Regolamento (UE) 2016/1180
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1180 della Commissione, del 19 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce, per una serie di ortofrutticoli freschi, i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata. Si tratta di un atto di esecuzione adottato sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede un aggiornamento giornaliero dei valori in funzione di dati variabili. L'atto ha efficacia immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato del regolamento, individuati tramite codice NC e origine/paese terzo, ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Rileva per gli operatori importatori e per le autorità doganali degli Stati membri, con efficacia diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri dal giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Non disciplina altri prodotti o altri aspetti del regime agricolo oltre ai valori forfettari indicati.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1180 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli freschi. L'atto si colloca nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua l'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la determinazione di tali valori sulla base di dati giornalieri variabili.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 sull'OCM dei prodotti agricoli e il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità di applicazione nel settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati. Nei considerando si evidenzia che il meccanismo dei valori forfettari deriva dai risultati dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round e che la fissazione giornaliera dei valori impone un aggiornamento costante degli importi.
Ambito oggettivo
L'allegato del regolamento contiene una tabella di valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg, riferiti a specifici codici NC di prodotti ortofrutticoli e a determinate origini/paesi terzi. Tra i prodotti interessati figurano, ad esempio, i codici 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00 e 0809 29 00, ciascuno associato a uno o più valori in funzione del paese di origine.
Effetti per gli operatori
I valori fissati devono essere utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali e commerciali nel settore ortofrutticolo. Per gli importatori e per le autorità competenti degli Stati membri ciò implica l'applicazione immediata dei valori contenuti nell'allegato per le importazioni interessate.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento.
Disposizioni principali
Fissazione dei valori forfettari all'importazione
L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. L'allegato riporta i valori espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini (tra cui MA, TR, AR, BO, CL, UY, ZA, BR, CN, NZ, US), compreso il codice ZZ per 'altre origini'.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativo all'OCM dei prodotti agricoli e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono fissati in applicazione dei risultati dell'Uruguay Round e sono calcolati ciascun giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili.
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