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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1165

Regolamento (UE) 2016/1165 del Consiglio, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l'embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo

Normativa europea32016R1165

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il quadro sanzionatorio dell'Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, modificando il regolamento (CE) n. 1183/2005. L'intervento recepisce l'evoluzione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU e della decisione PESC dell'Unione, ampliando i criteri di designazione e la portata delle misure restrittive. In particolare, viene esteso l'ambito delle attività sanzionabili in materia di armi e vengono precisate le condotte connesse a gravi violazioni dei diritti umani e allo sfruttamento illecito delle risorse naturali.

Modifica del regolamento (CE) n. 1183/2005 per estendere e aggiornare i criteri delle misure restrittive contro le persone che violano l'embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo.

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti già rientranti nel regime sanzionatorio dell'Unione relativo alla Repubblica democratica del Congo, in particolare persone ed entità designate in ragione della violazione dell'embargo sulle armi o del supporto ad attività destabilizzanti nella RDC. La modifica riguarda gli operatori economici e le autorità degli Stati membri chiamati ad applicare uniformemente le misure restrittive; non introduce un nuovo regime autonomo, ma aggiorna quello del regolamento (CE) n. 1183/2005. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Modifica del regime sanzionatorio dell'UE nei confronti della Repubblica democratica del Congo

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1183/2005, che attua la decisione 2010/788/PESC e disciplina misure restrittive specifiche contro le persone che violano l'embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo. L'aggiornamento si inserisce nel contesto della risoluzione del Consiglio di sicurezza ONU 2293 (2016) e della decisione (PESC) 2016/1173, adottate per adeguare i criteri di designazione e ampliare l'ambito delle restrizioni.

Contesto e finalità

I considerando evidenziano che la risoluzione ONU 2293 (2016) ha modificato i criteri per la designazione di persone ed entità soggette a misure restrittive e ha esteso le disposizioni relative all'embargo sulle armi. L'Unione ritiene quindi necessario intervenire con un atto normativo vincolante per garantire un'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.

Estensione dell'ambito delle misure sulle armi

L'articolo 1 del regolamento modifica l'articolo 1 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005, aggiungendo una nuova lettera d). La novità consiste nel sottoporre a controllo anche l'assistenza tecnica, i finanziamenti, l'assistenza finanziaria e i servizi di intermediazione connessi ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, purché vi sia previa approvazione del comitato delle sanzioni. La norma amplia così il perimetro operativo delle restrizioni, non limitandosi alla cessione materiale di armamenti.

Nuovi criteri di designazione: diritti umani e diritto umanitario internazionale

La lettera e) dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, viene sostituita per precisare che possono essere designate le persone che, nella RDC, pianificano, dirigono o commettono atti costituenti violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale. La formulazione include espressamente condotte contro civili, tra cui uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali.

Nuovi criteri di designazione: sfruttamento illecito di risorse naturali

La nuova formulazione della lettera g) dell'articolo 2 bis, paragrafo 1, ricomprende anche le persone o entità, compresi gruppi armati o reti criminali, che sostengono attività di destabilizzazione nella RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali. Il testo cita espressamente l'oro e la fauna selvatica, nonché i prodotti derivati, come esempi di risorse coinvolte.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Estensione delle misure relative ad armi e materiale connesso

All'articolo 1 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1183/2005 è aggiunta la lettera d), che consente di assoggettare a misure restrittive l'assistenza tecnica, i finanziamenti, l'assistenza finanziaria o i servizi di intermediazione in relazione ad altre vendite o alla fornitura di armi e materiale connesso, purché vi sia previa approvazione del comitato delle sanzioni.

Aggiornamento dei criteri di designazione per violazioni dei diritti umani

L'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera e), è sostituito per includere tra i criteri di designazione le persone che, nella RDC, pianificano, dirigono o commettono atti che costituiscono violazioni dei diritti umani o abusi o violazioni del diritto umanitario internazionale, inclusi atti contro civili come uccisioni e menomazioni, stupri e altre violenze sessuali, sequestri, trasferimenti forzati e attacchi contro scuole e ospedali.

Aggiornamento dei criteri di designazione legati a risorse naturali e gruppi armati

L'articolo 2 bis, paragrafo 1, lettera g), è sostituito per ricomprendere le persone o entità, inclusi gruppi armati o reti criminali, che sostengono attività di destabilizzazione nella RDC attraverso lo sfruttamento o il commercio illeciti di risorse naturali, compresi l'oro o la fauna selvatica e i prodotti derivati.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comuneembargo sulle armidiritti umanirisorse naturali

Testo integrale

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