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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23912/2023 del 31/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di conferma del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di beni immobili fino a 120.000 euro; i motivi principali erano (i) violazione di legge e principio di irretroattività per l'applicazione dell'art. 578-bis c.p.p. (confisca per equivalente introdotta dal d.lgs. 1.3.2018, n.21) a fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della norma e (ii) violazione di legge e vizi di motivazione sui presupposti giuridici della misura cautelare

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso per cassazione inammissibile. Pur rilevando che la Sesta Sezione ha precedentemente annullato senza rinvio una statuizione analoga (sentenza 16.11.2022, n.47160/22) concernente l'applicazione dell'art. 578-bis a fatti anteriori all'entrata in vigore della norma, il Collegio ha ritenuto che non sussista più il vincolo cautelare reale; per tale ragione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e non sono state disposte condanne alle spese

Norme richiamate

  • art. 578-bis cod. proc. pen. (confisca per equivalente)

    La Corte richiama la questione della applicazione della norma a fatti anteriori alla sua entrata in vigore e richiama la giurisprudenza della Sesta Sezione che ha annullato confische applicate retroattivamente; la pronuncia suggerisce che l'art. 578-bis non può essere applicato per fatti anteriori salvo diversa pronuncia delle Sezioni unite

  • art. 322-ter cod. pen.

    Richiamato nella impugnazione come norma sostanziale connessa ai fatti contestati; la censura invocava violazioni con riferimento a tale fattispecie

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito delle doglianze sulla motivazione e sui presupposti della misura cautelare; invocato per censurare la correttezza del procedimento cautelare

Massime di principio

  • Una norma processuale o sostanziale introdotta successivamente ai fatti (es. art. 578-bis introdotto dal d.lgs. 1.3.2018, n.21) non si applica retroattivamente ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore, salvo chiara disposizione in senso contrario o diversa interpretazione delle Sezioni unite
  • Se, nel corso del giudizio, interviene una pronuncia di legittimità che ha annullato senza rinvio misure analoghe, il ricorso pendente può diventare inammissibile o privo di oggetto se è venuto meno il vincolo cautelare reale che costituisce il motivo del gravame
  • Le questioni di ammissibilità processuale (esistenza di un vincolo cautelare effettivo) possono prevalere sulla trattazione nel merito: anche ricorsi sostanzialmente fondati possono essere dichiarati inammissibili per sopravvenienze
  • In cause di confisca per equivalente con declaratoria di prescrizione del reato, occorre contestare l'applicazione retroattiva della normativa sulla confisca e seguire l'evoluzione della giurisprudenza di legittimità (Sezioni unite/Sesta Sezione) per individuare la strategia difensiva
  • Dal punto di vista difensivo conviene sollevare tempestivamente la questione di legittimità costituzionale o di interpretazione delle norme processuali quando si applicano misure patrimoniali introdotte successivamente ai fatti

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