Regolamento (UE) 2016/1184
Regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul regime di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca, modificando il regolamento (UE) 2015/2265. La modifica consente espressamente l’affettatura tra le operazioni di trasformazione ammissibili per un determinato contingente tariffario relativo a naselli e abadeci rosa congelati. L’intervento è applicato retroattivamente dal 1o gennaio 2016 per garantire parità di trattamento tra gli operatori economici.
Modifica del regolamento (UE) 2015/2265 per includere l'affettatura tra le operazioni ammissibili ai fini di un contingente tariffario autonomo dell'Unione per taluni prodotti della pesca.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori economici che importano e trasformano taluni prodotti della pesca coperti dal contingente tariffario autonomo n. 09.2760 istituito dal regolamento (UE) 2015/2265, con riferimento ai naselli e agli abadeci rosa congelati classificati nei codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 e 0303 89 90. La modifica riguarda l’Unione europea e si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2016; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Modifica del regolamento (UE) 2015/2265 sui contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca
Il regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio modifica in modo puntuale il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca previsto dal regolamento (UE) 2015/2265 per il periodo 2016-2018. L’intervento nasce dall’esigenza di chiarire le operazioni di trasformazione ammissibili per un contingente specifico, così da consentirne l’effettivo utilizzo da parte degli operatori dell’industria unionale.
Contesto e finalità della modifica
Il regolamento 2015/2265 aveva aperto contingenti tariffari autonomi con volumi considerati congrui per assicurare un adeguato approvvigionamento all’industria dell’Unione. Tuttavia, la nota in calce n. 2 dell’allegato non includeva l’affettatura tra le operazioni ammissibili per il contingente recante il numero d’ordine 09.2760, relativo a naselli e abadeci rosa congelati. Il legislatore interviene quindi per ampliare espressamente il novero delle lavorazioni consentite.
Modifica apportata all’allegato del regolamento (UE) 2015/2265
L’articolo 1 inserisce nel terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell’allegato un nuovo trattino che ammette l’"affettatura" per i prodotti classificati nei codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 e 0303 89 90.
La modifica è funzionale a consentire l’utilizzo del contingente tariffario per tali prodotti in una forma di trasformazione prima non espressamente prevista.
Decorrenza, applicazione e forza vincolante
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2016. La retroattività è motivata dal principio di parità di trattamento degli operatori economici nel primo anno di applicazione del contingente.
Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Integrazione delle operazioni ammissibili
All’articolo 1 del regolamento modificativo è aggiunto nel terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2015/2265 un trattino che include l’"affettatura" tra le operazioni utilizzabili per i prodotti dei codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 e 0303 89 90. La modifica riguarda il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2760.
Decorrenza e retroattività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La retroattività è giustificata dall’esigenza di garantire parità di trattamento agli operatori economici nel primo anno di applicazione del contingente.
Natura giuridica
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1165
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1167
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1168
- Regolamento · 18 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1169
- Regolamento · 19 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1181
- Regolamento · 19 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1180
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →