Cassazione Penale, Sentenza n. 10526/2026 del 19/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza di conferma della condanna per il reato di ricettazione (art. 648, comma 4 cod. pen.) sollevando quattro censure principali: 1) violazione delle norme di notifica (artt. 178 e 179 cod. proc. pen.), lamentando che il decreto di fissazione dell'udienza sia stato notificato al difensore anziché presso il domicilio eletto e che non vi sia stato alcun tentativo di notifica al domicilio dell'imputata; 2) vizio di motivazione e travisamento della prova, contestando la valutazione della Corte territoriale circa la disponibilità delle merci ritrovate nel capannone e sostenendo che vi fosse un avvicendamento aziendale che rende incerta la proprietà delle merci; 3) errata esclusione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen.; 4) decorso della prescrizione, per incertezza circa il momento consumativo del reato e mancata prova della data di consumazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla notifica, ha ritenuto infondato il primo motivo perché dagli atti risulta regolarmente notificato l'avviso di citazione a giudizio presso il domicilio eletto e quindi la conoscenza effettiva dell'atto; inoltre la difesa non aveva eccepito l'irregolarità nei termini processuali previsti. I motivi secondo e quarto sono stati considerati aspecifici e manifestamente infondati: la Corte ha ricordato il principio per cui il reato di ricettazione è istantaneo e si consuma al momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa, perciò la presenza della merce presso l'azienda di cui la ricorrente era titolare, unita all'assenza di plausibili spiegazioni, legittima la valutazione di responsabilità. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile per mancato confronto con le argomentazioni della Corte territoriale che ha motivatamente escluso l'applicazione dell'art. 131-bis in considerazione dell'elevata quantità di merce contraffatta, dell'intensità del dolo e della mancanza di adeguate argomentazioni difensive. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; la pronuncia comporta il mantenimento della condanna di merito.
Norme richiamate
art. 648, quarto comma, cod. pen.
Norma che disciplina il delitto di ricettazione; la Corte interpreta che il reato sia istantaneo e si perfezioni al momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa proveniente da delitto
art. 178 cod. proc. pen.
Norma sulle notificazioni; la Corte valuta la regolarità della modalità di notifica e la sua idoneità a determinare la conoscenza effettiva dell'atto
art. 179 cod. proc. pen.
Prevede la nullità assoluta della notificazione della citazione solo se la notifica è omessa o inidonea a determinare la conoscenza effettiva; la Corte applica questo criterio per rigettare il vizio dedotto
art. 161, comma 4, cod. proc. pen.
Disciplina la notificazione dei provvedimenti giudiziari presso il difensore; la Corte ritiene corretta la notifica effettuata presso il difensore di fiducia
art. 182 cod. proc. pen.
Regole sulla deducibilità delle nullità e sulla sanatoria delle notifiche; la Corte osserva che eventuali vizi possono essere sanati se la conoscenza effettiva dell'atto è provata e se non eccepiti nei termini
art. 184 cod. proc. pen.
Norma richiamata in tema di sanatorie delle notifiche eseguite in forma diversa da quella prescritta; utilizzata come argomento giurisprudenziale sul carattere rimediabile di talune irregolarità
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali dei motivi di ricorso per cassazione (richiesta di specificità): la ricorrente ha dovuto osservare i limiti di esposizione dei motivi
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto o parametri di non punibilità: la Corte territoriale ha valutato che i presupposti non ricorrevano (e la Cassazione ha ritenuto il motivo non confrontato e inammissibile)
art. 133 cod. pen.
Criteri di determinazione della pena (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo): richiamato come parametro di valutazione nella verifica dell'art. 131-bis
art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Premessa normativa sul vizio di aspecificità del motivo di ricorso quando manca la correlazione tra le ragioni dedotte e la motivazione impugnata; invocata dalla Corte per dichiarare aspecifici alcuni motivi
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte la applica per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- I vizi di notifica non determinano automaticamente la nullità insanabile: se dagli atti risulta la conoscenza effettiva dell'atto o la notifica è idonea a garantirla, l'irregolarità può essere sanata e il motivo dichiarato inammissibile.
- Il reato di ricettazione è per la giurisprudenza un reato istantaneo: la consumazione coincide con il momento in cui l'agente ottiene il possesso della cosa; non è necessaria la formale prova della proprietà per la configurazione del reato, bastando la disponibilità/possesso.
- Per sostenere un travisamento di prova in cassazione occorre specificare in che modo la decisione abbia ignorato o errato nell'apprezzamento degli elementi probatori indicati; censure generiche o non confrontate con la motivazione di merito sono ritenute aspecifiche e inammissibili.
- L'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede un esame complessivo e specifico dei parametri normativi (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno) e va adeguatamente confrontata con le argomentazioni di merito; l'assenza di puntuali argomentazioni difensive indebolisce la richiesta.
- In tema di prescrizione per reati istantanei, il momento consumativo va individuato con precisione: se il reato è istantaneo e il possesso è provato, la prescrizione decorre da quel momento, e non da una data incerta favorevole all'imputato.
- La Cassazione può dichiarare inammissibile un ricorso manifestamente infondato o aspecifico e, in tali casi, condannare il ricorrente alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende se emerge colpa nell'impugnazione.
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