Regolamento (UE) 2016/1181
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1181 della Commissione, del 19 luglio 2016, che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione e delle domande di diritti di importazione presentate dal 1° al 7 luglio 2016 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 nel settore del pollame
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per specifici contingenti tariffari del settore del pollame, i coefficienti di attribuzione da applicare alle domande di titoli e di diritti di importazione presentate nella finestra 1°-7 luglio 2016 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. Dove le domande superano i quantitativi disponibili, viene ridotta proporzionalmente l’assegnazione; dove invece le domande sono inferiori alla disponibilità, i quantitativi residui sono rinviati al sottoperiodo successivo 1° gennaio-31 marzo 2017. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissa i coefficienti di attribuzione per le domande di titoli e diritti di importazione nel settore del pollame presentate dal 1° al 7 luglio 2016 e ripartisce i quantitativi non richiesti da rinviare al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle domande di titoli di importazione e di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per i contingenti tariffari nel settore del pollame relativi al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. Riguarda i quantitativi richiesti per alcuni gruppi/ordini di contingente indicati nell’allegato, con effetto anche sulla determinazione dei quantitativi non domandati da aggiungere al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017. Non disciplina altri settori o soggetti al di fuori degli operatori che hanno presentato tali domande nell’ambito del regime dei contingenti tariffari UE per il pollame.
Fissazione dei coefficienti di attribuzione e rinvio dei quantitativi non richiesti nel settore del pollame
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1181 della Commissione interviene nell’ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007 per il settore del pollame. La misura è adottata ai sensi dell’articolo 188 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e si fonda sulle constatazioni che, per alcuni contingenti, le domande presentate tra il 1° e il 7 luglio 2016 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016 eccedono i quantitativi disponibili, mentre per altri restano quantitativi inutilizzati.
Ambito applicativo
Il regolamento riguarda due categorie di istanze presentate nell’ambito del regime dei contingenti tariffari del pollame:
- domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007;
- domande di diritti di importazione presentate a norma del medesimo regolamento.
L’oggetto temporale è limitato alle domande presentate dal 1° al 7 luglio 2016, riferite al sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016. Gli effetti del regolamento si estendono anche al sottoperiodo successivo 1° gennaio-31 marzo 2017, per l’aggiunta dei quantitativi non richiesti. Il testo non introduce nuovi contingenti, ma gestisce la ripartizione di quelli già aperti dal regolamento (CE) n. 616/2007.
Ragioni dell’intervento
I considerando chiariscono che, per alcuni contingenti, la domanda supera l’offerta disponibile. In tali casi, la Commissione deve determinare in quale misura i titoli o i diritti possano essere rilasciati, applicando un coefficiente di attribuzione calcolato secondo le regole del regolamento (CE) n. 1301/2006, richiamato in particolare dall’articolo 7, paragrafo 2, per i titoli di importazione e dall’articolo 6, paragrafo 3, in combinato con l’articolo 7, paragrafo 2, per i diritti di importazione. Quando invece le domande sono inferiori ai quantitativi disponibili, i quantitativi residui devono essere trasferiti al periodo successivo.
Coefficienti di attribuzione per i titoli di importazione
L’articolo 1 disciplina i titoli di importazione. Per le domande presentate nel periodo 1°-7 luglio 2016 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016, si applicano i coefficienti di attribuzione riportati nella parte A dell’allegato. Nell’allegato compaiono, tra gli altri, i gruppi 1, 2, 4 A, 6 A, 7 e 8, con coefficienti specifici per vari numeri d’ordine. Per alcuni numeri d’ordine non risulta alcuna attribuzione percentuale, ma un quantitativo non richiesto da riportare al periodo successivo.
In particolare, la parte A indica anche i quantitativi da aggiungere al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017, espressi in kg, per i casi in cui non sono state presentate domande. Tra questi figurano, a titolo esemplificativo, 2 836 412 kg per il numero d’ordine 09.4252, 32 748 800 kg per il numero d’ordine 09.4217 e 6 957 600 kg per il numero d’ordine 09.4218.
Coefficienti di attribuzione per i diritti di importazione
L’articolo 2 contiene una disciplina analoga per i diritti di importazione. Anche qui, per le domande presentate nel medesimo intervallo temporale e riferite al medesimo sottoperiodo, si applicano i coefficienti di attribuzione riportati nella parte B dell’allegato. La parte B include il gruppo 5 A e i numeri d’ordine 09.4215, 09.4254, 09.4255 e 09.4256.
Per il numero d’ordine 09.4256, la parte B prevede che non siano state presentate domande e che il quantitativo corrispondente, pari a 3 545 002 kg, sia aggiunto al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017.
Allegato: funzione operativa dei dati
L’allegato è l’elemento operativo centrale del regolamento. Esso traduce la decisione della Commissione in parametri quantitativi immediatamente applicabili dagli Stati membri e dagli operatori:
- coefficienti di attribuzione, espressi in percentuale, per ridurre proporzionalmente le richieste eccedenti;
- quantitativi non richiesti, espressi in chilogrammi, da trasferire al sottoperiodo successivo.
La logica dell’allegato è quindi duplice: assicurare un’equa ripartizione dei quantitativi limitati e prevenire la perdita di capacità di importazione, riallocando l’eventuale disponibilità residua.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo ribadisce inoltre la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Coefficiente di attribuzione per i titoli di importazione
Per le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte A dell’allegato. La misura serve a ripartire i quantitativi richiesti quando essi superano i quantitativi disponibili.
Quantitativi non domandati da riportare al periodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione sono riportati al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017 e sono indicati nella parte A dell’allegato.
Coefficiente di attribuzione per i diritti di importazione
Per le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 616/2007 per il sottoperiodo 1° ottobre-31 dicembre 2016, si applicano i coefficienti di attribuzione indicati nella parte B dell’allegato.
Quantitativi non domandati da riportare al periodo successivo
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di diritti di importazione sono aggiunti al sottoperiodo 1° gennaio-31 marzo 2017 e sono indicati nella parte B dell’allegato.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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