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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9405/2022 del 18/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza d'appello che, pur dichiarando la prescrizione di alcuni reati fiscali e di un capo, aveva riconosciuto nei suoi confronti più condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione (prelievi ingenti dalle casse della "Starbene" negli anni 2005-2006) e le aveva inflitto la pena di anni 3 e mesi 2 con sanzioni accessorie. I quattro motivi di ricorso contestavano: (1) contraddittorietà e manifestazione di illogicità della motivazione in ordine alla valutazione dei prelievi (sostenendo che la società aveva ancora utili fino al 2006 e che i prelievi erano finalizzati all'attività sociale); (2) errata applicazione dell'aggravante ex art. 219 l. fall. poiché, secondo la ricorrente, le distrazioni ripetute costituirebbero un unico reato; (3) violazione del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio; (4) vizio nella dosimetria e nel diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., nonostante la collaborazione processuale e il ruolo tecnico-professionale della ricorrente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito dei singoli motivi ha ritenuto che: (1) la censura relativa alla valutazione dei fatti costituisce una riedizione non consentita della prova in sede di legittimità, atteso che la motivazione di merito non presenta vizi di manifesta illogicità; il giudice di merito ha correttamente rilevato prelievi non giustificati e la mancata registrazione contabile degli incassi del 2005-2006; (2) la tesi sull'irrilevanza della pluralità delle distrazioni è infondata perché la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha chiarito che più condotte di bancarotta mantengono autonomia e si unificano ai fini della pena secondo l'art. 219 l. fall.; (3) l'eccezione generica sul principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è formulata in modo vago e non idonea a travolgere la decisione; (4) il diniego delle attenuanti generiche è stato adeguatamente motivato con riferimento alla gravità degli importi sottratti e ai precedenti penali. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216 legge fallimentare

    La Corte ha fatto riferimento alle sanzioni accessorie previste dall'ultimo comma dell'art. 216 l. fall., ridimensionandole in relazione alla pena principale; non è contestata la natura delle sanzioni ma la loro misura, adeguata dal giudice d'appello.

  • art. 219 legge fallimentare

    art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare

    La disposizione disciplina la specialità del cumulo giuridico per più fatti di bancarotta commessi nello stesso fallimento; le Sezioni Unite hanno chiarito che le pluralità di condotte restano autonome e si unificano ai fini della pena secondo questo articolo (non si tratta di una aggravante ma di disciplina speciale della continuazione).

  • art. 133 cod. pen.

    Rinvio alla corretta applicazione dei parametri di individualizzazione della pena; la Corte ha ritenuto che la motivazione del diniego delle attenuanti si conformi ai criteri previsti dall'art. 133 c.p.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti generiche; la Corte d'Appello ha negato tali attenuanti per la gravità dei fatti e i precedenti dell'imputata, motivazione ritenuta congrua dalla Cassazione.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Dispositivo che sancisce il principio dell'accertamento oltre ogni ragionevole dubbio nella pronuncia di condanna; la censura relativa a tale canone è stata ritenuta generica e non idonea a invalidare le conclusioni del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso (condanna alle spese); la Corte ha applicato anche la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, ritenendo rilevabile colpa nella proposizione del ricorso.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una nuova valutazione della prova o la riedizione di argomentazioni già esaminate dal giudice di merito se la motivazione di quest'ultimo non è viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà.
  • I prelievi operati dall'amministratore privi di adeguata causale o documentazione, specialmente se non registrati in contabilità, possono integrare la fattispecie della bancarotta fraudolenta per distrazione.
  • La reiterazione di più condotte di bancarotta nello stesso fallimento mantiene autonomia rispetto ai singoli fatti; ai fini della misura della pena si applica la disciplina speciale dell'art. 219 l. fall. (unificazione per la pena), non l'aggravante ordinaria della continuazione.
  • Una censura generica circa il mancato rispetto del principio di condanna oltre ogni ragionevole dubbio è insufficiente: il ricorso deve indicare concretamente i profili di illogicità o carenza probatoria.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere motivato con riferimento alla gravità del fatto e ai precedenti dell'imputato; la semplice collaborazione processuale o il ruolo tecnico-professionale non sono necessariamente decisivi per ottenere le attenuanti.
  • La proposizione di ricorso infondato o manifestamente inammissibile può comportare, oltre al rigetto, la condanna alle spese e l'irrogazione di somme a favore della Cassa delle ammende per colpa nella proposizione del ricorso.

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