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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1169

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione, del 18 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio

Normativa europea32016R1169

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" per l'aglio presentate nei primi sette giorni di luglio 2016, in relazione al sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016. Poiché per alcuni contingenti i quantitativi richiesti superano le disponibilità, la Commissione determina la quota effettivamente assegnabile. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.

Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative al contingente tariffario dell'aglio per il sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016.

Ambito di applicazione

Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016. Riguarda gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, con distinzione tra origine Cina e altri paesi terzi. Ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione del coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione interviene nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di aglio, disciplinati dal regolamento (CE) n. 341/2007. La misura si rende necessaria perché, per il sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016, le domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di luglio 2016 eccedono, per alcuni contingenti, i quantitativi disponibili.

Base giuridica e contesto regolatorio

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, che attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione in materia di gestione dei contingenti tariffari agricoli. Il testo richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1301/2006, articolo 7, paragrafo 2, quale parametro per il calcolo del coefficiente di attribuzione, nonché il regolamento (CE) n. 341/2007, che ha aperto i contingenti tariffari annui per l'aglio e ne disciplina la gestione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai quantitativi richiesti nelle domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016. La disciplina interessa sia gli importatori tradizionali sia i nuovi importatori e distingue tra origine Cina e altri paesi terzi.

Coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato

L'allegato individua i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i diversi gruppi di domande:

  • Cina, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4105: 99,306141%.
  • Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100: 0,465017%.
  • Altri paesi terzi, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4106: nessun coefficiente indicato nell'allegato.
  • Altri paesi terzi, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4102: nessun coefficiente indicato nell'allegato.

Il provvedimento non contiene ulteriori misure sostanziali oltre alla ripartizione proporzionale dei quantitativi richiesti per il periodo considerato.

Entrata in vigore e portata giuridica

Per assicurare l'efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento mira a fissare il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti nelle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016, quando le domande eccedono i quantitativi disponibili.

Base normativa e criterio di calcolo

La Commissione agisce sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiama l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione.

Coefficiente di attribuzione per le domande del sottoperiodo

Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate per il sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016 si applicano i coefficienti indicati nell'allegato, differenziati per origine e categoria di importatore: Cina, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4105, 99,306141%; Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100, 0,465017%; altri paesi terzi, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4106, nessun coefficiente indicato; altri paesi terzi, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4102, nessun coefficiente indicato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaimportazionicontingenti tariffariorganizzazione comune dei mercati

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