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Sentenza

Sentenza n. 65/2026 - Salerno, Sezione 2

RECLAMO ex artt. 114, comma 6, c.p.a. e 117, comma 4 c.p.a.

Giustizia amministrativa202301746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: atti esecutivi dell'ordinanza di demolizione e del commissario ad acta, comprendenti un'ordinanza di sgombero e il provvedimento di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune e ausiliari giudiziari)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva agito contro il silenzio del Comune di Castellabate sulla diffida volta alla definizione del procedimento sanzionatorio edilizio relativo a opere abusive consistenti nella realizzazione e nell'ampliamento di un piano secondo mansardato e nell'ampliamento del piano primo. Il TAR aveva accolto il ricorso contro il silenzio, ordinando al Comune di eseguire l'ordinanza di demolizione, e, a seguito dell'inadempimento, aveva nominato il Prefetto di Salerno commissario ad acta. Il reclamante ha quindi proposto reclamo ai sensi degli artt. 114, comma 6, e 117, comma 4, c.p.a. contro l'ordinanza comunale di sgombero, una nota del commissario ad acta relativa alla presenza di ospiti nell'immobile, il provvedimento commissariale di acquisizione gratuita delle opere abusive al patrimonio comunale e ulteriori atti connessi. Il reclamo è stato proposto anche con riferimento ad atti già oggetto di una precedente pronuncia di inammissibilità.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il reclamo inammissibile. In applicazione dell'art. 114, comma 6, c.p.a. e del principio enunciato dall'Adunanza plenaria n. 8 del 2021, gli atti del commissario ad acta devono essere contestati esclusivamente mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza o, nei casi previsti, davanti al giudice del giudizio sul silenzio. Tuttavia, il reclamo era tardivo rispetto al provvedimento di acquisizione gratuita del 7 aprile 2025, già esaminato dal TAR con una precedente sentenza di inammissibilità. Inoltre, una volta consolidatasi l'acquisizione gratuita, il proprietario ha perso definitivamente il diritto di proprietà e ogni potere di disposizione sull'immobile e sull'area di sedime, trasferiti automaticamente e coattivamente al Comune; conseguentemente non era più legittimato a impugnare gli ulteriori atti esecutivi. Le spese già liquidate al commissario ad acta, pari a 1.500 euro oltre spese vive, e all'ausiliario, pari a 1.200 euro oltre spese vive, sono state poste definitivamente a carico del reclamante. Le spese della presente fase sono state compensate per la natura processuale della decisione, la peculiarità delle questioni e l'andamento complessivo del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 6, c.p.a.

    Il giudice conosce di tutte le questioni relative all'ottemperanza, nonché, tra le parti nei cui confronti si è formato il giudicato, di quelle inerenti agli atti del commissario ad acta. Avverso gli atti del commissario ad acta le stesse parti possono proporre, dinanzi al giudice dell'ottemperanza, reclamo, che è depositato, previa notifica ai controinteressati, nel termine di sessanta giorni.

    Gli atti del commissario ad acta sono contestabili dalle parti del giudizio esclusivamente mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza, nel termine di sessanta giorni; il reclamo tardivo è inammissibile.

  • art. 117, comma 4, c.p.a.

    Gli atti emanati dal giudice dell'ottemperanza o dal suo ausiliario sono impugnabili dai terzi estranei al giudicato ai sensi dell'articolo 29, con il rito ordinario.

    Nel giudizio sul silenzio, gli atti del commissario ad acta possono essere reclamati secondo il rito previsto dalla disposizione, mentre i terzi estranei al giudicato devono utilizzare il rito ordinario.

  • art. 29 c.p.a.

    È richiamato dall'art. 117, comma 4, c.p.a. quale rito ordinario per l'impugnazione degli atti del giudice dell'ottemperanza o del suo ausiliario da parte dei terzi estranei al giudicato.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La disciplina sanzionatoria edilizia richiamata nella controversia comporta, in caso di mancata demolizione, l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale delle opere abusive e dell'area di sedime, con perdita della proprietà privata.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito la base normativa per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

Massime di principio

  • Gli atti adottati dal commissario ad acta non possono essere annullati dall'amministrazione in autotutela né impugnati da quest'ultima davanti al giudice della cognizione; devono essere contestati esclusivamente mediante reclamo davanti al giudice dell'ottemperanza ai sensi dell'art. 114, comma 6, c.p.a. o, nei casi relativi al giudizio sul silenzio, ai sensi dell'art. 117, comma 4, c.p.a.
  • Il reclamo contro gli atti del commissario ad acta deve essere depositato entro sessanta giorni dalla conoscenza dell'atto, previa notifica ai controinteressati; la proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità.
  • Dopo il consolidamento dell'acquisizione gratuita al patrimonio comunale, il precedente proprietario perde definitivamente il diritto di proprietà e ogni potere di disposizione sull'immobile e sull'area di sedime e, per tale ragione, non è più legittimato a contestare gli ulteriori atti esecutivi dell'ordinanza di demolizione.
  • L'acquisizione gratuita al patrimonio comunale opera automaticamente e coattivamente quale conseguenza della mancata demolizione delle opere abusive nei termini previsti, determinando il trasferimento della proprietà dell'opera e dell'area di sedime al Comune.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAbusi edilizi e sanzioni
RamiProcesso amministrativoEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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