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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1184

Regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio, del 18 luglio 2016, che modifica il regolamento (UE) 2015/2265 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018

Normativa europea32016R1184

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene sul regime di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca, modificando il regolamento (UE) 2015/2265. La modifica consente espressamente l’affettatura tra le operazioni di trasformazione ammissibili per un determinato contingente tariffario relativo a naselli e abadeci rosa congelati. L’intervento è applicato retroattivamente dal 1o gennaio 2016 per garantire parità di trattamento tra gli operatori economici.

Modifica del regolamento (UE) 2015/2265 per includere l'affettatura tra le operazioni ammissibili ai fini di un contingente tariffario autonomo dell'Unione per taluni prodotti della pesca.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori economici che importano e trasformano taluni prodotti della pesca coperti dal contingente tariffario autonomo n. 09.2760 istituito dal regolamento (UE) 2015/2265, con riferimento ai naselli e agli abadeci rosa congelati classificati nei codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 e 0303 89 90. La modifica riguarda l’Unione europea e si applica retroattivamente dal 1o gennaio 2016; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Modifica del regolamento (UE) 2015/2265 sui contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti della pesca

Il regolamento (UE) 2016/1184 del Consiglio modifica in modo puntuale il regime dei contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti della pesca previsto dal regolamento (UE) 2015/2265 per il periodo 2016-2018. L’intervento nasce dall’esigenza di chiarire le operazioni di trasformazione ammissibili per un contingente specifico, così da consentirne l’effettivo utilizzo da parte degli operatori dell’industria unionale.

Contesto e finalità della modifica

Il regolamento 2015/2265 aveva aperto contingenti tariffari autonomi con volumi considerati congrui per assicurare un adeguato approvvigionamento all’industria dell’Unione. Tuttavia, la nota in calce n. 2 dell’allegato non includeva l’affettatura tra le operazioni ammissibili per il contingente recante il numero d’ordine 09.2760, relativo a naselli e abadeci rosa congelati. Il legislatore interviene quindi per ampliare espressamente il novero delle lavorazioni consentite.

Modifica apportata all’allegato del regolamento (UE) 2015/2265

L’articolo 1 inserisce nel terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell’allegato un nuovo trattino che ammette l’"affettatura" per i prodotti classificati nei codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 e 0303 89 90.

La modifica è funzionale a consentire l’utilizzo del contingente tariffario per tali prodotti in una forma di trasformazione prima non espressamente prevista.

Decorrenza, applicazione e forza vincolante

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica dal 1o gennaio 2016. La retroattività è motivata dal principio di parità di trattamento degli operatori economici nel primo anno di applicazione del contingente.

Come di regola per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Integrazione delle operazioni ammissibili

All’articolo 1 del regolamento modificativo è aggiunto nel terzo paragrafo della nota in calce n. 2 dell’allegato del regolamento (UE) 2015/2265 un trattino che include l’"affettatura" tra le operazioni utilizzabili per i prodotti dei codici NC ex 0303 66 11, 0303 66 12, 0303 66 13, 0303 66 19, 0303 89 70 e 0303 89 90. La modifica riguarda il contingente tariffario recante il numero d’ordine 09.2760.

Decorrenza e retroattività

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica a decorrere dal 1o gennaio 2016. La retroattività è giustificata dall’esigenza di garantire parità di trattamento agli operatori economici nel primo anno di applicazione del contingente.

Natura giuridica

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedazi doganalipescacommercio internazionale

Testo integrale

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