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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19367/2025 del 23/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (sentenza)

La controversia

La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale che, in udienza ex art. 444 c.p.p., aveva applicato la pena concordata per un reato in materia di stupefacenti. Il ricorrente deduceva un unico motivo, denunciando vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge quanto alla statuizione di colpevolezza, sostenendo in sostanza che la sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità dovesse essere considerata destinata all'uso personale e non allo spaccio. La Corte rileva però che il ricorso non attacca la qualificazione giuridica del fatto ma contesta la valutazione di responsabilità già definita con patteggiamento, sicché è proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; inoltre lo ritiene manifestamente infondato perché la motivazione della sentenza impugnata rendeva chiaro il fondamento della ritenuta penale responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che era stato proposto fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. in relazione a una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., e che comunque il motivo era manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal Tribunale di Pavia.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Indicato come limite oggettivo all'ammissibilità del ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; il ricorso è stato ritenuto proposto fuori dei casi consentiti.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo in forma equivalente come norma che limita il ricorso avverso il patteggiamento.

  • Sent. Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata quale parametro per la condanna pecuniaria in caso di inammissibilità, in assenza di elementi per escludere la colpa del ricorrente.

  • Sez. 5, ord. n. 28604 del 04/06/2018

    Citata a sostegno dell'affermazione secondo cui il ricorso è inammissibile se proposto al di fuori dei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è proponibile solo nei limiti espressamente previsti dalla legge; se investe questioni estranee a tali limiti, è inammissibile.
  • Quando la motivazione della sentenza di patteggiamento rende chiaro il fondamento della responsabilità, una censura che miri soltanto a contestare nel merito la qualificazione del fatto o la valutazione della destinazione della sostanza stupefacente non è deducibile nei limiti del ricorso consentito.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

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