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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-694/22

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 4 settembre 2024. — CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl) contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell’Unione europea denominativo CAMOMILLA italia – Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore CAMOMILLA – Impedimento alla registrazione relativo – Comparazione dei prodotti – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Potere di riforma del Tribunale. — Causa T-694/22

Giurisprudenza europea62022TJ0694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale dell’Unione annulla e riforma parzialmente la decisione dell’EUIPO sul marchio CAMOMILLA italia. Esclude il rischio di confusione solo per gli articoli di abbigliamento della classe 25, perché non simili ai prodotti tessili del marchio anteriore CAMOMILLA. Per il resto conferma la nullità, ritenendo sufficiente la somiglianza o l’identità dei prodotti della classe 18 e la forte somiglianza tra i segni. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

Marchio UE CAMOMILLA italia: il Tribunale esclude il rischio di confusione solo per gli "articoli di abbigliamento (esclusi gli accappatoi)" della classe 25, confermando invece la nullità per gli altri prodotti contestati; chiarito anche il limite del potere di riforma e l’inammissibilità di una limitazione dell’elenco prodotti che altera l’oggetto della lite.

La questione giuridica

Nel giudizio di annullamento contro la decisione della commissione di ricorso dell’EUIPO, si discuteva: 1) se i prodotti designati dal marchio contestato della classe 25 ("articoli di abbigliamento") fossero simili ai prodotti tessili della classe 24 coperti dal marchio anteriore e, quindi, se sussistesse un rischio di confusione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009; 2) se gli ombrelloni della classe 18 fossero simili agli ombrelli del marchio anteriore; 3) se il Tribunale potesse prendere in considerazione una limitazione dei prodotti del marchio contestato proposta dopo la decisione impugnata; 4) se fosse possibile accogliere la domanda di riforma sostituendosi alla commissione di ricorso.

Principio di diritto

In materia di nullità di un marchio dell’Unione, il Tribunale afferma che gli "articoli di abbigliamento (esclusi gli accappatoi)" della classe 25 non sono simili ai prodotti tessili della classe 24 del marchio anteriore, perché abbigliamento e tessili per la casa/lettto differiscono normalmente per natura, funzione, destinazione, origine e canali di distribuzione; di conseguenza, per tali prodotti manca il rischio di confusione e la nullità deve essere respinta. Viceversa, per gli altri prodotti contestati il Tribunale conferma la valutazione della commissione di ricorso: gli ombrelloni sono solo debolmente simili agli ombrelli, ma la quasi identità dei segni basta a far sussistere il rischio di confusione; i bauli, i vanity cases, le borse e gli altri contenitori della classe 18 presentano una somiglianza sufficiente, mentre gli "articoli in queste materie non compresi in altre classi [cuoio e sue imitazioni]" sono idonei a ricomprendere le valigie in cuoio o sue imitazioni e possono quindi essere considerati identici alle valigie del marchio anteriore. Il Tribunale può riformare la decisione solo quando, sulla base degli elementi accertati, è in grado di pronunciare la decisione che la commissione di ricorso avrebbe dovuto adottare; inoltre, una limitazione dei prodotti proposta dopo la decisione impugnata non è presa in considerazione se modifica l’oggetto della lite.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 207/2009
  • Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 33, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/1001
  • Articolo 188 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale

Marchio dell’Unione europea CAMOMILLA italia: nullità parziale e rischio di confusione

La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di dichiarazione di nullità del marchio UE denominativo CAMOMILLA italia. Il Tribunale esamina in particolare la comparazione tra i prodotti delle classi 18, 24 e 25 e la possibilità di prendere in considerazione una limitazione dell’elenco dei prodotti proposta dopo la decisione impugnata.

Fatti e svolgimento del procedimento amministrativo

Camomilla Srl aveva chiesto la nullità del marchio contestato, fondandosi sul marchio UE anteriore denominativo CAMOMILLA. La domanda era basata, tra l’altro, sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, relativo al rischio di confusione. La divisione di annullamento aveva accolto la domanda per una parte dei prodotti delle classi 18, 24 e 25; la commissione di ricorso aveva poi respinto il ricorso della titolare del marchio contestato, ritenendo sussistente un rischio di confusione.

Normativa applicabile

Poiché la domanda di registrazione del marchio contestato era stata depositata il 31 luglio 2010, la controversia è stata esaminata alla luce del regolamento (CE) n. 207/2009. Il Tribunale ricorda che i riferimenti al regolamento (UE) 2017/1001 devono essere letti, nel caso di specie, come riferiti alle disposizioni corrispondenti del regolamento n. 207/2009, di contenuto identico. Sono richiamati anche gli articoli 53, paragrafo 1, lettera a), 43, paragrafo 1, e le norme processuali sugli oneri di spesa e sul divieto di mutamento dell’oggetto della lite.

