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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1167

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1167 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cavi d'acciaio originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di cavi d'acciaio spediti, tra l'altro, dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea

Normativa europea32016R1167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regime antidumping vigente sui cavi d’acciaio per aggiungere Daechang Steel Co. Ltd. all’elenco dei produttori coreani esentati dal dazio esteso. La Commissione conclude, a seguito del riesame, che il richiedente soddisfa le condizioni previste dal regolamento di base per ottenere l’esenzione, in particolare per assenza di esportazioni durante il periodo rilevante, assenza di collegamenti con produttori soggetti ai dazi e mancanza di elementi di elusione. Il regolamento dispone inoltre la sospensione della registrazione delle importazioni effettuata nel corso dell’inchiesta e precisa che nessun dazio antidumping è riscosso sulle importazioni registrate.

Concede l’esenzione dal dazio antidumping esteso ai cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea per Daechang Steel Co. Ltd. e aggiorna l’elenco delle società esentate.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, di sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarati originari della Repubblica di Corea, classificati ai codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 (codici TARIC 7312108113, 7312108313, 7312108513, 7312108913 e 7312109813). Riguarda in particolare gli operatori coreani esportatori del prodotto e le autorità doganali degli Stati membri; non si applica alle società non espressamente elencate nell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, né alle importazioni prive della fattura commerciale valida richiesta. L’effetto è immediato dall’entrata in vigore del regolamento, dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Esenzione antidumping per Daechang Steel Co. Ltd. sui cavi d’acciaio coreani

Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping già in vigore sui cavi d’acciaio originari, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese e sulle importazioni spedite dalla Repubblica di Corea, anche se non dichiarate originarie di tale paese. La Commissione richiama il precedente regime esteso e le relative esenzioni, quindi esamina la domanda presentata da Daechang Steel Co. Ltd. per ottenere un’esenzione individuale dalle misure applicabili.

Contesto normativo e misure in vigore

Le misure di base consistono nel dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, come modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/90. Per le importazioni nell’Unione del prodotto oggetto del riesame spedito dalla Repubblica di Corea, il dazio applicato è del 60,4 %, salvo i casi di esenzione riferiti alle società espressamente indicate nell’elenco allegato al regime vigente.

Procedura di riesame per esenzione

La domanda è stata presentata il 7 settembre 2015 da Daechang Steel Co. Ltd., produttore esportatore coreano limitatamente alla propria attività. La Commissione ha verificato che il richiedente non aveva esportato il prodotto nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta che aveva portato all’estensione delle misure (1° luglio 2008 - 30 giugno 2009), che aveva iniziato a esportare solo nella seconda metà del 2015, che non era collegato a produttori esportatori soggetti ai dazi e che non aveva eluso le misure sui cavi d’acciaio di origine cinese. È stata inoltre effettuata una visita di verifica presso la sede della società.

Prodotto interessato e periodo di riferimento

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da cavi d’acciaio, compresi i cavi chiusi, esclusi i cavi d’acciaio inossidabile, con sezione trasversale massima superiore a 3 mm, spediti dalla Repubblica di Corea, classificati nei codici NC ex 7312 10 81, ex 7312 10 83, ex 7312 10 85, ex 7312 10 89 ed ex 7312 10 98 e nei corrispondenti codici TARIC. Il periodo di riferimento del riesame va dal 1° ottobre 2014 al 30 settembre 2015, mentre i dati istruttori sono stati raccolti a partire dal 2008 fino alla fine di tale periodo.

Valutazione dell’assenza di elusione

La Commissione ha ritenuto soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base. L’inchiesta ha confermato che Daechang Steel Co. Ltd. è un effettivo produttore del prodotto e non una mera società di transito: acquista vergella d’acciaio nazionale e altri materiali, importa anche vergella dalla Repubblica popolare cinese e svolge nel proprio stabilimento coreano operazioni di decapaggio, trafilatura, galvanizzazione, seconda trafilatura, formatura e avvolgimento.

Operazioni di assemblaggio/completamento e soglie dell’articolo 13, paragrafo 2

La Commissione ha esaminato se le attività produttive integrassero un’operazione di assemblaggio elusiva ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Sulla base dei costi effettivi del periodo di riferimento, la quota di materie prime di origine cinese è risultata pari al 38 %, quindi inferiore alla soglia del 60 % di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b), con conseguente non necessità di verificare il requisito del valore aggiunto del 25 %.

In un ulteriore calcolo basato sui costi standard di fabbricazione, escludendo i costi di avviamento e ipotizzando un elevato utilizzo della capacità produttiva, la quota di materie prime cinesi è risultata pari al 69 %. In tale ipotesi è stata svolta anche la verifica del valore aggiunto, che ha dato esito positivo perché il valore aggiunto ai pezzi importati dalla Repubblica popolare cinese risultava ben superiore alla soglia del 25 % dei costi di fabbricazione. In entrambi i casi, la Commissione conclude che le attività della società non sono elusive.

Esito del riesame e modifica del regime vigente

Alla luce delle risultanze istruttorie, la Commissione decide di inserire Daechang Steel Co. Ltd. nell’elenco delle società esentate contenuto nell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012. L’articolo 1 del regolamento sostituisce la tabella vigente e attribuisce alla società il codice addizionale TARIC C057. Il regolamento precisa anche che l’esenzione è limitata alle importazioni di cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea e prodotti dalla società specificamente indicata, mentre le imprese non nominate espressamente restano soggette all’aliquota residua.

Prescrizioni doganali e registrazione delle importazioni

L’esenzione opera solo se alle autorità doganali è presentata una fattura commerciale valida conforme alle prescrizioni del regolamento (UE) n. 400/2010. Inoltre, l’articolo 2 dispone la sospensione della registrazione delle importazioni effettuata in forza del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179 e stabilisce che sulle importazioni così registrate non sia riscosso alcun dazio antidumping.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Esenzione individuale di Daechang Steel Co. Ltd.

La Commissione, applicando l’articolo 11, paragrafo 4, e l’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009, riconosce che Daechang Steel Co. Ltd. soddisfa le condizioni per l’esenzione dalle misure estese ai cavi d’acciaio spediti dalla Repubblica di Corea. L’esenzione è limitata alla società espressamente indicata e ai prodotti da essa fabbricati.

Aggiornamento dell’elenco delle società esentate

L’articolo 1 sostituisce la tabella dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 102/2012, inserendo Daechang Steel Co. Ltd. con codice addizionale TARIC C057 tra le imprese coreane beneficiarie dell’esenzione, accanto alle altre società già elencate.

Condizione documentale per l’applicazione dell’esenzione

L’esenzione resta subordinata, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 400/2010, alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida conforme all’allegato di tale regolamento. In mancanza della fattura, il dazio antidumping continua ad applicarsi.

Sospensione della registrazione delle importazioni

L’articolo 2 invita le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni avviata ai sensi dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2179. Per le importazioni così registrate non è riscosso alcun dazio antidumping.

Salvaguardia e possibile revoca dell’esenzione

L’esenzione concessa resta valida solo fintanto che i fatti definitivamente accertati la giustificano. Se emergono nuovi elementi di prova contrari, la Commissione può avviare un’inchiesta per valutare la revoca dell’esenzione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedogane

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