Ordinanza n. 2857/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto (Sezione Seconda) n. 1685 del 2 luglio 2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera RFI n. 1/2023 di approvazione del progetto esecutivo della variante V20 per la realizzazione della nuova condotta del metanodotto, decreto di asservimento, ordinanza di occupazione temporanea e verbali di immissione nel possesso
Esito
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Veneto che aveva respinto il ricorso contro gli atti relativi alla realizzazione di una nuova condotta del metanodotto, necessaria nell'ambito dei lavori della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Verona, lotto Brescia Est-Verona. La variante era finalizzata a consentire l'approvvigionamento energetico del sito produttivo ANCAP, rendendo non più operativa la precedente conduttura interferente con le opere ferroviarie e con la morfologia dei luoghi. L'appellante ha dedotto due motivi d'appello, articolati in ulteriori censure, contestando il pregiudizio arrecato ai propri terreni dall'asservimento e dalla localizzazione del nuovo gasdotto. In particolare, sono controverse la destinazione urbanistica dei mappali interessati, la correttezza della ricognizione territoriale posta a fondamento della progettazione e della valutazione della variante, nonché l'effettiva necessità della localizzazione prescelta rispetto alla presenza di altre opere, alla conformazione dei luoghi e agli impatti sulla stabilità del pendio. Il contenuto analitico dei due motivi d'appello non è ulteriormente specificato nell'ordinanza.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha ancora deciso né in rito né nel merito e ha disposto una nuova verificazione, ritenendo giustificata, ai sensi dell'art. 20 c.p.a., la mancata assunzione dell'incarico da parte del Dipartimento dell'Università di Padova. La verificazione è stata affidata al Direttore del Dipartimento di Architettura e ingegneria edile-architettura dell'Università IUAV di Venezia, o a un dipendente da lui designato dotato delle necessarie competenze. Il verificatore dovrà accertare: la destinazione agricola dei mappali interessati dall'asservimento; la corrispondenza tra la ricognizione territoriale contenuta nella documentazione progettuale e lo stato effettivo dei fondi; l'effettiva presenza di opere e vincoli territoriali idonei a imporre l'allontanamento del gasdotto dalla ferrovia; e gli impatti che una diversa localizzazione avrebbe avuto sulla collina e sulla stabilità del pendio. Sono disciplinate le modalità di avviso e partecipazione delle parti, la possibilità di nominare tecnici di fiducia, l'acquisizione di documenti, i termini per la relazione preliminare, le osservazioni delle parti e la relazione finale. È posto a carico dell'appellante un anticipo di 1.500 euro sul compenso del verificatore, impregiudicata la regolazione definitiva delle spese. La fissazione dell'udienza di discussione è riservata all'esito delle operazioni peritali e le spese sono rimesse al definitivo.
Norme richiamate
art. 20 c.p.a.
sussiste, ai sensi dell’art. 20 c.p.a., il giustificato motivo alla mancata assunzione dell’incarico
Il giustificato motivo addotto dal soggetto designato per non assumere l'incarico di verificatore consente di giustificare la mancata esecuzione dell'incombente e di procedere a una nuova designazione.
art. 66 c.p.a.
permane la necessità, al fine del decidere, di disporre la verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a.
La verificazione è disposta quando l'accertamento di specifiche circostanze tecniche e fattuali è necessario per la decisione della controversia.
art. 64, comma 4, c.p.a.
il Collegio potrà trarre argomenti di prova dalla condotta delle parti, ai sensi dell’art. 64, comma 4, c.p.a.
La mancata collaborazione delle parti o degli uffici con il verificatore può essere valutata come argomento di prova.
Massime di principio
- Quando una verificazione già disposta non può essere eseguita per un giustificato motivo comunicato dal soggetto incaricato, il giudice amministrativo può procedere a una nuova designazione senza definire il giudizio nel merito.
- La verificazione ai sensi dell'art. 66 c.p.a. può essere disposta anche in appello quando la decisione richiede l'accertamento tecnico di circostanze territoriali, urbanistiche e progettuali controverse, purché i quesiti siano specificamente individuati.
- Nell'ambito della verificazione, le parti costituite devono poter nominare tecnici di fiducia, assistere alle operazioni peritali e formulare osservazioni sulla relazione preliminare, che devono essere esaminate nella relazione finale.
- La mancata collaborazione delle parti o delle amministrazioni nell'acquisizione degli elementi necessari alla verificazione può essere valutata dal giudice come argomento di prova e incidere sulla regolazione delle spese.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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