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Sentenza

Sentenza n. 2572/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Prima bis, -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202300440

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: giudizio definitivo di inidoneità attitudinale ed esclusione dal concorso, nonché il successivo giudizio confermativo adottato in riedizione del potere e la graduatoria finale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato aveva impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti attitudinali che lo aveva dichiarato inidoneo ed escluso dal concorso per il reclutamento di allievi carabinieri, contestando la motivazione, ritenuta generica, stereotipata e contraddittoria rispetto alla relazione psicologica, nonché il difetto di istruttoria e l’inosservanza delle norme tecniche dell’Arma. Aveva inoltre impugnato con motivi aggiunti il successivo verbale del 20 maggio 2022, adottato in diversa composizione in esecuzione della misura cautelare, e la graduatoria finale. In appello ha censurato la decisione del TAR, che aveva dichiarato improcedibile il ricorso originario, irricevibili i motivi aggiunti contro il secondo giudizio e inammissibili quelli rivolti contro la graduatoria. Ha sostenuto che il secondo verbale fosse un atto meramente endoprocedimentale e non immediatamente lesivo, che il termine per impugnarlo non decorresse dal suo deposito nel fascicolo processuale e che sussistessero i presupposti per la rimessione in termini per errore scusabile, anche in ragione delle condizioni di salute del difensore. Nel merito ha dedotto nuovamente difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà con la relazione psicologica, mancata esplicitazione dei criteri valutativi, omessa adeguata considerazione della giovane età e del precedente curriculum militare positivo, nonché vizi propri della riedizione valutativa, compresa la mancata verbalizzazione analitica dei colloqui e il sostanziale appiattimento sulla precedente valutazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto infondate le censure processuali. Il secondo giudizio attitudinale, pur inserito nel procedimento già pendente e privo di autonoma notificazione, aveva la stessa natura provvedimentale del giudizio originario, poiché interrompeva immediatamente il percorso concorsuale del candidato. La notificazione incide sulla conoscibilità e, eventualmente, sull’efficacia dell’atto, ma non sulla sua esistenza né sulla sua lesività. Ai fini della decorrenza del termine di impugnazione è sufficiente la conoscenza formale degli elementi essenziali e della portata dispositiva dell’atto; nel caso concreto il deposito era avvenuto nell’ambito dell’adempimento processuale imposto dal giudice, con partecipazione dell’interessato e una scansione processuale che rendeva doverosa la consultazione del fascicolo. È stata esclusa anche la rimessione in termini: l’art. 37 c.p.a. è di stretta interpretazione e richiede un’oggettiva incertezza normativa o giurisprudenziale, comportamenti ambigui dell’amministrazione, ordini giudiziali erronei o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte. Tali presupposti non ricorrevano, poiché la portata lesiva del giudizio era chiara e il difensore avrebbe potuto conoscere tempestivamente l’atto; l’intervento chirurgico era successivo al deposito e non aveva impedito la tempestiva impugnazione. Nel merito, il Collegio ha rilevato che le valutazioni attitudinali costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o travisamento dei fatti. Non sono emerse tali anomalie. Il giudizio negativo era stato reiterato da una Commissione in diversa composizione, sulla base delle prove attitudinali e del colloquio finale, con esito di compatibilità nell’area cognitiva e di non compatibilità nelle aree comportamentale e dell’assunzione di ruolo. La relazione psicologica non esprimeva un giudizio pienamente positivo, ma evidenziava elementi dubitativi e indicava la necessità di approfondire motivazione, perseveranza, costanza e gestione delle emozioni. L’assenza di patologie psicologiche non esclude l’inidoneità attitudinale allo specifico ruolo. Le precedenti valutazioni positive conseguite in altre selezioni o durante pregresse esperienze militari non vincolano la successiva valutazione, riferita alla specificità delle funzioni dell’Arma dei Carabinieri. È stato escluso anche il difetto di istruttoria, essendo la valutazione affidata a psicologo, perito selettore e Commissione collegiale, sulla base di un procedimento ritenuto pieno e scientificamente validato. Le spese del grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Il termine per impugnare i provvedimenti amministrativi decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza.

    La piena conoscenza degli elementi essenziali e della portata dispositiva dell’atto è sufficiente a far decorrere il termine decadenziale; la mancata conoscenza della motivazione o degli atti istruttori non impedisce necessariamente la decorrenza.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini per errore scusabile è un istituto di stretta interpretazione, giustificato da oggettiva incertezza normativa o giurisprudenziale, comportamenti ambigui dell’amministrazione, ordini giudiziali erronei o gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte.

  • art. 3 l. 241/1990

    La motivazione del giudizio attitudinale è sufficiente quando, alla luce delle regole tecniche applicabili e dell’esito delle valutazioni, consente di comprendere le ragioni della non compatibilità, senza necessità di una motivazione analitica propria di giudizi numerici.

  • art. 24 Cost.

    Il diritto di difesa non comporta una deroga generalizzata ai termini processuali perentori, né rende automaticamente scusabile l’errore della parte.

  • art. 97 Cost.

    I principi di imparzialità e buon andamento non risultano violati quando la valutazione attitudinale è svolta dagli organi tecnici competenti secondo il procedimento previsto e non emergono anomalie manifeste.

Massime di principio

  • Il giudizio di inidoneità attitudinale adottato da una commissione nell’ambito di una procedura concorsuale è immediatamente lesivo quando interrompe il percorso del candidato, anche se formalmente inserito in un verbale e pur avendo natura endoprocedimentale rispetto alla procedura complessiva.
  • La mancata notificazione di un atto amministrativo non ne esclude l’esistenza né la portata provvedimentale; ai fini della decorrenza del termine di impugnazione rileva la conoscenza formale degli elementi essenziali e della portata dispositiva dell’atto.
  • Il deposito di un atto nel fascicolo processuale non determina di regola, da solo, la piena conoscenza utile ai fini della decorrenza del termine di impugnazione; tale regola non opera quando il deposito costituisce adempimento processuale imposto dal giudice, con una scansione che rende doverosa la consultazione del fascicolo e garantisce la conoscibilità dell’atto.
  • La rimessione in termini per errore scusabile è eccezionale e richiede una situazione oggettiva di incertezza normativa o giurisprudenziale, un comportamento ambiguo dell’amministrazione, un ordine giudiziale erroneo o un grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non è sufficiente un errore professionale o una difficoltà soggettiva nella gestione del termine.
  • Le valutazioni attitudinali delle commissioni preposte al reclutamento nelle Forze armate e nelle Forze di polizia costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di manifesta irragionevolezza, abnormità, evidente contraddittorietà o macroscopico travisamento dei fatti.
  • Una precedente idoneità psicoattitudinale, conseguita in altra selezione o durante una diversa esperienza militare, non impedisce un successivo giudizio di inidoneità, poiché i requisiti devono essere valutati in relazione alla specificità del ruolo e delle funzioni oggetto della singola procedura.

Come è indicizzato

MaterieReclutamento e idoneitàConcorsi pubbliciTermini e notificazione del ricorso
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDecadenza e tardività

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