Ammissibilità della limitazione dei prodotti proposta in giudizio

La ricorrente aveva chiesto al Tribunale di prendere atto di una successiva limitazione dell’elenco dei prodotti della classe 25, sostituendo la generica categoria degli "articoli di abbigliamento" con un lungo elenco di capi specifici. Il Tribunale respinge tale richiesta come irricevibile, perché la modifica proposta, intervenuta dopo la decisione impugnata, avrebbe alterato l’oggetto della lite dinanzi al Tribunale in violazione dell’articolo 188 del regolamento di procedura. Il Tribunale precisa inoltre che, sebbene il ricorso fosse formulato soprattutto come domanda di riforma, dal contenuto emergeva anche una domanda di annullamento.

Comparazione tra classe 25 e classe 24: errore della commissione di ricorso

Il punto centrale della decisione riguarda la comparazione tra gli "articoli di abbigliamento (esclusi gli accappatoi)" del marchio contestato e i prodotti tessili della classe 24 coperti dal marchio anteriore. Il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui, normalmente, tessuti e prodotti tessili della classe 24, da un lato, e abiti e calzature della classe 25, dall’altro, differiscono per natura, destinazione, origine e canali di distribuzione. Solo in casi particolari può esservi somiglianza, ad esempio quando un produttore di tessuti estende la propria attività agli abiti o viceversa, oppure in ipotesi specifiche di prodotti come asciugamani e accappatoi.

Nel caso concreto, il Tribunale rileva che non vi erano elementi per ricondurre i prodotti della classe 24 a una relazione di somiglianza con gli articoli di abbigliamento contestati. La commissione di ricorso aveva dunque commesso un errore nel ritenere tali prodotti simili e, conseguentemente, nel concludere per un rischio di confusione. La semplice presenza nel segno contestato di una categoria ampia di "articoli di abbigliamento" non consente, secondo il Tribunale, di estendere automaticamente il confronto a prodotti che non presentano quella necessaria connessione commerciale e funzionale.

Comparazione tra classe 18 e classe 18: conferma della valutazione dell’EUIPO

Per quanto riguarda i prodotti della classe 18, il Tribunale conferma sostanzialmente l’analisi della commissione di ricorso.

  • Ombrelloni e ombrelli: il Tribunale ritiene che la somiglianza sia solo debole, non media, perché i due prodotti hanno finalità e utilizzo non coincidenti, canali di distribuzione spesso diversi e destinatari non necessariamente sovrapponibili. Tuttavia, la quasi identità dei segni basta a compensare il basso grado di somiglianza, mantenendo il rischio di confusione.
  • Bauli e vanity cases rispetto alle valigie: il Tribunale condivide la conclusione di una somiglianza almeno media, evidenziando che tutti questi prodotti servono a trasportare o contenere oggetti, spesso durante i viaggi, e che possono condividere produttori e canali distributivi.
  • Borse, zaini, portafogli e prodotti analoghi rispetto alle valigie: anche qui la somiglianza è ritenuta sufficiente, pur con intensità variabile da bassa a media, in quanto si tratta comunque di contenitori trasportabili con funzione affine.
  • Articoli in cuoio e sue imitazioni non compresi in altre classi: il Tribunale conferma che tale formulazione, per la sua ampiezza, può comprendere anche valigie in cuoio o sue imitazioni; pertanto, rispetto alle "valigie" del marchio anteriore, la commissione di ricorso poteva considerarli identici.

Rischio di confusione e valutazione globale

Il Tribunale ricorda il principio di interdipendenza tra somiglianza dei segni e somiglianza dei prodotti: un basso grado di somiglianza dei prodotti può essere compensato da un’elevata somiglianza dei segni, e viceversa. Nel caso degli ombrelloni, la quasi identità tra i segni CAMOMILLA e CAMOMILLA italia compensa il minor grado di somiglianza dei prodotti. Per gli articoli di abbigliamento della classe 25, invece, l’assenza di somiglianza con i prodotti della classe 24 impedisce di ravvisare il rischio di confusione.

Potere di riforma del Tribunale

Il Tribunale ribadisce che il proprio potere di riforma può essere esercitato solo quando, dopo il controllo della valutazione compiuta dall’EUIPO, sia in grado di stabilire quale decisione avrebbe dovuto adottare la commissione di ricorso. In questo caso, poiché la commissione avrebbe dovuto respingere la nullità per gli "articoli di abbigliamento (esclusi gli accappatoi)", il Tribunale riforma la decisione in tal senso.

Dispositivo e spese

La decisione impugnata è annullata nella parte in cui riconosceva il rischio di confusione per gli articoli di abbigliamento della classe 25 e, in tale misura, è riformata con rigetto della domanda di nullità. Il ricorso è respinto per il resto. Quanto alle spese, il Tribunale dispone che ciascuna parte sopporti le proprie spese, comprese quelle del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.

Come è indicizzato

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