve Italia e la controllata Conserves France operano nel settore agroalimentare. Nel 2013 la Conserve Italia ha chiesto la clemenza; nel 2017 la Commissione ha avviato il procedimento e, dopo la fase istruttoria e la comunicazione degli addebiti, ha adottato la decisione impugnata il 19 novembre 2021.

La Commissione ha accertato una partecipazione a un’infrazione unica, durata dal 15 marzo 2000 al 1º ottobre 2013, consistente in coordinamento dei prezzi, ripartizione dei mercati e scambio di informazioni sensibili relativi a conserve vegetali vendute al dettaglio e nella ristorazione. Le ricorrenti avevano preso parte a due accordi distinti: l’accordo 4P/4P e l’accordo mais.

Determinazione dell’ammenda da parte della Commissione

Ai fini del calcolo, la Commissione ha:

  • preso come base il valore delle vendite della Conserve Italia nel SEE relative ai prodotti coinvolti;
  • applicato un coefficiente di gravità del 18%;
  • considerato la durata dell’infrazione per l’intero periodo di partecipazione;
  • aggiunto un importo supplementare del 18% a titolo dissuasivo;
  • ridotto l’importo del 20% per circostanze attenuanti;
  • applicato il tetto del 10% sul fatturato totale consolidato della Conserve Italia;
  • concesso una riduzione del 50% per clemenza e un’ulteriore riduzione per incapacità contributiva.

Primo motivo: massimale dell’ammenda e nozione di impresa/associazione di imprese

Le ricorrenti sostenevano che la Conserve Italia dovesse essere trattata come associazione di imprese e che, quindi, il massimale del 10% andasse calcolato sul fatturato dei soli membri attivi sul mercato interessato, ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento n. 1/2003 e del punto 33 degli orientamenti del 2006.

Il Tribunale respinge tale tesi. Ricorda che, nel diritto della concorrenza, la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un’attività economica, a prescindere dallo status giuridico e dalle modalità di finanziamento. La Conserve Italia svolge attività economica nel mercato delle conserve vegetali, producendo e vendendo tali prodotti; è quindi correttamente qualificata come impresa.

Il fatto che essa possa anche essere qualificata come associazione di imprese non esclude la qualifica di impresa. La struttura cooperativa o mutualistica non sottrae l’entità all’applicazione delle regole di concorrenza. Inoltre, le imprese agricole socie non operavano nel mercato delle conserve vegetali, ma nel mercato a monte degli ortofrutticoli freschi: di conseguenza, non ricorrevano le condizioni per applicare il regime speciale delle associazioni di imprese.

Secondo motivo: determinazione dell’importo di base

Le ricorrenti contestavano quattro aspetti: valore delle vendite, gravità, durata e importo supplementare dissuasivo.

Valore delle vendite

Il Tribunale conferma che, ai sensi del punto 13 degli orientamenti del 2006, il valore delle vendite va riferito al mercato interessato dall’infrazione nell’area geografica pertinente, che nel caso di specie è l’intero SEE. La Commissione poteva quindi prendere in considerazione le vendite della Conserve Italia nell’intero SEE, non solo negli Stati membri in cui gli accordi erano stati espressamente attuati.

Inoltre, il punto 14 degli orientamenti, che si riferisce alle associazioni di imprese quando l’infrazione riguarda le attività dei membri, non era applicabile, perché l’infrazione riguardava l’attività della Conserve Italia e non quella dei soci agricoli.

Gravità dell’infrazione

Il coefficiente del 18% viene confermato. Il Tribunale osserva che si tratta di un cartello orizzontale avente ad oggetto fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati, cioè una delle più gravi restrizioni della concorrenza. In tali casi gli orientamenti indicano che la proporzione del valore delle vendite si colloca normalmente sui livelli più alti previsti.

Le circostanze invocate dalle ricorrenti, come la partecipazione solo a due accordi o il ruolo asseritamente minore, non incidono sulla valutazione della gravità, perché la Commissione le ha già valorizzate come circostanze attenuanti, applicando una riduzione del 20% sull’importo di base.

Durata dell’infrazione

La Commissione aveva ritenuto che la partecipazione della Conserve Italia fosse continuata per tutto il periodo indicato nella decisione. Il Tribunale afferma che la mancata partecipazione a singole riunioni non spezza, di per sé, la continuità dell’infrazione, in mancanza di un distacco pubblico e inequivoco dall’intesa.

Le ricorrenti non hanno fornito elementi idonei a contestare l’accertamento della Commissione né hanno dimostrato una dissociazione pubblica dagli accordi illeciti. Pertanto, è corretto prendere in considerazione l’intero periodo ai fini dell’applicazione del punto 24 degli orientamenti.

Importo supplementare dissuasivo

L’importo supplementare del 18% è confermato in base al punto 25 degli orientamenti. Il Tribunale rileva che il carattere particolarmente grave dell’intesa, la sua estensione geografica e la sua attuazione giustificavano pienamente una componente dissuasiva.

Le circostanze relative alla clemenza, al ruolo minore o alla mancanza di rischio di recidiva non impedivano l’applicazione dell’importo supplementare, poiché tali elementi erano già stati considerati in altre fasi del calcolo, in particolare come attenuanti e nella riduzione per clemenza.

Esito del giudizio e spese

Non avendo le ricorrenti dedotto motivi distinti e fondati a sostegno della richiesta di riduzione dell’ammenda nell’ambito della competenza estesa al merito, il Tribunale conferma integralmente l’importo di 20 milioni di euro.

Il ricorso è quindi respinto integralmente e le ricorrenti sono condannate alle spese, incluse quelle del procedimento sommario.

Principi affermati

  • Una stessa entità può essere, ai fini del diritto della concorrenza, sia impresa sia associazione di imprese.
  • Ai fini del tetto del 10% dell’ammenda, ciò che rileva è l’esercizio di un’attività economica nel mercato interessato dall’infrazione.
  • Per il valore delle vendite, conta il mercato geografico dell’intesa nel SEE, non soltanto gli Stati in cui essa è stata materialmente applicata.
  • Nei cartelli orizzontali di fissazione dei prezzi e ripartizione dei mercati, un coefficiente di gravità elevato e un importo supplementare dissuasivo sono normalmente giustificati.
  • La continuità dell’infrazione non è esclusa dalla mancata partecipazione a singole riunioni, se non vi è distacco pubblico e inequivoco dall’intesa.

Come è indicizzato

Materieconcorrenzaintesesanzioni antitrustcalcolo delle ammendecooperative agricole

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