Cassazione Civile, Ordinanza n. 23429/2025 del 17/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di acquisizione sanante di aree private occupate e trasformate per la realizzazione di una strada pubblica. Dopo un giudicato amministrativo che aveva ordinato al comune di provvedere ai sensi dell'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 e la nomina di un commissario ad acta, il commissario dispose l'acquisizione delle aree e liquidò un indennizzo. I proprietari contestarono davanti alla Corte d'appello la quantificazione dell'indennizzo, ritenendo che il pregiudizio patrimoniale dovesse comprendere non solo il valore venale della porzione acquisita, ma anche il deprezzamento delle porzioni residue del fondo non espropriate; di conseguenza, sostenevano che le percentuali del 10% per il pregiudizio non patrimoniale e del 5% per l'occupazione illegittima dovessero essere calcolate sull'intero pregiudizio patrimoniale così determinato, e non sul solo valore della porzione ablata. Con il secondo motivo deducevano l'omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'esistenza di fasce di rispetto stradale che avrebbero inciso negativamente sulla capacità edificatoria dei terreni residui.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che nell'acquisizione sanante ex art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, quando l'ablazione riguardi solo parte di un bene unitario, il pregiudizio patrimoniale deve comprendere anche la diminuzione di valore della porzione residua; su tale base vanno poi calcolati sia il pregiudizio non patrimoniale in misura forfetaria del 10%, sia l'indennità per occupazione illegittima nella misura del 5% annuo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale aveva comunque esaminato la questione delle fasce di rispetto e l'aveva motivatamente disattesa, rilevando la genericità delle allegazioni e l'assenza di prova concreta circa l'incidenza urbanistica sulle aree residue. Ne è seguita la cassazione dell'ordinanza impugnata limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per la rideterminazione dell'indennizzo secondo il principio enunciato.
Norme richiamate
ricorso ex art. 702-bis c.p.c.
norma processuale utilizzata per introdurre il giudizio di primo grado in sede ordinaria sommaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
violazione degli articoli 33 e 42-bis del d.P.R. n. 327/2001, in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per denunciare omesso esame di fatto decisivo.
in tema di espropriazione parziale, l'indennizzo deve tener conto della diminuzione di valore della porzione residua del bene; il principio è applicabile anche all'acquisizione sanante.
art. 37, comma 2, d.P.R. n. 327/2001
richiamato come conferma del criterio di calcolo dell'incremento automatico dell'indennità espropriativa sulla base dell'indennità di esproprio complessiva.
art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001
l'indennizzo per acquisizione sanante comprende pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale; il pregiudizio patrimoniale va commisurato al valore venale del bene utilizzato, inteso però come comprensivo della perdita di valore del fondo residuo in caso di espropriazione parziale.
l'indennità di occupazione temporanea va calcolata come percentuale dell'indennità espropriativa complessiva, comprensiva anche del deprezzamento delle porzioni residue.
art. 22-bis d.P.R. n. 327/2001
citato per il collegamento funzionale tra occupazione temporanea ed espropriazione ai fini del criterio di calcolo dell'indennità.
Massime di principio
- Nell'acquisizione sanante di una porzione di bene unitario, il pregiudizio patrimoniale non coincide con il solo valore della porzione acquisita, ma comprende anche la diminuzione di valore della parte residua rimasta al proprietario.
- Le percentuali previste dall'art. 42-bis per il pregiudizio non patrimoniale e per l'occupazione senza titolo devono essere applicate al pregiudizio patrimoniale complessivo, e quindi alla base risarcitoria che incorpora anche il deprezzamento del fondo residuo.
- L'art. 33 del d.P.R. n. 327/2001 esprime un principio generale di integrale ristoro del pregiudizio patrimoniale da ablazione parziale, principio estensibile all'acquisizione sanante ex art. 42-bis.
- L'indennità di occupazione legittima o temporanea deve essere parametrata all'indennità di espropriazione effettivamente dovuta, comprensiva anche delle voci incidenti sulle porzioni residue, quando vi sia unità funzionale tra parte ablata e parte residua.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è configurabile quando la questione fattuale sia stata comunque esaminata dal giudice di merito e motivatamente respinta; inoltre, allegazioni generiche e non supportate da dati concreti non impongono un diverso esito valutativo.
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