Regolamento (UE) 2016/1168
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1168 della Commissione, del 18 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, da utilizzare nel meccanismo del prezzo di entrata previsto dalla normativa di applicazione dell'OCM agricola. I valori sono determinati per singolo codice NC e, per alcuni prodotti, per specifiche origini geografiche, con un riferimento residuale a "ZZ" per altre origini. L'atto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione ed è immediatamente vincolante e applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato, in relazione ai codici NC indicati e alle origini Paese specificate. I valori sono utilizzati ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1168 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'intervento si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua il meccanismo previsto dalla normativa di esecuzione per i prodotti e i periodi indicati.
Base giuridica e contesto normativo
L'atto è adottato in base al TFUE, al regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM dei prodotti agricoli e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. Nei considerando si precisa che il regolamento n. 543/2011, in attuazione dei risultati dell'Uruguay Round, stabilisce i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.
Contenuto normativo
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli riportati nell'allegato del presente regolamento. L'allegato contiene valori espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e per determinate origini, tra cui Marocco, Turchia, Argentina, Bolivia, Cile, Uruguay, Sudafrica, Brasile, Nuova Zelanda e Stati Uniti, oltre al codice "ZZ" per "altre origini".
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo operativo per gli operatori
Per gli operatori doganali e gli importatori di ortofrutta, il regolamento assume rilievo pratico in quanto determina il parametro economico da utilizzare nel calcolo del prezzo di entrata ai fini dell'applicazione della disciplina unionale sulle importazioni. Poiché i valori forfettari sono collegati a dati giornalieri variabili, essi hanno natura aggiornata e strettamente funzionale alle importazioni effettuate nel giorno considerato.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. La sua funzione è fissare i valori forfettari all'importazione per taluni prodotti ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Determinazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi terzi di origine. Tra i prodotti figurano, tra gli altri, 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, con valori differenziati a seconda dell'origine (ad esempio MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, NZ, US e codice ZZ per altre origini).
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Criterio di calcolo richiamato nei considerando
Il regolamento richiama che il valore forfettario all'importazione è calcolato ogni giorno feriale in conformità all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, sulla base di dati giornalieri variabili.
Come è indicizzato
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