Regolamento (UE) 2016/1169
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione, del 18 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 341/2007 per l'aglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli di importazione "A" per l'aglio presentate nei primi sette giorni di luglio 2016, in relazione al sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016. Poiché per alcuni contingenti i quantitativi richiesti superano le disponibilità, la Commissione determina la quota effettivamente assegnabile. Il provvedimento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Fissa il coefficiente di attribuzione per le domande di titoli di importazione "A" relative al contingente tariffario dell'aglio per il sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016.
Ambito di applicazione
Si applica ai quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per l'importazione di aglio nell'ambito dei contingenti tariffari aperti per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016. Riguarda gli importatori tradizionali e i nuovi importatori, con distinzione tra origine Cina e altri paesi terzi. Ha efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione del coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione dell'aglio
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1169 della Commissione interviene nell'ambito della gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di aglio, disciplinati dal regolamento (CE) n. 341/2007. La misura si rende necessaria perché, per il sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016, le domande di titoli di importazione "A" presentate nei primi sette giorni di luglio 2016 eccedono, per alcuni contingenti, i quantitativi disponibili.
Base giuridica e contesto regolatorio
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, che attribuisce alla Commissione competenze di esecuzione in materia di gestione dei contingenti tariffari agricoli. Il testo richiama inoltre il regolamento (CE) n. 1301/2006, articolo 7, paragrafo 2, quale parametro per il calcolo del coefficiente di attribuzione, nonché il regolamento (CE) n. 341/2007, che ha aperto i contingenti tariffari annui per l'aglio e ne disciplina la gestione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica ai quantitativi richiesti nelle domande di titoli di importazione "A" presentate a norma del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016. La disciplina interessa sia gli importatori tradizionali sia i nuovi importatori e distingue tra origine Cina e altri paesi terzi.
Coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato
L'allegato individua i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti per i diversi gruppi di domande:
- Cina, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4105: 99,306141%.
- Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100: 0,465017%.
- Altri paesi terzi, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4106: nessun coefficiente indicato nell'allegato.
- Altri paesi terzi, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4102: nessun coefficiente indicato nell'allegato.
Il provvedimento non contiene ulteriori misure sostanziali oltre alla ripartizione proporzionale dei quantitativi richiesti per il periodo considerato.
Entrata in vigore e portata giuridica
Per assicurare l'efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e finalità
Il regolamento mira a fissare il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti nelle domande di titoli di importazione "A" presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 341/2007 per il sottoperiodo dal 1° settembre 2016 al 30 novembre 2016, quando le domande eccedono i quantitativi disponibili.
Base normativa e criterio di calcolo
La Commissione agisce sulla base dell'articolo 188, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e richiama l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1301/2006 per il calcolo del coefficiente di attribuzione.
Coefficiente di attribuzione per le domande del sottoperiodo
Per i quantitativi oggetto delle domande di titoli di importazione "A" presentate per il sottoperiodo 1 settembre 2016 - 30 novembre 2016 si applicano i coefficienti indicati nell'allegato, differenziati per origine e categoria di importatore: Cina, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4105, 99,306141%; Cina, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4100, 0,465017%; altri paesi terzi, importatori tradizionali, numero d'ordine 09.4106, nessun coefficiente indicato; altri paesi terzi, nuovi importatori, numero d'ordine 09.4102, nessun coefficiente indicato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1165
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1167
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1168
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1184
- Regolamento · 19 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1181
- Regolamento · 19 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1180
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →